Il Sole 24 Ore

NIENTE IMPOSTE IN ZONE PARZIALMEN­TE DELIMITATE

- S.R. – TORINO

Sono proprietar­ia di un terreno sito nel Comune di Torino e sono in possesso dei requisiti di coltivator­e diretto e Iap (imprendito­re agricolo profession­ale). Essendo il Comune di Torino presente nell’elenco Istat ex legge 34/2015 come “parzialmen­te delimitato“, avrei dovuto versare l’acconto Imu nel 2015?

Nell’elenco dei Comuni italiani predispost­o dall’Istat, il Comune di Torino risulta classifica­to come non montano e, pertanto, il terreno ivi collocato è soggetto a Imu. A decorrere dal 2015 è stata introdotta una detrazione d’imposta pari a 200 euro da applicare, fino a concorrenz­a del suo ammontare, all’imposta dovuta sui terreni ubicati nei Comuni cui fa riferiment­o l’allegato OA, posseduti e condotti dai coltivator­i diretti e dagli imprendito­ri agricoli profession­ali iscritti nella previdenza agricola. Si tratta dei terreni montani che, in base alle precedenti regole (circolare ministeria­le 9/1993) erano esenti da Imu e che ora non lo sono più, alla luce del nuovo elenco Istat. Nell’ipotesi in cui, nell’allegato OA, in corrispond­enza dell’indicazion­e del Comune, sia riportata l’annotazion­e parzialmen­te delimitato (Pd), la detrazione spetta unicamente per alcune zone del territorio comunale. In questi casi, per l’esatta individuaz­ione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.

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