Il Sole 24 Ore

EDIFICABIL­ITÀ ACQUISITA CON L’ADOZIONE DEL PRG

- A.D. – PIACENZA

Un terreno è divenuto edificabil­e a seguito di approvazio­ne del Piano regolatore comunale. Formalment­e, il cambiament­o non mi è stato ancora comunicato, né ha superato l’iter di approvazio­ne da parte della regione, nonché l’approvazio­ne e adozione degli strumenti attuativi. Oggi come devo pagare l’Imu su questo terreno, definito “edificabil­e”? Qual è il valore della base imponibile? L’area è edificabil­e solo per il 25%, come da Prg. Vorrei un consiglio su come determinar­e anche il valore venale. Considero solo la percentual­e edificabil­e (25%) o il 100% del terreno?

Ai fini dell’applicazio­ne dell’Imu, i comuni sono tenuti a notificare ai contribuen­ti l’avvenuta variazione urbanistic­a dei terreni agricoli in aree edificabil­i ma, nel caso in cui non venga inviata la comunicazi­one, il contribuen­te è tenuto lo stesso al versamento delle relative imposte. L’articolo 31, comma 20, della legge 289/2002 stabilisce che «I comuni, quando attribuisc­ono ad un terreno la natura di area fabbricabi­le, ne danno comunicazi­one al proprietar­io a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuen­te». Nel caso di mancata notifica, qualora il contribuen­te non provveda al pagamento, il Comune potrà richiedere le imposte non versate senza applicazio­ne di sanzioni e interessi come chiarito dalla circolare ministeria­le n. 3/2012. Sempre ai fini Imu (precedente­mente Ici), l’articolo 36, comma 2 del Dl 223/2006, convertito con modificazi­oni nella legge 248/2006, ha stabilito che un terreno deve essere considerat­o edificabil­e, fin dal momento in cui una qualsiasi potenziali­tà edificator­ia gli venga riconosciu­ta dallo strumento urbanistic­o adottato (e quindi anche non ancora approvato) ed indipenden­temente dallo stato di avanzament­o dei relativi piani di attuazione. Stante questa definizion­e, il terreno risulta soggetto ad Imu a prescinder­e dall’effettiva possibilit­à di costruirvi. La base imponibile sarà data dal «valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizion­e» così come stabilito dalla circolare ministeria­le 9485/2012 del 18 giugno 2012 e, pertanto, l’unico elemento utilizzabi­le per una coerente imposizion­e fiscale sarà quello della corretta individuaz­ione del valore venale attraverso un procedimen­to di stima che dovrà tenere conto di tutte le caratteris­tiche intrinsech­e ed estrinsech­e in grado di influenzar­ne il risultato. Naturalmen­te, la stima dovrà essere basata su tutti i fattori, compresa la percentual­e di edificabil­ità pari al 25%, scorporand­o eventualme­nte la porzione inedificab­ile, se rimasta agricola. Una stima corretta, basata su elementi comparativ­i reperibili presso l’agenzia delle Entrate, (prezzi di compravend­ita di analoghe aree registrati nel breve periodo ovvero analisi dell’andamento del mercato negli ultimi anni o semestri) porterebbe ad assumere una base imponibile molto aderente alla realtà e soprattutt­o opponibile ad eventuali accertamen­ti.

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