TERRENI, IMU NON DOVUTA SENZA AUTONOMA ISCRIZIONE
A fine marzo 2014, ho acquistato un terreno agricolo adiacente alla mia abitazione principale. Nell’atto notarile di compravendita ho fatto specificare che il terreno in questione costituisce pertinenza del fabbricato (ossia dell’abitazione principale). Per l’abitazione principale (categoria A/2) l’Imu non è dovuta: lo stesso vale per le sue pertinenze (categoria C/6), quindi anche per il terreno divenuto pertinenziale del fabbricato abitativo principale?
Il comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2011 dispone che l’Imu non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Lo stesso comma precisa che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo. Nel caso del terreno di pertinenza, secondo la Cassazione, va dimostrato che esso abbia effettivamente questa caratteristica: ad esempio, se il terreno è “graffato”, allora l’Imu non è dovuta; se, invece, non è “graffato”, la prova dovrà essere fornita in qualche altra maniera, altrimenti esso sarà soggetto a Imu.