Il Sole 24 Ore

TERRENI, IMU NON DOVUTA SENZA AUTONOMA ISCRIZIONE

- F.P. – ALESSANDRI­A

A fine marzo 2014, ho acquistato un terreno agricolo adiacente alla mia abitazione principale. Nell’atto notarile di compravend­ita ho fatto specificar­e che il terreno in questione costituisc­e pertinenza del fabbricato (ossia dell’abitazione principale). Per l’abitazione principale (categoria A/2) l’Imu non è dovuta: lo stesso vale per le sue pertinenze (categoria C/6), quindi anche per il terreno divenuto pertinenzi­ale del fabbricato abitativo principale?

Il comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2011 dispone che l’Imu non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle classifica­te nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Lo stesso comma precisa che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivam­ente quelle classifica­te nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenzi­ale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo. Nel caso del terreno di pertinenza, secondo la Cassazione, va dimostrato che esso abbia effettivam­ente questa caratteris­tica: ad esempio, se il terreno è “graffato”, allora l’Imu non è dovuta; se, invece, non è “graffato”, la prova dovrà essere fornita in qualche altra maniera, altrimenti esso sarà soggetto a Imu.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy