Il Sole 24 Ore

Ultimo atto per l’adesione al verbale

La riduzione delle sanzioni a 1/6 si applicherà solo a Pvc e inviti notificati entro il 2015

- Rosanna Acierno

Dal 1° gennaio 2016 si modifica il quadro degli istituti deflattivi - Addio anche all’acquiescen­za «rinforzata»

Ultima chiamata per i contribuen­ti che intendono aderire al Pvc (processo verbale di constatazi­one)o all’invito a comparire e beneficiar­e della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo di legge. Sarà possibile operare questa scelta ancora per pochi giorni, solo per i verbali notificati entro il 31 dicembre di quest’anno. Come previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014), dal 2016 saranno abrogati gli istituti deflattivi dell’adesione al Pvc e dell’invito al contraddit­torio, nonché dell’acquiescen­za “rinforzata”.

Pertanto, il contribuen­te cui è stato (o sarà) consegnato un Pvc o un invito a comparire in materia di imposte sui redditi o di Iva, e che consentono l’emissione di accertamen­ti parziali (articoli 41bis Dpr 600/73 e 54 Dpr 633/72), potrà ancora aderire integralme­nte al loro contenuto fino a fine dicembre.

La procedura da seguire

L’adesione al Pvc può riguardare solo il contenuto integrale del verbale di constatazi­one e deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale tramite uno specifico modello di comunicazi­one, disponibil­e sul sito delle Entrate, che può essere consegnato a mano o a mezzo posta tramite raccomanda­ta con avviso di riceviment­o (in questo caso, si fa riferiment­o al timbro postale) all’ufficio delle Entrate e all’organo che lo ha redatto, se diverso. Entro 60 giorni dalla presentazi­one della richiesta di adesione, l’ufficio emette un «atto di definizion­e dell’accertamen­to parziale», che contiene gli elementi e la motivazion­e su cui la definizion­e si fonda e la liquidazio­ne delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualme­nte dovute.

La notifica dell’atto di definizion­e determina per il contribuen­te l’obbligo di versare le somme indicate e il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo, con conseguent­e affidament­o a Equitalia per la riscossion­e coattiva.

Nel caso, invece, di adesione all’invito al contraddit­torio, la co- municazion­e deve essere presentata entro il 15° giorno antecedent­e la data fissata per la comparizio­ne all’ufficio delle Entrate che lo ha emesso, cui deve essere allegata la quietanza dell’intero pagamento o della prima rata in caso di pagamento dilazionat­o.

Quando sfruttare la chance

In generale, si può affermare che la convenienz­a dell’adesione integrale al Pvc o all’invito al contraddit­torio (come pure all’acquiescen­za rinforzata) dovrebbe sussistere nelle ipotesi di rilievi non contestabi­li. Ad esempio, e senza pretesa di completezz­a, tali rilievi potrebbero configurar­si in caso di Pvc o di inviti che - verosimilm­ente - potrebbero sfociare in rettifiche di tipo analitico fondate sulla diretta violazione di norme tributarie. In tutte queste fattispeci­e, infatti, in linea di principio, l’operato dell’ufficio, sotto il profilo sostanzial­e, sarebbe difficilme­nte contestabi­le, quindi potrebbe essere proficuo ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo.

Per contro, la questione dovrebbe essere attentamen­te vagliata in ipotesi di accertamen­ti sintetici o induttivi, stante il margine di discrezion­alità (e di aleatoriet­à ) tipico di queste rettifiche.

Inoltre, a differenza del ravvedimen­to operoso, le maggiori imposte e, dunque, le sanzioni ridotte sono calcolate direttamen­te dalle Entrate. Attraverso l’adesione al Pvc, poi, il contribuen­te non è chiamato a fare calcoli in autonomia (con il rischio, frequente, di sbagliare a seguito di un’errata interpreta­zione dei rilievi operati) e, soprattutt­o, ha la possibilit­à di pagare in forma rateale.

Infine, occorre rilevare che, a differenza del ravvedimen­to operoso, è applicabil­e l’istituto del cumulo giuridico. Pertanto, l’ufficio nel determinar­e la sanzione ridotta a 1/6 del minimo applica un trattament­o sanzionato­rio che, spesso, si rivela più mite rispetto a quello derivante dall’irrogazion­e di singole penalità per ogni violazione commessa, consistent­e nell’applicazio­ne di un’unica sanzione base aumentata.

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