Ultimo atto per l’adesione al verbale
La riduzione delle sanzioni a 1/6 si applicherà solo a Pvc e inviti notificati entro il 2015
Dal 1° gennaio 2016 si modifica il quadro degli istituti deflattivi - Addio anche all’acquiescenza «rinforzata»
Ultima chiamata per i contribuenti che intendono aderire al Pvc (processo verbale di constatazione)o all’invito a comparire e beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo di legge. Sarà possibile operare questa scelta ancora per pochi giorni, solo per i verbali notificati entro il 31 dicembre di quest’anno. Come previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014), dal 2016 saranno abrogati gli istituti deflattivi dell’adesione al Pvc e dell’invito al contraddittorio, nonché dell’acquiescenza “rinforzata”.
Pertanto, il contribuente cui è stato (o sarà) consegnato un Pvc o un invito a comparire in materia di imposte sui redditi o di Iva, e che consentono l’emissione di accertamenti parziali (articoli 41bis Dpr 600/73 e 54 Dpr 633/72), potrà ancora aderire integralmente al loro contenuto fino a fine dicembre.
La procedura da seguire
L’adesione al Pvc può riguardare solo il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale tramite uno specifico modello di comunicazione, disponibile sul sito delle Entrate, che può essere consegnato a mano o a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, si fa riferimento al timbro postale) all’ufficio delle Entrate e all’organo che lo ha redatto, se diverso. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di adesione, l’ufficio emette un «atto di definizione dell’accertamento parziale», che contiene gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda e la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.
La notifica dell’atto di definizione determina per il contribuente l’obbligo di versare le somme indicate e il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo, con conseguente affidamento a Equitalia per la riscossione coattiva.
Nel caso, invece, di adesione all’invito al contraddittorio, la co- municazione deve essere presentata entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione all’ufficio delle Entrate che lo ha emesso, cui deve essere allegata la quietanza dell’intero pagamento o della prima rata in caso di pagamento dilazionato.
Quando sfruttare la chance
In generale, si può affermare che la convenienza dell’adesione integrale al Pvc o all’invito al contraddittorio (come pure all’acquiescenza rinforzata) dovrebbe sussistere nelle ipotesi di rilievi non contestabili. Ad esempio, e senza pretesa di completezza, tali rilievi potrebbero configurarsi in caso di Pvc o di inviti che - verosimilmente - potrebbero sfociare in rettifiche di tipo analitico fondate sulla diretta violazione di norme tributarie. In tutte queste fattispecie, infatti, in linea di principio, l’operato dell’ufficio, sotto il profilo sostanziale, sarebbe difficilmente contestabile, quindi potrebbe essere proficuo ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo.
Per contro, la questione dovrebbe essere attentamente vagliata in ipotesi di accertamenti sintetici o induttivi, stante il margine di discrezionalità (e di aleatorietà ) tipico di queste rettifiche.
Inoltre, a differenza del ravvedimento operoso, le maggiori imposte e, dunque, le sanzioni ridotte sono calcolate direttamente dalle Entrate. Attraverso l’adesione al Pvc, poi, il contribuente non è chiamato a fare calcoli in autonomia (con il rischio, frequente, di sbagliare a seguito di un’errata interpretazione dei rilievi operati) e, soprattutto, ha la possibilità di pagare in forma rateale.
Infine, occorre rilevare che, a differenza del ravvedimento operoso, è applicabile l’istituto del cumulo giuridico. Pertanto, l’ufficio nel determinare la sanzione ridotta a 1/6 del minimo applica un trattamento sanzionatorio che, spesso, si rivela più mite rispetto a quello derivante dall’irrogazione di singole penalità per ogni violazione commessa, consistente nell’applicazione di un’unica sanzione base aumentata.