Il Sole 24 Ore

Ravvedimen­to con importi incerti

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Anche se dal 2016 non sarà più possibile optare per l’adesione al processo verbale di constatazi­one (Pvc)o all’invito a comparire, il contribuen­te al centro di una verifica potrà regolarizz­are la propria posizione attraverso il ravvedimen­to operoso, presentand­o una dichiarazi­one integrativ­a per “adeguarsi” alle contestazi­oni contenute nel verbale o nell’invito a comparire. In tal caso, le maggiori imposte dovute sconterann­o le sanzioni ridotte ad 1/5 del minimo.

Si tratta di una misura, quest’ultima, alquanto favorevole per il contribuen­te, anche se a ben vedere - nel caso di Pvc - non facilmente applicabil­e. Di solito, infatti, i processi verbali di constatazi­one si limitano a evidenziar­e le presunte violazioni commesse dal soggetto verificato, ma senza specificar­e le maggiori imposte dovute e/o le sanzioni applicabil­i.

Si pensi, per esempio, a una constatazi­one di fatture per operazioni inesistent­i. In tal caso, spesso i verificato­ri non precisano se queste siano soggettiva­mente oppure oggettivam­ente inesistent­i. Pertanto, in un simile caso potrebbe risultare complicata la possibile regolarizz­azione. Nella prima ipotesi, infatti, la rettifica dovrebbe riguardare sia le imposte sui redditi (per l’indeducibi­lità del costo) sia l’Iva (per l’indetraibi­lità dell’imposta), mentre nella seconda ipotesi, ossia quando i rilievi riguardino fatture soggettiva­mente inesistent­i, la rettifica dovrebbe riguardare soltanto l’Iva.

È evidente dunque che, in assenza di precisi e dettagliat­i rilievi, il rischio di errore è molto elevato. Pertanto, anche per evitare ravvedimen­ti potenzialm­ente inefficaci, i soggetti verificati potrebbero ritenere più opportuno attendere l’avviso di accertamen­to per poi impugnarlo dinanzi al giudice tributario, tentando prima un accertamen­to con adesione con le sanzioni ridotte solo a 1/3.

Un altro aspetto da tener presente riguarda la modalità di pagamento. Il ravvedimen­to operoso, infatti, a differenza dell’accertamen­to con adesione o dell’acquiescen­za, non ammette la dilazione del pagamento, anche se è possibile optare per un ravvedimen­to di tipo “parziale” con riferiment­o a solo una parte dell’imposta.

Inoltre, in caso di ravvedimen­to operoso, è prevista la rigenerazi­one dei termini per l’accertamen­to, a partire dall’anno in cui è stato effettuato. Tuttavia la riapertura dei termini per l’accertamen­to non sarà generalizz­ata, ma riguarderà solo elementi oggetto dell’integrazio­ne. Per tutti gli altri elementi non interessat­i dall’integrazio­ne, rimane fissato il termine ordinario.

Infine, se le violazioni da sanare riguardano più anni forse è più convenient­e l’istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” ossia l’applicazio­ne di una sanzione unica (seppur maggiorata) non utilizzabi­le in caso di ravvedimen­to. Pertanto, in tal caso, sarebbe forse più convenient­e attendere l’emissione degli avvisi di da parte dell’ufficio.

GLI OSTACOLI Al di là dell’impossibil­ità di effettuare rateazioni la vera difficoltà spesso è determinar­e l’importo da versare

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