Ravvedimento con importi incerti
Anche se dal 2016 non sarà più possibile optare per l’adesione al processo verbale di constatazione (Pvc)o all’invito a comparire, il contribuente al centro di una verifica potrà regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa per “adeguarsi” alle contestazioni contenute nel verbale o nell’invito a comparire. In tal caso, le maggiori imposte dovute sconteranno le sanzioni ridotte ad 1/5 del minimo.
Si tratta di una misura, quest’ultima, alquanto favorevole per il contribuente, anche se a ben vedere - nel caso di Pvc - non facilmente applicabile. Di solito, infatti, i processi verbali di constatazione si limitano a evidenziare le presunte violazioni commesse dal soggetto verificato, ma senza specificare le maggiori imposte dovute e/o le sanzioni applicabili.
Si pensi, per esempio, a una constatazione di fatture per operazioni inesistenti. In tal caso, spesso i verificatori non precisano se queste siano soggettivamente oppure oggettivamente inesistenti. Pertanto, in un simile caso potrebbe risultare complicata la possibile regolarizzazione. Nella prima ipotesi, infatti, la rettifica dovrebbe riguardare sia le imposte sui redditi (per l’indeducibilità del costo) sia l’Iva (per l’indetraibilità dell’imposta), mentre nella seconda ipotesi, ossia quando i rilievi riguardino fatture soggettivamente inesistenti, la rettifica dovrebbe riguardare soltanto l’Iva.
È evidente dunque che, in assenza di precisi e dettagliati rilievi, il rischio di errore è molto elevato. Pertanto, anche per evitare ravvedimenti potenzialmente inefficaci, i soggetti verificati potrebbero ritenere più opportuno attendere l’avviso di accertamento per poi impugnarlo dinanzi al giudice tributario, tentando prima un accertamento con adesione con le sanzioni ridotte solo a 1/3.
Un altro aspetto da tener presente riguarda la modalità di pagamento. Il ravvedimento operoso, infatti, a differenza dell’accertamento con adesione o dell’acquiescenza, non ammette la dilazione del pagamento, anche se è possibile optare per un ravvedimento di tipo “parziale” con riferimento a solo una parte dell’imposta.
Inoltre, in caso di ravvedimento operoso, è prevista la rigenerazione dei termini per l’accertamento, a partire dall’anno in cui è stato effettuato. Tuttavia la riapertura dei termini per l’accertamento non sarà generalizzata, ma riguarderà solo elementi oggetto dell’integrazione. Per tutti gli altri elementi non interessati dall’integrazione, rimane fissato il termine ordinario.
Infine, se le violazioni da sanare riguardano più anni forse è più conveniente l’istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” ossia l’applicazione di una sanzione unica (seppur maggiorata) non utilizzabile in caso di ravvedimento. Pertanto, in tal caso, sarebbe forse più conveniente attendere l’emissione degli avvisi di da parte dell’ufficio.
GLI OSTACOLI Al di là dell’impossibilità di effettuare rateazioni la vera difficoltà spesso è determinare l’importo da versare