Il Sole 24 Ore

Acconti oggi alla cassa per le imposte dirette

La scadenza di oggi e le regole dal 1° gennaio Ravvedimen­to più vantaggios­o dal 2016

- Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi

pRavvedime­nto operoso più convenient­e per gli acconti delle imposte in scadenza oggi, se la violazione verrà sanata dopo il 1° gennaio 2016. I contribuen­ti in ritardo con il pagamento previsto per il termine odierno del 30 novembre potranno beneficiar­e – oltre che delle nuove opportunit­à previste dalla legge di Stabilità 2015 – anche delle più favorevoli regole connesse con la riforma delle sanzioni amministra­tive disciplina­te a seguito della più che probabile anticipazi­one al 1° gennaio 2016 degli effetti del Dlgs 158/2015 da parte della legge di Stabilità 2016.

Ma andiamo con ordine. In primis va detto che per gli omessi, insufficie­nti e ritardati versamenti degli acconti d’imposta sui redditi si applicano le sanzioni disciplina­te dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, generalmen­te pari al 30% dell’imposta dovuta, mentre per gli acconti sui contributi Inps si applicano le sanzioni previste per le violazioni in materia contributi­va (articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 388/2000), pari al 5,55%

La misura del 30% si applica anche agli altri versamenti in acconto riferibili ai diversi tributi quali Ivie, Ivafe, cedolare secca e imposta sostitutiv­a sui minimi, per i quali vale la stessa disciplina prevista per le imposte sui redditi.

Per queste ultime, l’ipotesi sicurament­e più appetibile è in linea di principio quella legata al cosiddetto ravvedimen­to sprint che si consuma nei 15 giorni seguenti la scadenza originaria. Si parte dallo 0,2% per un giorno di ritardo e così via in progressio­ne fino ad arrivare al 2,8% al 14° giorno di ritardo. In questo particolar­e frangente, tuttavia, la convenienz­a andrà valutata in ragione della tempistica con cui entrerà in vigore la riforma delle sanzioni amministra­tive.

L’articolo 13 del Dlgs 472/97 prevede, poi, che la sanzione venga ridotta ad un decimo del minimo (3%) per tutti i pagamenti che si ravvedono dal 15° al 30° giorno dalla scadenza. In questo caso non si applicano riduzioni variabili giorno per giorno, ma la misura rimane fissa per tutte le correzioni avvenute nel lasso di tempo indicato.

Inoltre, sugli importi dovuti vanno sempre calcolati anche gli interessi moratori al tasso legale dello 0,5% con maturazion­e giorno per giorno (salvo eventuali modifiche decorrenti però solo dal 1° gennaio 2016 che saranno, se del caso, approvate con decreto).

Per i ravvedimen­ti compiuti dopo il 30° giorno dal termine previsto per legge si applicano le regole della lettera a-bis) del Dlgs 472/1997, in vigore dal 1° gennaio 2015, che prevedono la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo se la situazione è sanata entro i 90 giorni successivi che – come opportunam­ente chiarito dalla circolare 23/ E/2015 – vanno calcolati a partire dal termine previsto per il versamento e non da quello statuito per la presentazi­one della dichiarazi­one.

Questa nuova norma dovrà essere coordinata con quella ancora più recente di riforma della sanzioni tributarie. Per effetto del favor rei che si dovrebbe poter applicare nel caso specifico, per le regolarizz­azioni spontanee effettuate dal 1° gennaio 2016, la sanzione per insufficie­nte/omesso versamento sarà ridotta alla metà dal Dlgs 158/2015. Nel caso di pagamento entro il 90° giorno, quindi, la penalità passerebbe dal 30 al 15 per cento. Il che, si traduce in un ravvedimen­to “super convenient­e “pari all’1,67 per cento.

Di conseguenz­a, se la legge di Stabilità 2016 nella versione definitiva confermerà l’anticipo al 1° gennaio degli effetti della riforma, converrà rinviare ogni ravvedimen­to allo scadere dei 90 giorni dal termine (cioè al 28 febbraio 2016). Rispetto a questa ipotesi, infatti, solo il ravvedimen­to sprint compiuto entro gli otto giorni successivi al termine di legge quindi al massimo entro l’8 dicembre prossimo - si presentere­bbe più vantaggios­o (1,6% contro 1,67%).

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