Acconti oggi alla cassa per le imposte dirette
La scadenza di oggi e le regole dal 1° gennaio Ravvedimento più vantaggioso dal 2016
pRavvedimento operoso più conveniente per gli acconti delle imposte in scadenza oggi, se la violazione verrà sanata dopo il 1° gennaio 2016. I contribuenti in ritardo con il pagamento previsto per il termine odierno del 30 novembre potranno beneficiare – oltre che delle nuove opportunità previste dalla legge di Stabilità 2015 – anche delle più favorevoli regole connesse con la riforma delle sanzioni amministrative disciplinate a seguito della più che probabile anticipazione al 1° gennaio 2016 degli effetti del Dlgs 158/2015 da parte della legge di Stabilità 2016.
Ma andiamo con ordine. In primis va detto che per gli omessi, insufficienti e ritardati versamenti degli acconti d’imposta sui redditi si applicano le sanzioni disciplinate dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, generalmente pari al 30% dell’imposta dovuta, mentre per gli acconti sui contributi Inps si applicano le sanzioni previste per le violazioni in materia contributiva (articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 388/2000), pari al 5,55%
La misura del 30% si applica anche agli altri versamenti in acconto riferibili ai diversi tributi quali Ivie, Ivafe, cedolare secca e imposta sostitutiva sui minimi, per i quali vale la stessa disciplina prevista per le imposte sui redditi.
Per queste ultime, l’ipotesi sicuramente più appetibile è in linea di principio quella legata al cosiddetto ravvedimento sprint che si consuma nei 15 giorni seguenti la scadenza originaria. Si parte dallo 0,2% per un giorno di ritardo e così via in progressione fino ad arrivare al 2,8% al 14° giorno di ritardo. In questo particolare frangente, tuttavia, la convenienza andrà valutata in ragione della tempistica con cui entrerà in vigore la riforma delle sanzioni amministrative.
L’articolo 13 del Dlgs 472/97 prevede, poi, che la sanzione venga ridotta ad un decimo del minimo (3%) per tutti i pagamenti che si ravvedono dal 15° al 30° giorno dalla scadenza. In questo caso non si applicano riduzioni variabili giorno per giorno, ma la misura rimane fissa per tutte le correzioni avvenute nel lasso di tempo indicato.
Inoltre, sugli importi dovuti vanno sempre calcolati anche gli interessi moratori al tasso legale dello 0,5% con maturazione giorno per giorno (salvo eventuali modifiche decorrenti però solo dal 1° gennaio 2016 che saranno, se del caso, approvate con decreto).
Per i ravvedimenti compiuti dopo il 30° giorno dal termine previsto per legge si applicano le regole della lettera a-bis) del Dlgs 472/1997, in vigore dal 1° gennaio 2015, che prevedono la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo se la situazione è sanata entro i 90 giorni successivi che – come opportunamente chiarito dalla circolare 23/ E/2015 – vanno calcolati a partire dal termine previsto per il versamento e non da quello statuito per la presentazione della dichiarazione.
Questa nuova norma dovrà essere coordinata con quella ancora più recente di riforma della sanzioni tributarie. Per effetto del favor rei che si dovrebbe poter applicare nel caso specifico, per le regolarizzazioni spontanee effettuate dal 1° gennaio 2016, la sanzione per insufficiente/omesso versamento sarà ridotta alla metà dal Dlgs 158/2015. Nel caso di pagamento entro il 90° giorno, quindi, la penalità passerebbe dal 30 al 15 per cento. Il che, si traduce in un ravvedimento “super conveniente “pari all’1,67 per cento.
Di conseguenza, se la legge di Stabilità 2016 nella versione definitiva confermerà l’anticipo al 1° gennaio degli effetti della riforma, converrà rinviare ogni ravvedimento allo scadere dei 90 giorni dal termine (cioè al 28 febbraio 2016). Rispetto a questa ipotesi, infatti, solo il ravvedimento sprint compiuto entro gli otto giorni successivi al termine di legge quindi al massimo entro l’8 dicembre prossimo - si presenterebbe più vantaggioso (1,6% contro 1,67%).