Operazione «inadeguata», banca tenuta al risarcimento
p Regole sempre più severe per il profilo di rischio e i giudici, di conseguenza, sono stati investiti di numerose questioni concernenti il cosiddetto “risparmio tradito”, da Parmalat a Ci rio, da L ehm anBrother sai bond argentini. Il “rischio” per la banca è il risarcimento danni a favore dei clienti ola risoluzione del contratto.
Infatti, la direttiva MiFid ha imposto alle imprese di investimento di fare una classificazione della propria clientela, al fine di modulare gli obblighi informativi da assolvere a tutela dei clienti stessi. Obblighi che hanno ad oggetto soprattutto le clausole relative alla classificazione dir i schiodi ciò che si acquista,la descrizione degli strumenti finanziarie le informazioni sulle perdite. Nell’ adempimentodi questi obblighi, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori debbono comportarsi con diligenza,correttezza e trasparenza e acquisire le informazioni necessarie dai clienti operando in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.La violazione da parte dell’ intermediario degli obblighi informativi comporta un illecito contrattuale con conseguente condanna al risarcimento del danno. Quest’ultimo sarà costituito dalla somma impegnata per l’investimento rivalutata alla data della sentenza oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo (Corte d’appello di Trieste, sezione II civile, sentenza numero 730/2014).
L’intermediario prima della stipulazione del contratto digestione e dell’ inizio delle prestazioni dei servizi di investimento, deve inoltre chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio; essi devono tener conto di tali informazioni ma anche di ogni altra informazione disponibile. L’inosservanza dell’obbligo di informare l’investitore delle caratteristiche, della rischiosità e delle implicazioni della singola operazione, costituisce grave inadempimento idoneo perla risoluzione ex articolo 1453 del Codice civile (Corte di appello di Milano, sezione I civile, sentenza numero 20/2013). Secondo una consolidata giurisprudenza sul punto (Cassazione civile numero 18039/2012), gli obblighi informativi non vengono meno nemmeno nel caso in cui l’investitore non abbia voluto fornire le informazioni relative alla sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento. Anzi, proprio tale circostanza richiede che l’intermediario sia tenuto ad utilizzare tutte le informazioni in suo possesso (Corte di appello di Bologna, sentenza numero 1527/2015). Egliintermediari devono addirittura astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia,oggetto, dimensioni e frequenza; essi tengono conto delle informazioni relative alla “esperienza” del cliente in materi aedi ogni altra notizia disponibile in relazione ai servizi prestati; ove ricevano da un investitore disposizioni relative ad un’operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Si tratta di norma imperativa e di ordinepertanto gli intermediari possono eseguire l’ operazione solo se l’ investitore insista, a mezzo di un ordine impartito per iscritto, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (sentenza sopra citata della Corte d’ appello di Trieste ). La violazione ditali obblighi, affermano le Sezioni unite della Cassazione, può dar luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo al risarcimento dei danni, ove quest’ultimi avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’ intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti trale parti. Può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale, e quindialla risoluzione del contratto, quandocisi trovi difronte a violazioni riguardanti le operazioni d’ investimento odis investimento compiute in esecuzione del contratto d’ intermediazione finanziaria( Cassazione, sezioni unite, numero 26725/2007).