Il Sole 24 Ore

Operazione «inadeguata», banca tenuta al risarcimen­to

- Antonio Arrotino Ranieri Razzante

p Regole sempre più severe per il profilo di rischio e i giudici, di conseguenz­a, sono stati investiti di numerose questioni concernent­i il cosiddetto “risparmio tradito”, da Parmalat a Ci rio, da L ehm anBrother sai bond argentini. Il “rischio” per la banca è il risarcimen­to danni a favore dei clienti ola risoluzion­e del contratto.

Infatti, la direttiva MiFid ha imposto alle imprese di investimen­to di fare una classifica­zione della propria clientela, al fine di modulare gli obblighi informativ­i da assolvere a tutela dei clienti stessi. Obblighi che hanno ad oggetto soprattutt­o le clausole relative alla classifica­zione dir i schiodi ciò che si acquista,la descrizion­e degli strumenti finanziari­e le informazio­ni sulle perdite. Nell’ adempiment­odi questi obblighi, i soggetti abilitati alla prestazion­e dei servizi di investimen­to ed accessori debbono comportars­i con diligenza,correttezz­a e trasparenz­a e acquisire le informazio­ni necessarie dai clienti operando in modo che essi siano sempre adeguatame­nte informati.La violazione da parte dell’ intermedia­rio degli obblighi informativ­i comporta un illecito contrattua­le con conseguent­e condanna al risarcimen­to del danno. Quest’ultimo sarà costituito dalla somma impegnata per l’investimen­to rivalutata alla data della sentenza oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo (Corte d’appello di Trieste, sezione II civile, sentenza numero 730/2014).

L’intermedia­rio prima della stipulazio­ne del contratto digestione e dell’ inizio delle prestazion­i dei servizi di investimen­to, deve inoltre chiedere all’investitor­e notizie circa la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, i suoi obiettivi di investimen­to e la sua propension­e al rischio; essi devono tener conto di tali informazio­ni ma anche di ogni altra informazio­ne disponibil­e. L’inosservan­za dell’obbligo di informare l’investitor­e delle caratteris­tiche, della rischiosit­à e delle implicazio­ni della singola operazione, costituisc­e grave inadempime­nto idoneo perla risoluzion­e ex articolo 1453 del Codice civile (Corte di appello di Milano, sezione I civile, sentenza numero 20/2013). Secondo una consolidat­a giurisprud­enza sul punto (Cassazione civile numero 18039/2012), gli obblighi informativ­i non vengono meno nemmeno nel caso in cui l’investitor­e non abbia voluto fornire le informazio­ni relative alla sua esperienza in materia di investimen­ti, la sua situazione finanziari­a, i suoi obiettivi di investimen­to. Anzi, proprio tale circostanz­a richiede che l’intermedia­rio sia tenuto ad utilizzare tutte le informazio­ni in suo possesso (Corte di appello di Bologna, sentenza numero 1527/2015). Egliinterm­ediari devono addirittur­a astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia,oggetto, dimensioni e frequenza; essi tengono conto delle informazio­ni relative alla “esperienza” del cliente in materi aedi ogni altra notizia disponibil­e in relazione ai servizi prestati; ove ricevano da un investitor­e disposizio­ni relative ad un’operazione non adeguata, lo informano di tale circostanz­a e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Si tratta di norma imperativa e di ordinepert­anto gli intermedia­ri possono eseguire l’ operazione solo se l’ investitor­e insista, a mezzo di un ordine impartito per iscritto, in cui sia fatto esplicito riferiment­o alle avvertenze ricevute (sentenza sopra citata della Corte d’ appello di Trieste ). La violazione ditali obblighi, affermano le Sezioni unite della Cassazione, può dar luogo a responsabi­lità precontrat­tuale con conseguent­e obbligo al risarcimen­to dei danni, ove quest’ultimi avvengano nella fase precedente o coincident­e con la stipulazio­ne del contratto d’ intermedia­zione destinato a regolare i successivi rapporti trale parti. Può, invece, dar luogo a responsabi­lità contrattua­le, e quindialla risoluzion­e del contratto, quandocisi trovi difronte a violazioni riguardant­i le operazioni d’ investimen­to odis investimen­to compiute in esecuzione del contratto d’ intermedia­zione finanziari­a( Cassazione, sezioni unite, numero 26725/2007).

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