Redditi all’estero, 14 anni per i controlli
L’omessa dichiarazione può essere accertata per sette anni, il doppio per gli illeciti nei paradisi
pI nuovi termini di decadenza dei poteri di accertamento vanno coordinati con tutti gli atti previsti nel l’ordinamento, alcuni dei quali sono esclusi dalle novità. La legge di Stabilità 2016, abrogando la norma sul raddoppio dei termini, ha allungato i tempi previsti per la rettifica ai fini delle imposte dirette (articolo 43 del Dpr 600/73) e dell’Iva (articolo 57 del Dpr 633/72).
Più precisamente, a decorrere dal periodo di imposta 2016 (Unico 2017) gli uffici potranno notificare gli accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero se omessa o nulla entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare. Seguono i nuovi termini le varie imposte/tributi per cui esiste un rinvio ai fini dellaccertamento ai fini delle imposte sui redditi (Irap, addizionali, sostitutive, eccetera).
Esistono poi, nell’ordinamento, norme che disciplinano termini di decadenza per specifiche circostanze ovvero tipologie di provvedimento. È il caso delle disponibilità detenute in paradisi fiscali. L’articolo 12 del Dl 78/2009, infatti, aveva introdotto misure per il contrasto all’evasione internazionale, prevedendo che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, per i quali il contribuente avesse violato gli obblighi di dichiarazione, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Per l’accertamento di queste violazioni, il comma 2 del predetto articolo raddoppia i termini previsti ordinariamente. Ne consegue così che, per la rettifica dei redditi derivanti dagli investimenti in paradisi fiscali, l’Agenzia potrà procedere entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il 31 dicembre del quattordicesimo in caso di omessa presentazione.
Dalla violazione, deriva poi normalmente la sanzione per l’omessa compilazione del modulo RW, per la quale la norma dispone che i termini, ordinariamente previsti, siano raddoppiati. L’articolo 20 del Dlgs 472/97, che più in generale disciplina i termini per la contestazione delle sanzioni, prevede che l’atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Con riferimento alle disponibilità detenute in paradisi fiscali, quindi, la sanzione va notificata entro il 31 dicembre del decimo anno successivo.
Diversa è invece l’ipotesi di una mera contestazione di sanzioni non legata a un accertamento delle imposte dirette o dell’Iva. È il caso, ad esempio, di una violazione RW (non riferita a paradisi fiscali) o degli omessi versamenti delle ritenute di acconto scoperte in sede di rettifica dell’ufficio. In assenza di uno specifico coordinamento con la nuova norma, i termini scadono il 31 dicembre del quinto anno da quando è stata commessa la violazione (articolo 20 del Dlgs 472/97).
Altra necessaria riflessione è legata all’atto di recupero dei crediti di imposta. L’articolo 27 del Dl 185/2008 ha previsto che tale provvedimento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo (in quanto si raddoppiavano i termini ordinari). La disposizione, quindi, prevede specifici termini, non richiamando la regola generale e, pertanto, la nuova norma non influisce.