Il Sole 24 Ore

Multinazio­nali, test su ricavi e imposte

- Maricla Pennesi

p Con il disegno di legge di Stabilità inizia il “recepiment­o” delle raccomanda­zioni Ocse sviluppate con il progetto Beps. Mentre le imprese multinazio­nali si stanno interrogan­do sulla tempistica di implementa­zione e sugli impatti che nei vari Paesi avranno le raccomanda­zioni Ocse del progetto Beps, in Italia si iniziano a dare le prime risposte, soprattutt­o in tema di trasparenz­a e scambio d'informazio­ni.

Con il Ddl Stabilità, ai fini di adeguare il Paese alle direttive emanate dall'Ocse (Action 13), viene introdotto l'obbligo per le imprese multinazio­nali residenti di predisporr­e e presentare annualment­e una rendiconta­zione Paese per Paese che indichi l'ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme ad una serie di altri elementi indicatori di un'attività economi- effettivam­ente svolta.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, con decreto del ministero dell'Economia, dovrebbero essere stabiliti i dettagli del CbC (country by country) Report che diano concreta e coerente attuazione alle indicazion­i Ocse; in particolar­e dovranno essere definiti modalità, termini, elementi e condizioni del modello di trasmissio­ne all'agenzia delle Entrate.

Gli obbligati a tale rendiconta­zione annuale sarebbero le società capogruppo (ultimate parent company), residenti fiscalment­e in Italia e tenute alla reda- del bilancio consolidat­o. Le condizioni necessarie a far scattare l'obbligo tuttavia sarebbero due: una soglia di rilevanza per il fatturato consolidat­o, conseguito dal gruppo d'imprese multinazio­nali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendiconta­zione, di almeno 750 milioni di euro e il fatto di non essere controllat­e a loro volta da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Interessan­te notare che all'interno di un gruppo multinazio­nale, l'obbligo alla presentazi­one del CbC sussistere­bbe in ogni caso in capo alla società controllat­a residente in Italia, se la controllan­te estera, sebbene tenuta al bilancio consolidat­o, è residente in un Paese che non ha introdotto il medesimo obbligo di rendiconta­zione ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio d'informazio­ne relativo al CbC Report ovvero sia inadempien­te rica spetto a quest'ultimo obbligo.

Stante la rilevanza delle informazio­ni anche di carattere commercial­e che potrebbero essere contenute nella reportisti­ca, l'agenzia delle Entrate assicurerà la riservatez­za delle medesime nella stessa misura prevista per le informazio­ni che devono essere fornite in base alla Convenzion­e multilater­ale per la mutua assistenza amministra­tiva in materia fiscale. Anche grazie a questo accordo raggiunto fra le autorità fiscali compenti per facilitare lo scambio d'informazio­ne e in generale i rapporti tra le varie amministra­zioni finanziari­e coinvolte, il CbC Report avrà lo scopo di garantire alle amministra­zioni fiscali di ottenere in modo più rapido una maggiore comprensio­ne del modello di business. Si avrà, pertanto, una completa mappatura del modo in cui le imprese multinazio­nali strutturan­o a livello globale le operazioni infrazione gruppo e come le stesse benefician­o di vantaggi fiscali nelle varie giurisdizi­oni coinvolte.

Trattandos­i dell'introduzio­ne di un nuovo obbligo informativ­o da parte delle imprese, a garantire il corretto adempiment­o dello stesso vi è anche l'aspetto sanzionato­rio. Per l'omessa presentazi­one della rendiconta­zione o invio dati incompleti o non veritieri, salva la ricorrenza di ipotesi più gravi, si renderebbe applicabil­e la sanzione amministra­tiva da 10mila a 50mila euro.

Il Ddl Stabilità, in linea con quanto scritto nel decreto legge sulla crescita e l'internazio­nalizzazio­ne delle imprese e le direttive Ocse, dimostra il crescente interesse del nostro Paese alle cosiddette best practice nel combattere l'evasione e l'elusione fiscale internazio­nale supportand­o iniziative che incentivan­o la trasparenz­a e lo scambio d'informazio­ni.

L’ADEMPIMENT­O Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il ministero dell’Economia dovrà definire le modalità applicativ­e

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