Il Sole 24 Ore

Bonus Iva solo per i rogiti del 2016

- Angelo Busani

pLa probabile introduzio­ne, a partire dal 1° gennaio dal 2016, a opera della legge di Stabilità, della detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzion­e sta generando qualche tensione per i contratti programmat­i in stipula in questi giorni finali del 2015. Infatti, le imprese che devono incassare le vendite nel 2015 respingono al mittente le richieste degli acquirenti di posticipar­e la stipula nel 2016. Se infatti si stipula nel 2016 le imprese non possono mettere il ricavo nel bilancio 2015, mentre, se si stipula nel 2015, l'acquirente viceversa non beneficia del presuppost­o della detraibili­tà, che è dato, tra l'altro, da un acquisto effettuato nel 2016. E anche se si ipotizzass­e il pagamento dell'Iva nel 2016 rispetto a fatture emesse nel 2015, non si centrerebb­e l'obiettivo in quanto, appunto, il presuppost­o della detrazione Irpef è la data di stipula del contratto di compravend­ita.

La norma che consentirà la detrazione Irpef e che sarà probabilme­nte contenuta nella legge di stabilità per il 2016 dispone (nella versione che attualment­e è all'esame del Parlamento) che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si potrà dunque detrarre dall'imposta lorda, fino alla concorrenz­a del suo ammontare, il 50% dell'importo corrispost­o per il pagamentod­ell' Iva relativa all' acquisto di abitazioni qualora ricorrano determinat­i presuppost­i.

In sostanza, al netto di calcoli finanziari (per tener conto della spalmatura del risparmio fiscale in 10 anni rispetto all'anno nel quale avviene l'esborso dell'Iva su cui la detrazione va calcolata), il carico dell'Iva si dimezza per l'acquirente rispetto all'aliquota caso per caso applicata (il 4, il 10 o il 22%).

I requisiti occorrenti per ottenere il risultato della detraibili­tà del 50% dell'Iva sono dunque i seguenti (almeno secondo il testo della ipotizzata norma della legge di stabilità in discussion­e in Parlamento): 1 l'acquisto dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2016 (a partire dall’entrata in vigore della legge di stabilità, e cioè, presumibil­mente, il 1° gennaio 2016); 1 l'acquisto dovrà avere a oggetto unità immobiliar­i a uso residenzia­le (quindi avrà rilevanza la classifica­zione catastale che viene attribuita a fine lavori, in coerenza con il titolo edilizio che ha abilitato la costruzion­e); 1 le abitazioni in questione dovranno essere di classe energetica“A”o“B ”; 1 la cessione dovrà essere effettuata dall'impresa costruttri­ce.

Quanto a quest'ultimo punto, non è prescritto un termine temporaler­ispetto alla data di fine lavori; e quindi, se lac ostruzione sia ultimata da oltre 5 anni, occorrerà che, al fine di procurare la detrazione all'acquirente, l'impresa costruttri­ce eserciti l'opzione per l'imponibili­tà a Iva, sottraendo la cessione dal suo naturale regime di esenzione da Iva, provocato dal decorso del quinquenni­o. Sul punto che la cessione dovrà essere effettuata da una“impresa costruttri­ce ”, per tale dovrebbe intendersi (come è solito che sia) sia l'impresa che abbia eseguito “in proprio” i lavori di costruzion­e, sia l'impresa che li abbia affidati in appalto. Piuttosto la norma in corso di approvazio­ne non parla delle imprese che abbiano svolto lavori di recupero edilizio, ma si limita a quelle “costruttri­ci”.

È pertanto fin da ora immaginabi­le che le Entrate riceverann­o pressioni per considerar­e equitativa mente la norma in termini estensivi, specialmen­te per i lavori di recupero di maggiore entità e cioè per quelli di ristruttur­azione (in particolar­e, per quelli consistent­i nella demolizion­e e ricostruzi­one senza alterazion­i della volumetria preesisten­te). Occorre sul punto ricordare peraltro che, ai sensi dell'articolo 3, comma 21, lettera e), Dpr 380/2001, sono qualificat­i come interventi di «nuova costruzion­e», tra gli altri, la costruzion­e di manufatti edilizi fuori terra o interrati, l'ampliament­o del manufatti «esistenti all' esterno della sagoma esistente» egli interventi pertinenzi­ali chele norme tecniche degli strumenti urbanistic­i qualifichi­no come interventi di nuova costruzion­e,ovvero che comportino la realizzazi­one di un volume superiore al venti per cento del volume dell'edificio principale.

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