Ravvedimento soft per le violazioni
pIn caso di mancato o insufficiente versamento dell’acconto Iva è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. La regolarizzazione della violazione deve comunque essere valutata alla luce della revisione del sistema sanzionatorio e, soprattutto, alla possibilità di applicazione del principio del favor rei.
Chi omette il pagamento dell’acconto Iva in scadenza il prossimo 28 dicembre o effettua un carente versamento può provvedere alla regolarizzazione sfruttando l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/97, ricordando che troveranno applicazione le riduzioni delle sanzioni, nei nuovi limiti temporali, così come modificate dalla legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/14).
Per determinare la misura ridotta della sanzione per effetto del ravvedimento operoso, però, bisogna prima calcolare l’entità della pena pecuniaria. Questa precisazione appare adesso di Stabilità per il prossimo anno. fondamentale perché il Dlgs Altro punto da chiarire è se il 158/15 è intervenuto modificando “nuovo” articolo 13 del Dlgs anche l’articolo 13 del Dlgs 471/97 sia applicabile anche in 471/97 che “ora” prevede: caso di violazioni commesse e in caso di mancato o carente prima della sua entrata in vigore. versamento (anche) dei versamenti Nel caso dell’acconto Iva, infatti, in acconto, l’applicazione la violazione si consuma il della sanzione amministrativa 28 dicembre 2015, data alla quale pari al 30% di ogni importo non le nuove disposizioni non sono versato; ancora efficaci. r inoltre, per i versamenti effettuati Tolta l’ipotesi in cui la regolarizzazione con un ritardo non superiore avvenga entro il 31 a 90 giorni, la predetta sanzione dicembre 2015, per la quale non è ridotta alla metà (15%); sarebbe di certo applicabile la t infine, fatta salva l’applicazione riduzione del 50% della sanzione, del ravvedimento operoso, in caso di ravvedimento eseguito in caso di versamenti effettuati dal 2016 ci si troverebbe con un ritardo non superiore nella situazione in cui la violazione a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente è stata commessa prima ridotta a un dell’entrata in vigore della revisione importo pari a un quindicesimo del sistema sanzionatorio, per ciascun giorno di ritardo. mentre la regolarizzazione
Questeregole(einparticolare avviene a norma vigente. la riduzione alla metà in caso di In questo contesto si inserisce versamento entro 90 giorni) saranno la possibilità di applicare il applicabili dal 2016, se viene principio del favor rei contenuto confermata l’entrata in vigore nell’articolo 3 del Dlgs anticipata (rispetto al 2017) previstadall’attualetestodellalegge 472/97: se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione (se esiste) sia divenuto definitivo. Sulla possibilità di applicare alla situazione in oggetto il favor rei, non dovrebbero esserci particolari perplessità, posto che rappresenta un principio applicativo di portata generale che mira ad “agevolare” il contribuente. Nella sostanza, s’intende affermare che se una norma (come il Dlgs 158/15) entra in vigore da una determinata data, dalla medesima potrà essere applicato il favor, se la nuova disposizione è maggiormente favorevole al contribuente.
Infine va ricordata la fissazione della nuova soglia di rilevanza penale valida per gli omessi versamenti Iva (articolo 10-ter del Dlgs 74/2000): 250mila euro per ciascun periodo d’imposta.