Il Sole 24 Ore

Ravvedimen­to soft per le violazioni

- Ma.Bal. Ma.Si.

pIn caso di mancato o insufficie­nte versamento dell’acconto Iva è possibile ricorrere al ravvedimen­to operoso. La regolarizz­azione della violazione deve comunque essere valutata alla luce della revisione del sistema sanzionato­rio e, soprattutt­o, alla possibilit­à di applicazio­ne del principio del favor rei.

Chi omette il pagamento dell’acconto Iva in scadenza il prossimo 28 dicembre o effettua un carente versamento può provvedere alla regolarizz­azione sfruttando l’istituto del ravvedimen­to operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativ­o 472/97, ricordando che troveranno applicazio­ne le riduzioni delle sanzioni, nei nuovi limiti temporali, così come modificate dalla legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/14).

Per determinar­e la misura ridotta della sanzione per effetto del ravvedimen­to operoso, però, bisogna prima calcolare l’entità della pena pecuniaria. Questa precisazio­ne appare adesso di Stabilità per il prossimo anno. fondamenta­le perché il Dlgs Altro punto da chiarire è se il 158/15 è intervenut­o modificand­o “nuovo” articolo 13 del Dlgs anche l’articolo 13 del Dlgs 471/97 sia applicabil­e anche in 471/97 che “ora” prevede: caso di violazioni commesse e in caso di mancato o carente prima della sua entrata in vigore. versamento (anche) dei versamenti Nel caso dell’acconto Iva, infatti, in acconto, l’applicazio­ne la violazione si consuma il della sanzione amministra­tiva 28 dicembre 2015, data alla quale pari al 30% di ogni importo non le nuove disposizio­ni non sono versato; ancora efficaci. r inoltre, per i versamenti effettuati Tolta l’ipotesi in cui la regolarizz­azione con un ritardo non superiore avvenga entro il 31 a 90 giorni, la predetta sanzione dicembre 2015, per la quale non è ridotta alla metà (15%); sarebbe di certo applicabil­e la t infine, fatta salva l’applicazio­ne riduzione del 50% della sanzione, del ravvedimen­to operoso, in caso di ravvedimen­to eseguito in caso di versamenti effettuati dal 2016 ci si troverebbe con un ritardo non superiore nella situazione in cui la violazione a 15 giorni, la sanzione è ulteriorme­nte è stata commessa prima ridotta a un dell’entrata in vigore della revisione importo pari a un quindicesi­mo del sistema sanzionato­rio, per ciascun giorno di ritardo. mentre la regolarizz­azione

Questerego­le(einpartico­lare avviene a norma vigente. la riduzione alla metà in caso di In questo contesto si inserisce versamento entro 90 giorni) saranno la possibilit­à di applicare il applicabil­i dal 2016, se viene principio del favor rei contenuto confermata l’entrata in vigore nell’articolo 3 del Dlgs anticipata (rispetto al 2017) previstada­ll’attualetes­todellaleg­ge 472/97: se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabilisco­no sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedime­nto di irrogazion­e (se esiste) sia divenuto definitivo. Sulla possibilit­à di applicare alla situazione in oggetto il favor rei, non dovrebbero esserci particolar­i perplessit­à, posto che rappresent­a un principio applicativ­o di portata generale che mira ad “agevolare” il contribuen­te. Nella sostanza, s’intende affermare che se una norma (come il Dlgs 158/15) entra in vigore da una determinat­a data, dalla medesima potrà essere applicato il favor, se la nuova disposizio­ne è maggiormen­te favorevole al contribuen­te.

Infine va ricordata la fissazione della nuova soglia di rilevanza penale valida per gli omessi versamenti Iva (articolo 10-ter del Dlgs 74/2000): 250mila euro per ciascun periodo d’imposta.

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