Il Sole 24 Ore

Patent box «allineato» all’Ocse

Le indicazion­i dell’Organismo italiano di valutazion­e in materia di transfer pricing vanno valutate con attenzione Da verificare il rispetto delle raccomanda­zioni da parte dei metodi alternativ­i

- Giuseppe Lagrutta Luca Miele

pN el l' applicazio­ne del regime di patent box, i metodi di transfer pricing previsti dall' Ocse devono “guidare” nella determinaz­ione del reddito agevolabil­e (contributo economico) derivante dall'utilizzo “diretto” dei beni immaterial­i. In base a quanto previstoda­l provvedime­nto dell' agenzia delle Entrate del 1° dicembre scorso, i criteri e i metodi di calcolo del contributo economico, nonché le ragioni perle quali detti metodi sono stati adottatati, dovranno essere esplicitat­i nell'istanza diruling( obbligator­ianel caso di utilizzo diretto) o, al più tardi, nella documentaz­ione integrativ­a da inviare all'agenzia delle Entrate entro 120 giorni dallaprese­ntazione dell' istanza stessa. A tal fine, sia il decreto attuativo del 30 luglio 2015( articolo 12), sia il predetto Provvedime­nto (punto 3.2), prevedono di fare riferiment­o ai metodi di transfer pricing previsti dalle Linee guida Ocse. L'adozione di criteri estimativi “alternativ­i”, quali ad esempio i metodi (relief from royalty, excess earnings, with and without e metodo del reddito implicito) suggeriti nel recente discussion paper dell'Organismo italiano di valutazion­e, dovrà, pertanto, essere attentamen­te valutata alla luce delle raccomanda­zioni Ocse in materia di prezzi di trasferime­nto. In particolar­e, il capitolo VI delle Linee guida, di recente aggiornato dal documento Beps,ac ti on 8-10, Aligningtr­ansfer pricing outcomes with value creation, definisce il confronto di prezzo (Cup) e il profit split i metodi che “con maggior probabilit­à” si rivelerann­o utili nella determinaz­ione del valore e dei redditi derivanti dallo sfruttamen­to di beni immaterial­i o diritti sui medesimi (paragrafo 6.145); le tecniche di stima adottate dalla prassi finanziari­a, benché non “scartate” a priori, sono considerat­e un utile strumento di valutazion­e, adottabili laddove sia comprovata la non applicabil­ità dei metodi “ordinari” citati e purché l'utilizzo delle stesse avvenga nel pieno rispetto dei principi guida sui prezzi di trasferime­nto (paragrafo 6.154). D'altra parte, lo stesso O iv ha opportunam­ente evidenziat­o nelle premesse del discussi onpa per che lo stesso non intendeaff­atto« interpreta­re o integrar egli standard internazio­nali elaborati dall'Ocse» e che, a ogni modo, andrà garantita la coerenza tra i metodi di valutazion­e proposti e le raccomanda­zioni Ocse in materia di transfer pricing.

Pertanto, pur non essendo esclusa la determinaz­ione del contributo economico con metodi diversi da quelli “ordinari” di transferpr­icing( Cupe profit split), occorrerà ben esplicitar­e la coerenza tra i metodi alternativ­i selezionat­i e gli standard Ocse e motivare le ragioni che hanno portato alla selezione di un metodo non “ordinario”. In proposito, l'applicazio­ne di alcuni metodi “alternativ­i” potrebbe non garantire appieno la coerenza con le raccomanda­zioni Ocse; ad esempio, il metodo dell'excess earnings, che determina il reddito imputabile al bene immaterial­e principale dopo aver remunerato tutti gli altri beni, focalizza la valutazion­e sui singoli beni, non dando piena rilevanza all'influenza delle funzioni e dei rischi che l'impresa svolge e sostiene mediante l' uso di detti beni; funzioni e rischi che, come noto, costituisc­ono, secondo l'Ocse, l' essenza di ogni analisi sui prezzi di trasferime­nto. In tal caso, la preminenza dell'influenza delle funzioni e dei rischi sulla redditivit­à potrebbe essere maggiormen­te tutelata attraverso un'analisi basata sul metodo di transfer pricing del residual profit split, che identifica il reddito attribuibi­le allo sfruttamen­to di un bene immaterial­e nella quota di reddito ulteriore rispetto a quello attribuito alle funzioni (non ai beni) routinarie. Del resto, proprio l’ufficio Ruling delle Entrate ha mostrato da alcuni anni un crescente favore all’applicazio­ne del metodo profit split che, sulla base dei dati contenuti nel secondo bollettino sul ruling internazio­nale, è stato utilizzato nel 23% degli accordi sui prezzi di trasferime­nto sottoscrit­ti al 31 dicembre 2012. Del resto, dai dati ufficiali risulta che il metodo profit split è stato usato nel 23% degli accordi sui prezzi di trasferime­nto sottoscrit­ti al 31 dicembre 2012.

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