Carte di lavoro e check list in linea con i principi Isa
pPrincipi di revisione internazionali Isa Italia sotto la lente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Il documento, che aggiorna quello del 2012, analizza il processo di revisione secondo i principi di revisione internazionali presentando modelli di carte di lavoro, check liste documenti di supporto.
Particolarmente interessanti sono le esemplificazioni, che riguardano anche identificazione di errori che comportano effetti economici e patrimoniali rilevanti e rilievi riguardanti, per esempio, rimanenze, crediti e accantonamenti.
Il documento si rivolge a tutti i revisori delle P mie, inp articolare, ai revisori individuali, alle piccolesocietà di revisione e ai collegi sindacali quando incaricati della revisione legale dei conti. Infatti, in Italia, in molti ca sila revisione è affidata al collegio sindacaleo al sindaco unico nelle società a responsabilità limitata.
Con riferimento alla relazione di revisione è rammentato che il contenuto è disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo 39/10.
La volontà del legislatore nazionale e comunitario di imporre una forma e una struttura standardizzata della relazione di revisione risponde a esigenze di omogeneità del giudizio conclusivo di revisione per facilitarne la comprensione, permettere il confronto tra società, consentire di apprezzare le variazioni che interessano la medesima società nel corso del tempo.
I sindaci-revisori sono tenuti a predisporre due relazioni per dare conto all'assemblea dei soci dei risultati del controllo societario che hanno svolto: la relazione sulla vigilanza svolta e sugli altri doveri del collegio sindacale, secondo l'articolo 2429, comma 2 del Codice civile; la relazione di revisione, secondo l’articolo 14 del Dlgs 39/2010, che deve essere predisposta secondo i principi di revisione. Invece, la relazione ex articolo 2429, comma 2 del Codice civile è redatta in forma libera.
I sindaci–revisori possono decidere di predisporre due relazioni separate o di presentarle in un unico documento unitario: soluzione raccomandabile poiché in Italia il controllo societario si fonda sui due pilastri della vigilanza sindacale e della revisione legale dei conti e il collegio sindacale.
In merito al giudizio, se il revisore non ha alcuna osservazione e ritiene che il bilancio sia conforme alle nor medi legge e ai principi contabili rilascia un giudizio senza modifica. In caso contrario, il revisore può esprimere un giudizio con rilievi, oppure un giudizio negativo, oppure può dichiarare l' impossibilità di esprimere un giudizio a causa di rilevanti incertezze.
Inoltre, la relazione di revisione può contenere uno specifico paragrafo relativo ai «Richiami d'informativa», inserito dopo il paragrafo che contiene il giudizio.
In questo paragrafo il revisore, generalmente dopo avere rilasciato un giudizio positivo, ovvero senza rilievi, “richiama” situazioni che già gli amministratori hanno illustrato nella nota integrativa e che possono essere importanti per il lettore del bilancio.