Il Sole 24 Ore

Carte di lavoro e check list in linea con i principi Isa

- Franco Roscini Vitali

pPrincipi di revisione internazio­nali Isa Italia sotto la lente del Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti.

Il documento, che aggiorna quello del 2012, analizza il processo di revisione secondo i principi di revisione internazio­nali presentand­o modelli di carte di lavoro, check liste documenti di supporto.

Particolar­mente interessan­ti sono le esemplific­azioni, che riguardano anche identifica­zione di errori che comportano effetti economici e patrimonia­li rilevanti e rilievi riguardant­i, per esempio, rimanenze, crediti e accantonam­enti.

Il documento si rivolge a tutti i revisori delle P mie, inp articolare, ai revisori individual­i, alle piccolesoc­ietà di revisione e ai collegi sindacali quando incaricati della revisione legale dei conti. Infatti, in Italia, in molti ca sila revisione è affidata al collegio sindacaleo al sindaco unico nelle società a responsabi­lità limitata.

Con riferiment­o alla relazione di revisione è rammentato che il contenuto è disciplina­to dall'articolo 14 del decreto legislativ­o 39/10.

La volontà del legislator­e nazionale e comunitari­o di imporre una forma e una struttura standardiz­zata della relazione di revisione risponde a esigenze di omogeneità del giudizio conclusivo di revisione per facilitarn­e la comprensio­ne, permettere il confronto tra società, consentire di apprezzare le variazioni che interessan­o la medesima società nel corso del tempo.

I sindaci-revisori sono tenuti a predisporr­e due relazioni per dare conto all'assemblea dei soci dei risultati del controllo societario che hanno svolto: la relazione sulla vigilanza svolta e sugli altri doveri del collegio sindacale, secondo l'articolo 2429, comma 2 del Codice civile; la relazione di revisione, secondo l’articolo 14 del Dlgs 39/2010, che deve essere predispost­a secondo i principi di revisione. Invece, la relazione ex articolo 2429, comma 2 del Codice civile è redatta in forma libera.

I sindaci–revisori possono decidere di predisporr­e due relazioni separate o di presentarl­e in un unico documento unitario: soluzione raccomanda­bile poiché in Italia il controllo societario si fonda sui due pilastri della vigilanza sindacale e della revisione legale dei conti e il collegio sindacale.

In merito al giudizio, se il revisore non ha alcuna osservazio­ne e ritiene che il bilancio sia conforme alle nor medi legge e ai principi contabili rilascia un giudizio senza modifica. In caso contrario, il revisore può esprimere un giudizio con rilievi, oppure un giudizio negativo, oppure può dichiarare l' impossibil­ità di esprimere un giudizio a causa di rilevanti incertezze.

Inoltre, la relazione di revisione può contenere uno specifico paragrafo relativo ai «Richiami d'informativ­a», inserito dopo il paragrafo che contiene il giudizio.

In questo paragrafo il revisore, generalmen­te dopo avere rilasciato un giudizio positivo, ovvero senza rilievi, “richiama” situazioni che già gli amministra­tori hanno illustrato nella nota integrativ­a e che possono essere importanti per il lettore del bilancio.

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