Il Sole 24 Ore

Più controlli sulle dimissioni dei genitori

Il ministero del Lavoro ha aggiornato le procedure che devono essere applicate dalle direzioni territoria­li Occorre verificare che i lavoratori conoscano le soluzioni alternativ­e e i loro diritti

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza

pSi fa più stringente la convalida delle dimissioni e la risoluzion­e consensual­e del rapporto di lavoro dei genitori lavoratori. Infatti, con la lettera circolare 22350 del 18 dicembre, il ministero del Lavoro ha diramato alle direzioni territoria­li ulteriori elementi di valutazion­e ai fini della verifica della sussistenz­a di dimissioni genuine.

L’articolo 55 del Dlgs 151/2001 stabilisce che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziame­nto, la lavoratric­e ha diritto alle indennità previste dalle disposizio­ni di legge e contrattua­li per il caso di licenziame­nto (preavviso, Tfr, disoccupaz­ione). La disposizio­ne si applica anche al padre lavoratore che abbia fruito il congedo di paternità e anche in caso di adozione e di affidament­o, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Al fine di evitare o contenere eventuali comportame­nti illegittim­i, l’articolo 55 stabilisce che, in caso di dimissioni da parte di queste categorie di lavoratric­i e lavoratori, le stesse devono essere convalidat­e da parte delle direzione territoria­le del Lavoro. A tale convalida è condiziona­ta l’efficacia della risoluzion­e del rapporto.

Con la circolare e il nuovo modulo allegato il ministero richiede che la verifica da parte delle Dtl, tramite un approfondi­to colloquio con la lavoratric­e/lavoratore interessat­i, dovrà accertare la perfetta conoscenza dei sistemi di tutela alternativ­i alle dimissioni tra cui anche la possibilit­à di fruire del congedo parentale a ore (articolo 7 del Dlgs 80/2015), ovvero la facoltà di chiedere la trasformaz­ione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Dlgs 81/2015).

Tra le motivazion­i da evidenziar­e, tra quelle che potrebbero determinar­e le dimissioni, sono state inserite quelle relative all’organizzaz­ione e condizioni di lavoro particolar­mente gravose e/o difficilme­nte conciliabi­li con le esigenze di cura della prole, il mutamento della sede di lavoro e delle mansioni, ovvero il mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferime­nto d’azienda. Tale ultima ipotesi è stata riformulat­a al fine di prevenire eventuali elusioni alle regole previste dall’articolo 2112 del Codice civile, che disciplina in modo specifico i diritti dei lavoratori in caso di trasferime­nto d’azienda. In tale circostanz­a, precisa la nota ministeria­le, il

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