Più controlli sulle dimissioni dei genitori
Il ministero del Lavoro ha aggiornato le procedure che devono essere applicate dalle direzioni territoriali Occorre verificare che i lavoratori conoscano le soluzioni alternative e i loro diritti
pSi fa più stringente la convalida delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei genitori lavoratori. Infatti, con la lettera circolare 22350 del 18 dicembre, il ministero del Lavoro ha diramato alle direzioni territoriali ulteriori elementi di valutazione ai fini della verifica della sussistenza di dimissioni genuine.
L’articolo 55 del Dlgs 151/2001 stabilisce che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (preavviso, Tfr, disoccupazione). La disposizione si applica anche al padre lavoratore che abbia fruito il congedo di paternità e anche in caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Al fine di evitare o contenere eventuali comportamenti illegittimi, l’articolo 55 stabilisce che, in caso di dimissioni da parte di queste categorie di lavoratrici e lavoratori, le stesse devono essere convalidate da parte delle direzione territoriale del Lavoro. A tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
Con la circolare e il nuovo modulo allegato il ministero richiede che la verifica da parte delle Dtl, tramite un approfondito colloquio con la lavoratrice/lavoratore interessati, dovrà accertare la perfetta conoscenza dei sistemi di tutela alternativi alle dimissioni tra cui anche la possibilità di fruire del congedo parentale a ore (articolo 7 del Dlgs 80/2015), ovvero la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Dlgs 81/2015).
Tra le motivazioni da evidenziare, tra quelle che potrebbero determinare le dimissioni, sono state inserite quelle relative all’organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole, il mutamento della sede di lavoro e delle mansioni, ovvero il mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda. Tale ultima ipotesi è stata riformulata al fine di prevenire eventuali elusioni alle regole previste dall’articolo 2112 del Codice civile, che disciplina in modo specifico i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. In tale circostanza, precisa la nota ministeriale, il
LE REGOLE GENERALI Non ancora pubblicato il decreto ministeriale previsto dal Jobs act con le regole valide per tutti gli altri lavoratori