Medici, con Irpef le missioni da casa
pVanno tassati a Irpef i «rimborsi spese di accesso» dei medici specialisti ambulatoriali, in quanto sono relativi allo spostamento dal luogo di residenza a quello tipico di lavoro e non da quello tipico di lavoro a quello di missione. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate 21 dicembre 2015, n. 106/E.
L’accordo collettivo
L’articolo 86 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali prevede che per gli «incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza» debba essere «corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quello previsto per il personale dipendente».
Il chiarimento
Con la risoluzione dell’11 luglio 2000, n. 107, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questo «rimborso spese di accesso» viene corrisposto ai medici «in funzione degli spostamenti del lavoratore dal comune di residenza al luogo di lavoro» e non dal luogo di lavoro a quello della missione. Quindi, sono tassati a Irpef e non possono essere considerati non imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 5 del Tuir, il quale esclude dal reddito solo le «indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale» sede del lavoro. Sono esclusi da Irpef solo i rimborsi spese per lo «spostamento del lavoratore dalla propria sede di lavoro al luogo di missione/ trasferta, cui è tenuto a recarsi su incarico e per esclusivo interesse del datore di lavoro». Diversamente, per questi «rimborsi spese di accesso» lo «spostamento casa-lavoro avviene al di fuori dell’orario di lavoro e comunque a partire da un’abitazione scelta dal dipendente».
La detassazione
Alla fine della risoluzione, l’agenzia delle Entrate ricorda la possibilità di detassare i “rimborsi spese” nella «sola ipotesi in cui il lavoratore sia autorizzato a recarsi al luogo di missione, e non al luogo di lavoro, partendo dalla sua residenza». Ma, come detto più volte, per i «rimborsi spese di accesso» il luogo di destinazione del medico non è quello della missione, ma quello “tipico” di lavoro.
«No» alla Cassazione
Secondo le Entrate, poi, non è possibile considerare la non imponibilità dei «rimborsi spese di accesso» in base alla loro «funzione risarcitoria», come invece fa la recente sentenza della Cassazione 2 aprile 2015, n. 6793. In questo ambito, infatti, sono esenti da Irpef «le sole indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni derivanti da invalidità permanente o da morte» (articolo 6, comma 2 del Tuir).
Le ispezioni del Lavoro
I «rimborsi spese di accesso» dell’articolo 86 dell’Accordo collettivo nazionale, inoltre, sono diversi dal rimborso spese «corrisposto ai dipendenti del ministero del Lavoro in occasione di ispezioni effettuate presso cooperative» e detassati. Questi ultimi, infatti, sono relativi allo spostamento «dalla sede di lavoro» al «luogo dell’ispezione», che è quello della missione (Cassazione 5081/1999, 9107/2002 e 21517/2006). 7 Sono detassate in capo al dipendente solo quelle indennità forfettarie percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale tipico di lavoro, entro 46,48 euro (77,47 euro per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto (anche se con auto aziendale). Se vengono rimborsate anche le spese (documentate analiticamente) per l’alloggio o il vitto (ovvero se l’alloggio o il vitto viene fornito gratuitamente), la detassazione si ha solo fino a 30,99 euro (51,64 euro per le trasferte all’estero). Se, infine, vengono rimborsate analiticamente sia le spese per l’alloggio sia quelle per il vitto, la detassazione si ha solo fino a 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all’estero).