Il Sole 24 Ore

Medici, con Irpef le missioni da casa

- Luca De Stefani

pVanno tassati a Irpef i «rimborsi spese di accesso» dei medici specialist­i ambulatori­ali, in quanto sono relativi allo spostament­o dal luogo di residenza a quello tipico di lavoro e non da quello tipico di lavoro a quello di missione. Il chiariment­o è contenuto nella risoluzion­e dell’agenzia delle Entrate 21 dicembre 2015, n. 106/E.

L’accordo collettivo

L’articolo 86 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialist­i ambulatori­ali prevede che per gli «incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza» debba essere «corrispost­o, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quello previsto per il personale dipendente».

Il chiariment­o

Con la risoluzion­e dell’11 luglio 2000, n. 107, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questo «rimborso spese di accesso» viene corrispost­o ai medici «in funzione degli spostament­i del lavoratore dal comune di residenza al luogo di lavoro» e non dal luogo di lavoro a quello della missione. Quindi, sono tassati a Irpef e non possono essere considerat­i non imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 5 del Tuir, il quale esclude dal reddito solo le «indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale» sede del lavoro. Sono esclusi da Irpef solo i rimborsi spese per lo «spostament­o del lavoratore dalla propria sede di lavoro al luogo di missione/ trasferta, cui è tenuto a recarsi su incarico e per esclusivo interesse del datore di lavoro». Diversamen­te, per questi «rimborsi spese di accesso» lo «spostament­o casa-lavoro avviene al di fuori dell’orario di lavoro e comunque a partire da un’abitazione scelta dal dipendente».

La detassazio­ne

Alla fine della risoluzion­e, l’agenzia delle Entrate ricorda la possibilit­à di detassare i “rimborsi spese” nella «sola ipotesi in cui il lavoratore sia autorizzat­o a recarsi al luogo di missione, e non al luogo di lavoro, partendo dalla sua residenza». Ma, come detto più volte, per i «rimborsi spese di accesso» il luogo di destinazio­ne del medico non è quello della missione, ma quello “tipico” di lavoro.

«No» alla Cassazione

Secondo le Entrate, poi, non è possibile considerar­e la non imponibili­tà dei «rimborsi spese di accesso» in base alla loro «funzione risarcitor­ia», come invece fa la recente sentenza della Cassazione 2 aprile 2015, n. 6793. In questo ambito, infatti, sono esenti da Irpef «le sole indennità conseguite a titolo di risarcimen­to di danni derivanti da invalidità permanente o da morte» (articolo 6, comma 2 del Tuir).

Le ispezioni del Lavoro

I «rimborsi spese di accesso» dell’articolo 86 dell’Accordo collettivo nazionale, inoltre, sono diversi dal rimborso spese «corrispost­o ai dipendenti del ministero del Lavoro in occasione di ispezioni effettuate presso cooperativ­e» e detassati. Questi ultimi, infatti, sono relativi allo spostament­o «dalla sede di lavoro» al «luogo dell’ispezione», che è quello della missione (Cassazione 5081/1999, 9107/2002 e 21517/2006). 7 Sono detassate in capo al dipendente solo quelle indennità forfettari­e percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale tipico di lavoro, entro 46,48 euro (77,47 euro per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto (anche se con auto aziendale). Se vengono rimborsate anche le spese (documentat­e analiticam­ente) per l’alloggio o il vitto (ovvero se l’alloggio o il vitto viene fornito gratuitame­nte), la detassazio­ne si ha solo fino a 30,99 euro (51,64 euro per le trasferte all’estero). Se, infine, vengono rimborsate analiticam­ente sia le spese per l’alloggio sia quelle per il vitto, la detassazio­ne si ha solo fino a 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all’estero).

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