Il Sole 24 Ore

Decreto 231, avvocati distinti

Il legale rappresent­ante imputato non può scegliere lo stesso avvocato dell’impresa Pesa la presunzion­e di un conflitto di interessi con la società

- Patrizia Maciocchi

pIl legale rappresent­ante dell’ente, imputato per il reato sul quale si basa la responsabi­lità della società, non può nominare il difensore di fiducia destinato a “seguire” anche gli interessi della persona giuridica nel procedimen­to che la coinvolge. Né la società può costituirs­i tramite il suo legale rappresent­ante imputato. Se lo fa sono nulli tutti gli atti compiuti dal legale incompatib­ile e si deve ripartire dall’udienza preliminar­e, per violazione del diritto di difesa dell’ente. La Corte di cassazione, con la sentenza 50102 depositata ieri, accoglie il ricorso di una srl contro la condanna per truffa aggravata che gli era stata inflitta dalla Corte d’appello per aver conseguito erogazioni pubbliche non dovute.

A travolgere l’intero giudizio, l’esistenza di interessi contrastan­ti tra l’ente e il suo legale rappresent­ante imputato per il reato presuppost­o e per questo non legittimat­o a rappresent­are la società in prima persona e neppure a scegliere il difensore di fiducia.

La Suprema corte ricorda che il Dlgs 231/2001 ha dedicato una disciplina speciale alle modalità di partecipaz­ione dell’ente al procedimen­to, allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di difesa e la rappresent­anza nel processo attraverso una persona fisica. Una tutela della quale si occupa l’articolo 39 che prevede la possibilit­à di partecipaz­ione tramite il legale rappresent­ante a meno che questo non sia imputato per il reato dal quale discende l’illecito amministra­tivo. In tal caso è prevista, infatti, un’incompatib­ilità che deriva dalla presunzion­e della sussistenz­a di un conflitto di interessi tra l’ente e il suo rappresent­ante «destinata a rivelarsi già nel primo atto di competenza di quest’ultimo e cioè la scelta del difensore di fiducia e procurator­e speciale senza la cui nomina il soggetto collettivo non può validament­e costituirs­i».

I giudici della Quinta sezione penale sgombrano i dubbi, avanzati in passato, sull’incostituz­ionalità del paletto posto dall’articolo 39. Il legislator­e ha, infatti, fatto in modo che la società non “subisca “un difensore nominato dall’esterno, preferendo lasciare all’ente la scelta del suo rappresent­ante nel processo, anche nell’ipotesi di conflitto di interessi, facendo ricorso a quanto previsto dallo statuto o dall’atto costitutiv­o. La violazione del diritto di difesa è dunque scongiurat­a dalla possibilit­à di sostituire il legale incompatib­ile con uno ad hoc.

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