Decreto 231, avvocati distinti
Il legale rappresentante imputato non può scegliere lo stesso avvocato dell’impresa Pesa la presunzione di un conflitto di interessi con la società
pIl legale rappresentante dell’ente, imputato per il reato sul quale si basa la responsabilità della società, non può nominare il difensore di fiducia destinato a “seguire” anche gli interessi della persona giuridica nel procedimento che la coinvolge. Né la società può costituirsi tramite il suo legale rappresentante imputato. Se lo fa sono nulli tutti gli atti compiuti dal legale incompatibile e si deve ripartire dall’udienza preliminare, per violazione del diritto di difesa dell’ente. La Corte di cassazione, con la sentenza 50102 depositata ieri, accoglie il ricorso di una srl contro la condanna per truffa aggravata che gli era stata inflitta dalla Corte d’appello per aver conseguito erogazioni pubbliche non dovute.
A travolgere l’intero giudizio, l’esistenza di interessi contrastanti tra l’ente e il suo legale rappresentante imputato per il reato presupposto e per questo non legittimato a rappresentare la società in prima persona e neppure a scegliere il difensore di fiducia.
La Suprema corte ricorda che il Dlgs 231/2001 ha dedicato una disciplina speciale alle modalità di partecipazione dell’ente al procedimento, allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di difesa e la rappresentanza nel processo attraverso una persona fisica. Una tutela della quale si occupa l’articolo 39 che prevede la possibilità di partecipazione tramite il legale rappresentante a meno che questo non sia imputato per il reato dal quale discende l’illecito amministrativo. In tal caso è prevista, infatti, un’incompatibilità che deriva dalla presunzione della sussistenza di un conflitto di interessi tra l’ente e il suo rappresentante «destinata a rivelarsi già nel primo atto di competenza di quest’ultimo e cioè la scelta del difensore di fiducia e procuratore speciale senza la cui nomina il soggetto collettivo non può validamente costituirsi».
I giudici della Quinta sezione penale sgombrano i dubbi, avanzati in passato, sull’incostituzionalità del paletto posto dall’articolo 39. Il legislatore ha, infatti, fatto in modo che la società non “subisca “un difensore nominato dall’esterno, preferendo lasciare all’ente la scelta del suo rappresentante nel processo, anche nell’ipotesi di conflitto di interessi, facendo ricorso a quanto previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo. La violazione del diritto di difesa è dunque scongiurata dalla possibilità di sostituire il legale incompatibile con uno ad hoc.