L’Oua: conciliazione «informata» da parte del giudice
pUn pacchetto di emendamenti sulla delega per la riforma del Codice di procedura civile. Lo propone l’Oua alla commissione Giustizia della Camera, dove il provvedimento è in discussione. Tra i punti chiave, la proposta di un intervento conciliativo dell’autorità giudiziaria solosemessaincondizionediconoscere con sufficiente profonditàlacontroversiaenonsolodomande ed eccezioni delle parti, ma anche produzioni documentalierisultanzeistruttorie(anche tecniche).Cosìilgiudicedovrebbe formulare una proposta conciliativa o transattiva motivando sinteticamente, senza pregiudizioperladecisionedelmeritoela validità del processo, «con obbligo di motivare la mancata formulazione della proposta in relazione alla natura della controversia e/oallaassenzadiquestionididiritto di pronta soluzione».
Poi non convince la generalizzazione della provvisoria efficacia e/o esecutività anche delle sentenze diverse da quelle di condanna perché, mentre secondo l’Oua non ha effetti benefici sui tempi del processo, rischia di innescare “focolai” di ulteriore contenzioso nell’ipotesi di riforma della sentenza nei successivi giudizi di impugnazione. Perciò, sul punto, sembra all’Oua più ragionevoleprevederecheigiudizi di impugnazione contro le sentenze dichiarative e costitutive siano trattati con priorità.
L’Oua sottolinea la necessità di adeguare la procedura all’introduzione del processo civile telematico, adottando un unico modello per ogni grado di giudizio,cheprevedail“ricorso”quale forma dell’atto introduttivo e l’eliminazione (in primo grado e appello) di attività processuali (in particolare di udienza) non strettamente funzionali a trattazione della causa e svolgimento dell’attività istruttoria, valorizzando i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza.
Una novità che, però, non andrebbeestesaaigiudizidavantial giudice di pace, a causa dell’organizzazione complessiva degli uffici della magistratura onoraria, mantenendo la modalità di introduzione del giudizio con atto di citazione, fermo restando un adeguamento in caso di auspicata informatizzazione.
Quanto al diritto di famiglia,
GLI ALTRI PUNTI CRITICI La generalizzazione della provvisoria esecutività non convince l’Organismo che chiede di adeguare le regole al rito telematico
l’Oua mette in evidenza che l’attuale distribuzione delle competenzetraidiversiorganigiudiziari produce una dispersione di competenze e una mancata specializzazione dei molti organi che si occupano della materia. «Appare imprescindibile - si osserva - istituire un unico giudice specializzato attraverso l’istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari con dislocazione diffusa sul territorio nazionale, presso tutte le sedi provinciali di tribunale e presso ogni Corte d’appello, affiancando anche l’ufficio del pubblico ministero, con soppressione dei Tribunali per i minorenni le cui competenze tutte, civili e penali, andranno attribuite alle sezioni specializzate presso i tribunali ordinari».