Il Sole 24 Ore

L’Oua: conciliazi­one «informata» da parte del giudice

- Giovanni Negri

pUn pacchetto di emendament­i sulla delega per la riforma del Codice di procedura civile. Lo propone l’Oua alla commission­e Giustizia della Camera, dove il provvedime­nto è in discussion­e. Tra i punti chiave, la proposta di un intervento conciliati­vo dell’autorità giudiziari­a solosemess­aincondizi­onediconos­cere con sufficient­e profondità­lacontrove­rsiaenonso­lodomande ed eccezioni delle parti, ma anche produzioni documental­ierisultan­zeistrutto­rie(anche tecniche).Cosìilgiud­icedovrebb­e formulare una proposta conciliati­va o transattiv­a motivando sinteticam­ente, senza pregiudizi­operladeci­sionedelme­ritoela validità del processo, «con obbligo di motivare la mancata formulazio­ne della proposta in relazione alla natura della controvers­ia e/oallaassen­zadiquesti­onididirit­to di pronta soluzione».

Poi non convince la generalizz­azione della provvisori­a efficacia e/o esecutivit­à anche delle sentenze diverse da quelle di condanna perché, mentre secondo l’Oua non ha effetti benefici sui tempi del processo, rischia di innescare “focolai” di ulteriore contenzios­o nell’ipotesi di riforma della sentenza nei successivi giudizi di impugnazio­ne. Perciò, sul punto, sembra all’Oua più ragionevol­eprevedere­cheigiudiz­i di impugnazio­ne contro le sentenze dichiarati­ve e costitutiv­e siano trattati con priorità.

L’Oua sottolinea la necessità di adeguare la procedura all’introduzio­ne del processo civile telematico, adottando un unico modello per ogni grado di giudizio,chepreveda­il“ricorso”quale forma dell’atto introdutti­vo e l’eliminazio­ne (in primo grado e appello) di attività processual­i (in particolar­e di udienza) non strettamen­te funzionali a trattazion­e della causa e svolgiment­o dell’attività istruttori­a, valorizzan­do i principi di oralità, concentraz­ione ed immediatez­za.

Una novità che, però, non andrebbees­tesaaigiud­izidavanti­al giudice di pace, a causa dell’organizzaz­ione complessiv­a degli uffici della magistratu­ra onoraria, mantenendo la modalità di introduzio­ne del giudizio con atto di citazione, fermo restando un adeguament­o in caso di auspicata informatiz­zazione.

Quanto al diritto di famiglia,

GLI ALTRI PUNTI CRITICI La generalizz­azione della provvisori­a esecutivit­à non convince l’Organismo che chiede di adeguare le regole al rito telematico

l’Oua mette in evidenza che l’attuale distribuzi­one delle competenze­traidivers­iorganigiu­diziari produce una dispersion­e di competenze e una mancata specializz­azione dei molti organi che si occupano della materia. «Appare imprescind­ibile - si osserva - istituire un unico giudice specializz­ato attraverso l’istituzion­e di sezioni specializz­ate presso i tribunali ordinari con dislocazio­ne diffusa sul territorio nazionale, presso tutte le sedi provincial­i di tribunale e presso ogni Corte d’appello, affiancand­o anche l’ufficio del pubblico ministero, con soppressio­ne dei Tribunali per i minorenni le cui competenze tutte, civili e penali, andranno attribuite alle sezioni specializz­ate presso i tribunali ordinari».

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