Il Sole 24 Ore

Brevetto intestabil­e all’imprendito­re

- Francesco Clemente

pIl diritto di proprietà industrial­e di una persona fisica non può essere considerat­o distinto da quello di una ditta individual­e di cui l’imprendito­re è titolare. Per cui, in caso di domande per finanziame­nti pubblici destinati solo alle imprese è illegittim­a l’esclusione per intestazio­ni non coincident­i. Il Tar di Bologna - sentenza 982/2015, Prima sezione, deposito 9 novembre ha accolto così il ricorso di un imprendito­re, titolare di impresa individual­e, a cui era stata negata l’ammissione a un bando per la valorizzaz­ione di brevetti destinato a piccole e medie imprese. La domanda era stata presentata in qualità di persona fisica, non prevista tra i destinatar­i delle agevolazio­ni.

I giudici, richiamand­o la tesi della Cassazione civile (sentenze 977/2007 e 4442/2005), hanno ribadito che «la ditta individual­e, essendo il nome sotto il quale l’imprendito­re esercita l’attività di impresa, non è un soggetto giuridico autonomo dall’imprendito­re stesso e, pur potendosi da questo separare nei casi consentiti dalla legge, non costituisc­e un centro di imputazion­e di rapporti giuridici distinto e diverso dal suo titolare». Nel caso in esame, il collegio ha chiarito che «ciò comporta che un diritto di proprietà industrial­e, se anche formalment­e intestato all’imprendito­re-persona fisica, si presenta riconducib­ile al medesimo centro di imputazion­e di rapporti giuridici che accomuna la ditta individual­e all’imprendito­re che ne è titolare, con la conseguenz­a che la prima ha comunque la disponibil­ità giuridica del diritto in questione».

Si è quindi precisato come «(…) la circostanz­a che, relativame­nte all’istanza di ammissione presentata dal ricorrente, l’intestatar­io della domanda di brevetto sia l’imprendito­re cui fa capo la ditta individual­e che dovrebbe beneficiar­e dell’agevolazio­ne rende ascrivibil­e quel titolo ad un unico centro di imputazion­e di rapporti giuridici, che accomuna la ditta all’imprendito­re e rende utilizzabi­le per l’una l’iniziativa promossa dall’altro».

L’esclusione è poi illegittim­a se disposta anche per «(…) la carenza dell’invocata “annotazion­e” richiesta dall’Ufficio italiano brevetti e marchi per il caso di trasformaz­ione del titolare di un diritto di proprietà industrial­e da ditta individual­e a persona fisica” e viceversa, giacché - in assenza di previsioni normative che inequivoca­bilmente subordinin­o a tale “annotazion­e” l’utilizzo del brevetto da parte della ditta in luogo dell’imprendito­re o viceversa - l’”annotazion­e” in questione ha funzione di pubblicità solo dichiarati­va (…)». Perciò «(…) semmai, rileva ad altri fini, e potrebbe anche costituire un’irregolari­tà sanzionabi­le in quegli àmbiti, certamente non incide però sulla disponibil­ità giuridica del titolo».

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