Ingiurie dal verbale, è diffamazione
Dopo l’assemblea le frasi erano state citate in una lettera inviata a tutti i condòmini Condanna se la divulgazione non è riservata solo agli interessati
pAttenzione
lettere richiamava a giustificazione l’articolo 51 Codice penale («esercizio di un diritto o adempimento di un dovere»), per cui egli aveva il diritto – dovere di informare i condomini sulle vicende relative all’assemblea e su tutte le vicende in generale.
Sosteneva che la lettera non era finalizzata a offendere la reputazione dei due condomini – in quanto era indirizzata ai soli diretti interessati – e che le espressioni non erano a lui imputabili (essendosi limitato a riportarle).
Non sono stati dello stesso avviso i giudici di legittimità i quali hanno ritenuto che in ordine all’articolo 51 Codice penale «la libertà di riferire i fatti, ed anzi, il dovere quale amministratore di informare i condomini (...) doveva accordarsi con l’interesse della persona offesa a che non venisse amplificata l’espressione ingiuriosa asseritamente pronunciata da un terzo ai suoi danni» non sussistendo alcun interesse generale dei condòmini a conoscere le espressioni ingiuriose pronunciate durante l’assemblea.
In pratica l’unico interesse effettivo che andava divulgato a tutti poteva essere quello di far conoscere le dichiarazioni del geometra non avendo utilità alcuna, per i condomini, apprendere l’esistenza di offese nei confronti di alcuni di essi.
Nei fatti, la Cassazione ha ribadito che tale divulgazione (accertata dalle lettere inviate a tutti i condomini e non spedite solo ai due soggetti interessati e contenenti anche una serie di ulteriori comunicazioni di interesse condominiale) faceva comodo all’amministratore perché costituiva un canale di trasmissione con il quale le ingiurie potevano diffondersi il più possibile allo scopo di offendere la reputazione
I PALETTI Per la Cassazione si possono raccontare i fatti a scopo informativo ma non le offese che non sono pertinenti