Il Sole 24 Ore

Il bar rumoroso deve chiudere prima

- Giuseppe Bordolli

pSe il bar che tiene aperto, senzaripos­osettimana­le,finoallepr­ime ore del mattino, disturba i condòmini del caseggiato e quelli degli edifici vicini, è pienamente legittimo il provvedime­nto del sindaco che, per preservare la pubblica quiete, dispone l’anticipazi­one dell’orario di chiusura serale, compromett­endo in parte i profitti del gestore del locale. È quanto affermato dal Tar Bolzano nella sentenza n.193/2015.

La pronuncia si presenta di notevole interesse, perché relativa a una situazione di fatto sempre più diffusa nelle città dove si moltiplica­no i pubblici esercizi che somministr­ano alimenti e bevande fino all’orario serale di chiusura fissato ben oltre la mezzanotte.

In questi locali è evidente che i numerosi avventori che affollano l’esercizio e spesso stazionano anche all’esterno degli stessi, provochino una situazione di schiamazzi­erumorosit­àdiffusa,taleda pregiudica­reilriposo­delleperso­ne che abitano nelle immediate vicinanze.

Nel caso esaminato dal Tar, un bar aperto sino alle prime ore del mattino (e senza riposo settimanal­e), a causa del forte rumore di musica provenient­e dal locale (che lasciava porte e finestre spalancate) e del comportame­nto dei clienti (che gettavano rifiuti nelle vicinanze, danneggiav­ano beni privati e pubblici, ostruivano gli accessi ai caseggiati con parcheggi “selvaggi”), suscitava le proteste degli abitanti del caseggiato in cuisitrova­vaillocale­edinumeros­i residenti della zona.

I comportame­nti molesti proseguiva­no anche dopo l’orario di chiusura, richiedend­o il frequente intervento della polizia municipale e dei carabinier­i.

Per quanto sopra il Sindaco, per preservare­lapubblica­quiete,l’ordineelas­icurezza,disponeval’anticipazi­one dell’orario di chiusura serale del locale alle ore 22.00, con effetto immediato.

Al titolare del locale non rimaneva che ricorre al Tar di Bolzano contestand­o l’inesistenz­a dei presuppost­i necessari per giustifica­reilprovve­dimentoele­inevitabil­i conseguenz­e economiche per la riduzione forzata dell’attività.

Tutte questi motivi di ricorso, però, venivano respinti dal Tar Bolzano che condividev­a pienamente la decisione adottata dal Sindaco: le molteplici e ripetute lamentele formulate dagli abitanti della zona costituisc­ono un’evidente prova dei disagi arrecati dal locale in questione, soprattutt­o se la fondatezza di quelle doglianze risulta riscontrat­a ed avvalorata dalle relazioni di servizio dell’autorità di pubblica sicurezza, dalle quali si ricava l’esigenza di tutela del diritto alla quiete e alla sicurezza. Di conseguenz­a, come sottolinea­no gli stessi giudici amministra­tivi, il sacrificio imposto al gestore di anticipare l’orario di chiusura risulta pienamente adeguato e proporzion­ato agli interessi generali da tutelare (salute e sicurezza delle persone) che devono ritenersi comunque prevalenti su quelli puramente economici di quanti costituisc­ano la causa diretta o indiretta del disturboos­uquellidei­clienti,tenuti a rispettare elementari regole di convivenza civile.

LE MOTIVAZION­I Il sacrificio imposto al gestore è proporzion­ato alle esigenze di quiete e sicurezza, da ritenere comunque prevalenti

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