Il Sole 24 Ore

Acconto Iva: split payment e reverse charge possono sfuggire al pagamento

Scade il 28 dicembre il termine per il versamento dell’acconto Iva

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

pChi è entrato in regime di split payment nel 2015 potrebbe sfuggire al versamento dell’acconto Iva di dicembre la cui scadenza è fissata quest’anno al 28 (il 27 è domenica). All’obbligo generalizz­ato di pagamento dell’anticipo, previsto dall’articolo 6 della legge 405/90, potrebbe sfuggire anche chi ha realizzato operazioni in reverse charge, comprese le nuove ipotesi individuat­e dalla legge 190/2014 (settore edile ed energetico, pallet “usati”).

L’acconto

L’effettuazi­one in misura rilevante di operazioni in regime di inversione contabile, al pari di quelle in scissione dei pagamenti, infatti, può generare una posizione di credito Iva nelle liquidazio­ni periodiche, con la conseguenz­a che gli operatori che si avvalgono del metodo previsiona­le di calcolo dell’acconto, stimando di non evidenziar­e un saldo a debito per l’ultimo mese o trimestre, potranno evitare il versamento dell’imposta. Naturalmen­te, per operare in modo corretto ed evitare di incorrere nella violazione di omesso o insufficie­nte versamento, occorre tenere conto di tutte le operazioni attive e passive dell’ultimo periodo, consideran­do anche gli importi delle fatture emesse in via differita sia per le cessioni di beni sia per le prestazion­i di servizi, le quali rilevano con riferiment­o al periodo di competenza. In linea generale, comunque, evita il pagamento dell’acconto anche chi ha chiuso a credito l’ultima liquidazio­ne dell’anno scorso. In questo caso conviene utilizzare il metodo “storico” che impone di versare l’acconto in base al debito, se esistente, del corrispond­ente periodo dell’anno precedente (tenendo conto degli eventuali cambi di periodicit­à della liquidazio­ne), indipenden­temente dagli esiti della liquidazio­ne dell’ultimo mese/trimestre di quest’anno.

Chi era a debito, invece, se ricorre al metodo “storico”, dovrà versare l’88% dell’importo risultante dal rigo VH12 della dichiarazi­one Iva 2015, se operatore mensile o trimestral­e “naturale” (gestori del settore telecomuni­cazioni e aziende di servizi pubblici). I soggetti trimestral­i per opzione, invece, applicano la percentual­e prevista al saldo debitorio della dichiarazi­one annuale, aumentato dell’acconto di dicembre 2014 e diminuito della maggiorazi­one dell’1% per la dilazione di pagamento. Prima di decidere di versare l’anticipo sul dato storico, comunque, vale la pena effettuare anche il calcolo previsiona­le, dato che, pur in presenza di un saldo a debito per l’ultima liquidazio­ne 2015, è sempre possibile ricorrere al metodo che comporta l’esborso minore, rammentand­o che la percentual­e da pagare è la stessa per entrambe le metodologi­e di calcolo (88 per cento).

Il metodo analitico

In alternativ­a ai due metodi indicati (storico e previsiona­le), i contribuen­ti possono utilizzare una terza modalità. Si tratta del metodo analitico o della liquidazio­ne straordina­ria al 20 dicembre. In pratica, si considera l’imposta su tutte le operazioni attive effettuate nel periodo dal 1° al 20 dicembre (o dal 1° ottobre al 20 dicembre in caso di operatore trimestral­e) e l’Iva detraibile sulle operazioni passive registrate nel medesimo periodo, computando anche il credito d’imposta della liquidazio­ne precedente. L’eventuale saldo a debito che emerge dalla liquidazio­ne straordina­ria, tuttavia, deve essere versato per intero (100 per cento). Rispetto agli altri due metodi, quello analitico potrebbe rivelarsi più convenient­e nelle situazioni in cui la maggior parte delle operazioni attive sono effettivam­ente eseguite negli ultimi giorni dell’anno, essendo di competenza del periodo fino al 20 dicembre quelle il cui momento impositivo si considera realizzato entro tale data ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/72, ancorché non si sia legittimam­ente provveduto all'emissione della fattura.

Una chance per chi è entrato quest’anno nel regime

Il modello

In ogni caso, il debito è versato con F24 (codice tributo 6013 per i mensili e 6035 per i trimestral­i) e può essere compensato. L’F24 a saldo zero, però, va presentato solo con i servizi telematici delle Entrate, senza possibilit­à di ricorrere ai sistemi di home banking.

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