Acconto Iva: split payment e reverse charge possono sfuggire al pagamento
Scade il 28 dicembre il termine per il versamento dell’acconto Iva
pChi è entrato in regime di split payment nel 2015 potrebbe sfuggire al versamento dell’acconto Iva di dicembre la cui scadenza è fissata quest’anno al 28 (il 27 è domenica). All’obbligo generalizzato di pagamento dell’anticipo, previsto dall’articolo 6 della legge 405/90, potrebbe sfuggire anche chi ha realizzato operazioni in reverse charge, comprese le nuove ipotesi individuate dalla legge 190/2014 (settore edile ed energetico, pallet “usati”).
L’acconto
L’effettuazione in misura rilevante di operazioni in regime di inversione contabile, al pari di quelle in scissione dei pagamenti, infatti, può generare una posizione di credito Iva nelle liquidazioni periodiche, con la conseguenza che gli operatori che si avvalgono del metodo previsionale di calcolo dell’acconto, stimando di non evidenziare un saldo a debito per l’ultimo mese o trimestre, potranno evitare il versamento dell’imposta. Naturalmente, per operare in modo corretto ed evitare di incorrere nella violazione di omesso o insufficiente versamento, occorre tenere conto di tutte le operazioni attive e passive dell’ultimo periodo, considerando anche gli importi delle fatture emesse in via differita sia per le cessioni di beni sia per le prestazioni di servizi, le quali rilevano con riferimento al periodo di competenza. In linea generale, comunque, evita il pagamento dell’acconto anche chi ha chiuso a credito l’ultima liquidazione dell’anno scorso. In questo caso conviene utilizzare il metodo “storico” che impone di versare l’acconto in base al debito, se esistente, del corrispondente periodo dell’anno precedente (tenendo conto degli eventuali cambi di periodicità della liquidazione), indipendentemente dagli esiti della liquidazione dell’ultimo mese/trimestre di quest’anno.
Chi era a debito, invece, se ricorre al metodo “storico”, dovrà versare l’88% dell’importo risultante dal rigo VH12 della dichiarazione Iva 2015, se operatore mensile o trimestrale “naturale” (gestori del settore telecomunicazioni e aziende di servizi pubblici). I soggetti trimestrali per opzione, invece, applicano la percentuale prevista al saldo debitorio della dichiarazione annuale, aumentato dell’acconto di dicembre 2014 e diminuito della maggiorazione dell’1% per la dilazione di pagamento. Prima di decidere di versare l’anticipo sul dato storico, comunque, vale la pena effettuare anche il calcolo previsionale, dato che, pur in presenza di un saldo a debito per l’ultima liquidazione 2015, è sempre possibile ricorrere al metodo che comporta l’esborso minore, rammentando che la percentuale da pagare è la stessa per entrambe le metodologie di calcolo (88 per cento).
Il metodo analitico
In alternativa ai due metodi indicati (storico e previsionale), i contribuenti possono utilizzare una terza modalità. Si tratta del metodo analitico o della liquidazione straordinaria al 20 dicembre. In pratica, si considera l’imposta su tutte le operazioni attive effettuate nel periodo dal 1° al 20 dicembre (o dal 1° ottobre al 20 dicembre in caso di operatore trimestrale) e l’Iva detraibile sulle operazioni passive registrate nel medesimo periodo, computando anche il credito d’imposta della liquidazione precedente. L’eventuale saldo a debito che emerge dalla liquidazione straordinaria, tuttavia, deve essere versato per intero (100 per cento). Rispetto agli altri due metodi, quello analitico potrebbe rivelarsi più conveniente nelle situazioni in cui la maggior parte delle operazioni attive sono effettivamente eseguite negli ultimi giorni dell’anno, essendo di competenza del periodo fino al 20 dicembre quelle il cui momento impositivo si considera realizzato entro tale data ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/72, ancorché non si sia legittimamente provveduto all'emissione della fattura.
Una chance per chi è entrato quest’anno nel regime
Il modello
In ogni caso, il debito è versato con F24 (codice tributo 6013 per i mensili e 6035 per i trimestrali) e può essere compensato. L’F24 a saldo zero, però, va presentato solo con i servizi telematici delle Entrate, senza possibilità di ricorrere ai sistemi di home banking.