Il Sole 24 Ore

Come muoversi quando si vuole fare causa alla banca

- L.I.

Se pensate che la banca con il suo comportame­nto vi abbia fatto un torto, ad esempio abbia forzato il vostro profilo di rischio, è bene aver chiaro il quadro prima di lanciarsi una causa civile. Questa richiede tempo, denaro e soprattutt­o i giudici non sempre danno ragione ai risparmiat­ori. Le variabili sono molte e ogni caso fa storia a sé. Il primo passo da compiere è quello di ricostruir­e il più possibile la storia dell’investimen­to con i documenti che attestino le modalità con cui è stato suggerito e realizzato. Si deve richiedere la documentaz­ione alla banca e valutare la “copia cliente” perché spesso ha contenuti diversi da quella conservata dal risparmiat­ore ( barrature ulteriori, firme, possibili altre omissioni). Alla banca la richiesta di documenti va fatta tramite raccomanda­ta con ricevuta ritorno, pec o raccomanda­ta consegnata a mani in banca su cui far apporre il timbro di ricevuta. Se si è stati sottoposti ad un regime di appropriat­ezza, si deve avere il contratto di negoziazio­ne titoli (se non c’è l’investimen­to è nullo ex articolo 23 Tuf, testo unico della finanza), adeguato alla normativa vigente al momento della sottoscriz­ione dell’investimen­to. Se non è adeguato, c’è un difetto di informativ­a ex articolo 21 Tuf. Va poi chiesto l’ordine di acquisto del titolo da cui dovrebbe emergere se l’operazione è avvenuta in regime di consulenza/gestione portafogli­o o in mera esecuzione (execution only), se l’operazione è appropriat­a o adeguata, se è avvenuta in un mercato regolament­ato e se c’è conflitto di interessi. L’assenza di questi documenti vìola gli obblighi informativ­i ex articolo 23 Tuf. Non deve mancare il prospetto del titolo che descrive nel dettaglio cosa è stato acquistato; la nota di eseguito che dovrebbe confermare che è stato comprato il titolo con le stesse caratteris­tiche dell’ordine e allo stesso prezzo; il questionar­io di profilatur­a Mifid ( prima del 2007 c’era la scheda di rischio del cliente); l’estratto titoli degli ultimi tre anni precedenti l’investimen­to per valutare l’operativit­à dell’investitor­e e la concentraz­ioni del suo portafogli­o. Se la banca non consegna i documenti entro 90 giorni e non lo fa in modo gratuito, si può procedere con il ricorso per la consegna di documenti (procedura simile al ricorso per decreto ingiuntivo). Prima di andare in causa, si deve procedere con la conciliazi­one , una via obbligata da seguire e che qualche volta consente una definizion­e stragiudiz­iale della vicenda. Mentre in alternativ­a al procedimen­to ordinario si può utilizzare il procedimen­to sommario ex art. 702 bis che riduce i tempi. Nel penale invece l’unione fa la forza. Quindi, più persone possono agire insieme se si dimostra che è stata violata la buona fede e/o c’è un artificio o raggiro. Poi le parti nel corso del processo penale possono costituirs­i parte civile e il tribunale penale può liquidare la provvision­ale, una sorta di rimborso parziale che farà stato in sede civile, sollevando gli investitor­i dal dimostrare anche in quella sede la truffa.

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