DEFINIZIONE E DIRITTI
I componenti di una convivenza di fatto, in caso di malattia o di ricovero, hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali; ogni convivente
può designare l’altro come suo rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere e in caso di morte per la donazione degli organi.