Il Sole 24 Ore

Un principio da estendere ad altre situazioni

- Dario Deotto

Una “banale” decorrenza di una norma non può risultare derogativa del principio del «favor rei», come si è sempre sostenuto su queste pagine. Ora ne prende atto anche la circolare 4/E/2016, con la quale vengono date indicazion­i operative agli uffici sull’applicazio­ne del principio del favor e l’entrata in vigore della revisione delle sanzioni amministra­tive disposta dal decreto legislativ­o 158/2015.

In realtà, come spesso accade - anche per l’erronea enfasi che molte volte si dà alle circolari rispetto alle stesse norme di legge - il documento delle Entrate ha per destinatar­i, sotto il profilo operativo, anche gli stessi contribuen­ti, visto che vengono date indicazion­i su come presentare istanza per il ricalcolo delle penalità in presenza di atti non ancora impugnati. Sul punto, si osserva che le leggi sono rivolte sia al cittadino che all’amministra­zione, ragione per cui sarebbe compito di quest’ultima, in presenza di un atto contrario alla legge, riemettere autonomame­nte un altro atto seguendo quanto dispone la legge.

Ad ogni modo, è positivo che l’Agenzia riconosca nella circolare di ieri che il principio del «favor rei» trova applicazio­ne anche quando un adempiment­o viene abrogato in quanto si deve ritenere indirettam­ente eliminata la relativa sanzione. Il documento delle Entrate non fa casi specifici, però è indubbio che tale principio debba valere, ad esempio, per la recente abrogazion­e dell’indicazion­e in Unico dei componenti negativi con operatori black list (la Stabilità 2016 ha “dimenticat­o” di togliere la sanzione). Lo stesso principio si deve applicare nel caso del precedente obbligo di inviare le dichiarazi­oni d’intento per chi pone in essere operazioni non imponibili Iva nei confronti di esportator­i abituali (ora sono questi ultimi che inviano all’Agenzia).

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