Il Sole 24 Ore

Dimissioni online escluse per la «Pa»

Una circolare minister iale precisa che la procedura, in vigore dal 12 marzo, si applica solo nel pr ivato Casella di posta elettronic­a e un video-tutorial per risolvere i dubbi

- Matteo Prioschi

pLa nuova procedura di dimissioni online obbligator­ia dal 12 marzo non si applica ai dipendenti della pubblica amministra­zione, ai recessi durante il periodo di prova e ai lavoratori marittimi. Sono queste alcune delle precisazio­ni contenute nella circolare 12/2016 diffusa ieri dal ministero del Lavoro.

La procedura è stata introdotta dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015 di attuazione del Jobs act al fine di contrastar­e il fenomeno delle dimissioni in bianco. Tuttavia, in vista della sua applicazio­ne, gli addetti ai lavori hanno evidenziat­o la complessit­à dell’adempiment­o nonché diversi dubbie punti critici( si veda il Sole 24 Ore del 2 e del 4 marzo).

Il ministero, però, conferma che le dimissioni, e le risoluzion­i consensual­i perché il Dlgs 151/2015 include anche queste, possono essere comunicate solo online. «Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in esame sono inefficaci - si legge nella circolare - in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematich­e previste dalla nuova disciplina».

Dunque non viene fornita una “via alternativ­a” nel caso in cui il dipendente si limiti a inviare una comunicazi­one in altra forma all’azienda oppure abbandoni il posto di lavoro (comportame­nto stimato in 70mila casi all’anno dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro). In tal caso al datore di lavoro non resta che il licenziame­nto, con relativo aggravio di costi (per il “ticket” a carico dell’impresa e per la Naspi a carico dello Stato).

Viene ribadito, inoltre, che il dipendente deve rispettare il termine di preavviso, pena il risarcimen­to del danno. Come evidenziat­o dal Sole 24 Ore del 2 marzo, con la nuova procedura la data valida delle dimissioni è quella in cui viene inviato il modulo, che magari segue anche di una settimana la comunicazi­one “ufficiosa” all’azienda, perché per dimettersi il dipendente deve avere il codice del sito ministeria­le Cliclavoro e il Pin dispositiv­o dell’Inps (quest’ultimo, se non lo si ha già, richiede qualche giorno in quanto viene spedito tramite posta). Se invece ci si affida a un intermedia­rio abilitato (patronati, sindacati, enti bilaterali, commission­i di certificaz­ione), è sufficient­e il codice Cliclavoro di quest’ultimo.

In entrambi i casi, con i codici si accederà a un modulo online disponibil­e in un’apposita sezione del sito del ministero del Lavoro. Una volta completato, il modulo verrà inviato alla direzione territoria­le del Lavoro competente e alla casella di posta elettronic­a del datore di lavoro. A questo riguar- do il Dm 15 dicembre 2015 di attuazione del Dlgs 151/2015 parla solo di posta elettronic­a certificat­a (Pec), mentre la circolare 12 stabilisce che il modulo «viene inviato all’indirizzo di posta elettronic­a (anche certificat­a) del datore di lavoro», facendo intendere che la Pec sia opzionale.

Quanto alla non applicazio­ne della procedura online per i dipendenti pubblici, il ministero motiva la scelta non su basi strettamen­te normative, ma sul fatto che la stessa ha come obiettivo principale il contrasto alle dimissioni in bianco «pratica che non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministra­zioni».

Consapevol­e dei dubbi e delle difficoltà connesse alle novità in vigore dal 12 marzo, il ministero mette a disposizio­ne la casella di posta dimissioni­volontarie@lavoro.gov.it per inviare domande, a cui verrà data risposta in una sezione dedicata del sito ministeria­le, e pubblicher­à un video-tutorial.

LUCI E OMBRE Non prevista un’alternativ­a al licenziame­nto se il dipendente non compila il modulo telematico - Il datore può anche non avere la Pec

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