Il Sole 24 Ore

Avviso sospeso con il ricorso in Cassazione

- Giovanni Parente

pSì alla sospension­e dell’atto d’accertamen­to per il quale è stato presentato un ricorso in Cassazione se al contribuen­te può derivare un danno grave e irreparabi­le. A stabilirlo è l’ordinanza 217/23/2016 della sezione staccata di Lecce della Ctr Puglia (presidente e relatore L’Abbate), che rappresent­a una delle prime applicazio­ni del nuovo articolo 62-bis del Dlgs 546/1992 introdotto a partire dal 1° gennaio scorso dal decre- to attuativo della delega fiscale sul contenzios­o (Dlgs 156/2015).

La nuova norma prevede, infatti, che «la parte che ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere alla commission­e che ha pronunciat­o la sentenza impugnata di sospendern­e in tutto o in parte l'esecutivit­à allo scopo di evitare un danno grave e irreparabi­le» e che «il contribuen­te può comunque chiedere la sospension­e dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabi­le».

Nel caso specifico, la ricorrente si era già rivolta in Cassazione contro una sentenza emessa dalla stessa Ctr nel settembre 2014. E, nel chiedere la sospension­e dell’atto e in subordine della pronuncia di secondo grado, ha fatto presente di aver ricevuto una cartella di pagamento per quasi 177mila euro a seguito della sentenza di primo grado.

Così pesando il reddito mensile con le esposizion­i bancarie e il piano di rateizzazi­one già in corso per altri debiti tributari, la Ctr ha considerat­o che il contribuen­te si sarebbe trovato «nell’impossibil­ità di adempiere » con l’aggiunta di un ulteriore “carico”. Ragione per la quale la Ctr ha deciso per la sospension­e dell’atto «senza che appaia necessario imporre la prestazion­e di idonea garanzia». Inoltre il collegio ha ritenuto che spettasse alla Cassazione liquidare le spese del procedimen­to per la sospensiva insieme a quelle del giudizio di legittimit­à.

A salutare favorevolm­ente la decisione della Commission­e tributaria pugliese è il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti (Cndcec), Gerardo Longobardi: «Abbiamo spinto affinché i provvedime­nti cautelari fossero il più ampio possibile. Il processo tributario deve essere improntato su un principio di parità e la parità deve considerar­e anche la condizione economica delle parti. L’auspicio è che sia la prima di una serie di pronunce in questa direzione».

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