Avviso sospeso con il ricorso in Cassazione
pSì alla sospensione dell’atto d’accertamento per il quale è stato presentato un ricorso in Cassazione se al contribuente può derivare un danno grave e irreparabile. A stabilirlo è l’ordinanza 217/23/2016 della sezione staccata di Lecce della Ctr Puglia (presidente e relatore L’Abbate), che rappresenta una delle prime applicazioni del nuovo articolo 62-bis del Dlgs 546/1992 introdotto a partire dal 1° gennaio scorso dal decre- to attuativo della delega fiscale sul contenzioso (Dlgs 156/2015).
La nuova norma prevede, infatti, che «la parte che ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile» e che «il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile».
Nel caso specifico, la ricorrente si era già rivolta in Cassazione contro una sentenza emessa dalla stessa Ctr nel settembre 2014. E, nel chiedere la sospensione dell’atto e in subordine della pronuncia di secondo grado, ha fatto presente di aver ricevuto una cartella di pagamento per quasi 177mila euro a seguito della sentenza di primo grado.
Così pesando il reddito mensile con le esposizioni bancarie e il piano di rateizzazione già in corso per altri debiti tributari, la Ctr ha considerato che il contribuente si sarebbe trovato «nell’impossibilità di adempiere » con l’aggiunta di un ulteriore “carico”. Ragione per la quale la Ctr ha deciso per la sospensione dell’atto «senza che appaia necessario imporre la prestazione di idonea garanzia». Inoltre il collegio ha ritenuto che spettasse alla Cassazione liquidare le spese del procedimento per la sospensiva insieme a quelle del giudizio di legittimità.
A salutare favorevolmente la decisione della Commissione tributaria pugliese è il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), Gerardo Longobardi: «Abbiamo spinto affinché i provvedimenti cautelari fossero il più ampio possibile. Il processo tributario deve essere improntato su un principio di parità e la parità deve considerare anche la condizione economica delle parti. L’auspicio è che sia la prima di una serie di pronunce in questa direzione».