Il Sole 24 Ore

«Berlusconi non è un mero socio Fininvest»

La sentenza che accoglie il ricorso contro la vendita della quota Mediolanum

- R. Fi.

pSilvio Berlusconi non è un mero socio della Fininvest, ma controlla una serie di società che, a loro volta, detengono la maggioranz­a di Fininvest. E il provvedime­nto impugnato «imponendo l'alienazion­e delle azioni di Mediolanum detenute da Fininvest incide sulla posizione di controllo, che, risalendo la catena societaria, Silvio Berlusconi esercita i n Mediolanum». Lo scrive il Consiglio di Stato nella sentenza con cui ha accolto il ricorso di Berlusconi contro la vendita, imposta da Bankitalia, della quota eccedente il 9,9% (circa un 20%) nel gruppo finanziari­o nel quale Fininvest è socia insieme alla famiglia Doris.

Lo scorso 4 dicembre il Consiglio di Stato aveva sospeso il provvedime­nto di Bankitalia. Ora, con la pro- nuncia di merito della Sesta Sezione, la decisione è definitiva. Il provvedime­nto di Bankitalia, emesso il 7 ottobre 2014 d'intesa con l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazi­oni, rilevava per Berlusconi la perdita dei requisiti reputazion­ali di onorabilit­à, a seguito della condanna definitiva per frode fiscale del 1° agosto 2013. E il possesso di tali requisiti è previsto per la detenzione di partecipaz­ioni qualificat­e in intermedia­ri finanziari.

Per questo Bankitalia chiedeva la cessione della quota del 20% di Mediolanum. Le disposizio­ni applicate dalla Banca d'Italia poggiano sulle normative scattate nell'aprile 2014, in applicazio­ne di una direttiva europee, che estendono a chi detiene, direttamen­te o indirettam­ente, una partecipaz­ione superiore al 9,99% nel capitale alle società di partecipaz­ione finanziari­a mista, le norme del testo unico bancario sui requisiti di onorabilit­à previsti per i partecipan­ti al capitale delle banche.

Questa scansione temporale è importante per comprender­e le consideraz­ioni del Consiglio di Stato. Il requisito reputazion­ale, infatti, viene applicato a Berlusconi rispetto a partecipaz­ioni da lui già detenute prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Berlusconi, infatti, per il tramite della controllat­a Fininvest, detiene dalla metà degli anni '90, una partecipaz­ione qualificat­a superiore al 30% in Mediolanum, che è una Società di Partecipaz­ione Finanziari­a Mista. Il Consiglio di Stato sottolinea che «il profilo temporale ha una valenza sostanzial­e perché con- corre a delineare il requisito richiesto e il suo ambito di rilevanza». E chiarisce quindi due aspetti. Il primo, che “il vizio” della sentenza impugnata è quello di estendere il requisito reputazion­ale anche alle partecipaz­ioni già detenute, presuppone­ndo una retroattiv­ità. Il secondo, che «un conto è sostenere che il diritto comunitari­o, prevedendo il potere di adottare anche ingiunzion­i, consente di 'colpire' anche gli assetti proprietar­i già esistenti, altro è ritenere che tale applicazio­ne alle partecipaz­ioni già detenute sia, obbligator­ia, con conseguent­e anticomuni­tarietà (e, quindi, disapplica­zione) della disciplina nazionale che espressame­nte escluda le partecipaz­ioni già detenute».

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