«Berlusconi non è un mero socio Fininvest»
La sentenza che accoglie il ricorso contro la vendita della quota Mediolanum
pSilvio Berlusconi non è un mero socio della Fininvest, ma controlla una serie di società che, a loro volta, detengono la maggioranza di Fininvest. E il provvedimento impugnato «imponendo l'alienazione delle azioni di Mediolanum detenute da Fininvest incide sulla posizione di controllo, che, risalendo la catena societaria, Silvio Berlusconi esercita i n Mediolanum». Lo scrive il Consiglio di Stato nella sentenza con cui ha accolto il ricorso di Berlusconi contro la vendita, imposta da Bankitalia, della quota eccedente il 9,9% (circa un 20%) nel gruppo finanziario nel quale Fininvest è socia insieme alla famiglia Doris.
Lo scorso 4 dicembre il Consiglio di Stato aveva sospeso il provvedimento di Bankitalia. Ora, con la pro- nuncia di merito della Sesta Sezione, la decisione è definitiva. Il provvedimento di Bankitalia, emesso il 7 ottobre 2014 d'intesa con l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni, rilevava per Berlusconi la perdita dei requisiti reputazionali di onorabilità, a seguito della condanna definitiva per frode fiscale del 1° agosto 2013. E il possesso di tali requisiti è previsto per la detenzione di partecipazioni qualificate in intermediari finanziari.
Per questo Bankitalia chiedeva la cessione della quota del 20% di Mediolanum. Le disposizioni applicate dalla Banca d'Italia poggiano sulle normative scattate nell'aprile 2014, in applicazione di una direttiva europee, che estendono a chi detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 9,99% nel capitale alle società di partecipazione finanziaria mista, le norme del testo unico bancario sui requisiti di onorabilità previsti per i partecipanti al capitale delle banche.
Questa scansione temporale è importante per comprendere le considerazioni del Consiglio di Stato. Il requisito reputazionale, infatti, viene applicato a Berlusconi rispetto a partecipazioni da lui già detenute prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Berlusconi, infatti, per il tramite della controllata Fininvest, detiene dalla metà degli anni '90, una partecipazione qualificata superiore al 30% in Mediolanum, che è una Società di Partecipazione Finanziaria Mista. Il Consiglio di Stato sottolinea che «il profilo temporale ha una valenza sostanziale perché con- corre a delineare il requisito richiesto e il suo ambito di rilevanza». E chiarisce quindi due aspetti. Il primo, che “il vizio” della sentenza impugnata è quello di estendere il requisito reputazionale anche alle partecipazioni già detenute, presupponendo una retroattività. Il secondo, che «un conto è sostenere che il diritto comunitario, prevedendo il potere di adottare anche ingiunzioni, consente di 'colpire' anche gli assetti proprietari già esistenti, altro è ritenere che tale applicazione alle partecipazioni già detenute sia, obbligatoria, con conseguente anticomunitarietà (e, quindi, disapplicazione) della disciplina nazionale che espressamente escluda le partecipazioni già detenute».