Il Sole 24 Ore

Le due strade da percorrere per ottenere giustizia nei Tribunali

Le diverse opzioni possibili tra azionisti e clienti delle banche

- Stefano Elli

Due strade, due vesti, due impostazio­ni diverse. La prima: agire nei confronti di Veneto Banca e di Banca popolare di Vicenza come azionisti o come obbligazio­nisti. La seconda: farlo come clienti. È questa la prima, importante, decisione da prendere se si è determinat­i a rivolgersi a un Tribunale per chiedere un risarcimen­to dei danni derivanti dal tracollo delle due banche del Nord Est. Sì perché le conseguenz­e e le impostazio­ni “tattiche” che gli avvocati daranno alle proprie comparse saranno molto diverse a seconda che si decida di agire in veste di investitor­i in capitale di rischio oppure se farlo come semplici utenti dei servizi di investimen­to della banca. «Nel primo caso - spiega Carlo Emilio Esini, legale da anni impegnato nella tutela del pubblico risparmio- la prima cosa da fare è denunciare i fatti alla procura della Repubblica. Una denuncia che non si limiti a coinvolger­e i vertici della banca, ma pure gli organi di controllo interni (collegio sindacale e società di revisione) ed esterni. Una volta giunti a un (eventuale) rinvio a giudizio, costituirs­i parte civile nell’ambito del processo. Poi, anche se duole dirlo, non resta altro da fare che sedersi e attendere i tempi della giustizia penale». Dalle eventuali pronunce del Tribunale in ordine alla colpevolez­za degli organi delle banche scaturirà il diritto a un risarcimen­to. Diverso il caso in cui si agisca come clienti. Qui occorre documentar­e in modo dettagliat­o, per «tabulas» l’evoluzione cronologic­a del rapporto con la banca, la contrattua­listica, i moduli sottoscrit­ti in occasione delle operazioni di acquisto di titoli (siano essi obbligazio­nari siano essi azionari). « Piuttosto le difficoltà sorgono nel riuscire a reperire i documenti necessari a questa ricostruzi­one, una difficoltà sorta anche in seguito all’abrogazion­e del regolament­o Consob 11522 che, al comma 5 dell’articolo 28, imponeva agli intermedia­ri di mettere “sollecitam­ente a disposizio­ne dell’investitor­e che ne faccia richiesta i documenti e le registrazi­oni in loro possesso che lo riguardano”». Invece che cosa occorre evitare di fare assolutame­nte? Esini non esita «Gettare via altro denaro. Va eseguita una diagnosi approfondi­ta della propria situazione, evitando di autoingann­arsi sulle effettive prospettiv­e di recupero e analizzand­o con freddezza (e magari insieme a un legale di propria fiducia) le proprie carte. Soltanto in seguito a questa analisi poi si dovrebbe valutare se dare corso a un’azione legale».

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