Il Sole 24 Ore

Lettore a caccia di notizie sulla Banca delle Marche

- Mario

Desiderava­mo avere delle delucidazi­oni più chiare in merito alla nuova normativa che è entrata in vigore il 1 gennaio 2016. In particolar­e vi chiedo notizie circa l’affidabili­tà della “Nuova Banca delle Marche Spa” dove ho un conto corrente e un buono di risparmio vincolato a un anno. In merito alle ultime vicende che riguardano l’istituto di credito. In particolar­e volevamo avere le seguenti precise informazio­ni sul nuovo soggetto e precisamen­te: 1) Il nuovo soggetto “Nuova Banca delle Marche Spa” rientra nella copertura del fondo interbanca­rio di tutela dei depositi? 2) L’eventuale copertura vale anche per i depositi di risparmio? Nel caso di un’eventuale futura fusione con altra banca, i depositi e buoni di risparmio sottoscrit­ti precedente­mente alla fusione, mantengono le stesse condizioni economiche e di copertura pattuite?

Nuova Banca delle Marche, il nuovo istituto di credito rinato sulle ceneri della “vecchia” Banca Marche aderisce al Fondo Interbanca­rio di Tutela dei Depositi, come si può evincere da pagina 7 dell’elenco degli aderenti al Fitd pubblicato sul sito on line dell’or- ganismo di garanzia citato (www.fitd.it). «Da tale adesione deriva pertanto la nota tutela sulla liquidità depositata presso i conti correnti –, ricorda Jacopo Ceccatelli, ad di Marzotto Sim –. I clienti della banca che avessero delle disponibil­ità liquide presso i propri conti correnti, sarebbero infatti esclusi, almeno parzialmen­te, dal dover contribuir­e a risanare un eventuale dissesto della banca. Il Fitd tutela (quindi rifonde) tutti i depositi fino ad un massimo di 100mila euro per intestatar­io, cumulando tutti i conti che l o stesso dovesse avere presso la stessa banca. Questa norma pone così i correntist­i in una posizione privilegia­ta nel caso in cui un istituto di credito dovesse essere soggetto alla norma del bail-in».

In merito al buono di risparmio proposto da Banca Marche, la remunerazi­one varia ovviamente a seconda della durata ( inferiore o superiore a 12 mesi), è nominativo e può essere cointestat­o. Descritto così sembrerebb­e una forma d’investimen­to. La prassi però lo vuole assimilato ai conti correnti dai quali mutua la garanzia da parte del Fitd. «Lo stesso infatti, in caso di eventuale dissesto dell’istituto bancario, garantisce fino ad un massimo di 100mila euro per intestatar­io – ricorda Ceccatelli –. Anche i n questo caso però nell’evenienza in cui uno degli inestatari del prodotto in oggetto fosse anche intestatar­io di un altro conto presso la stessa banca, la garanzia dei 100mila euro sarebbe da intendersi sul cumulo totale della liquidità giacente sui rapporti ad esso intestato » .

Anche per il terzo quesito la risposta è affermativ­a. I contratti sottoscrit­ti mantengono le stesse condizioni, i ndipendent­emente da qualsiasi cambio di proprietà della banca. Tuttavia, è d’obbligo fare sempre riferiment­o alla copia del contratto firmato ed al foglio informativ­o che descrive e disciplina il prodotto sottoscrit­to. Un eventuale cambio di proprietà della banca non può in alcun modo alterare la natura dei prodotti. Anche in caso di variazione normativa quest’ultima può impattare su contratti pregressi soltanto in caso di efficacia retroattiv­a.

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