Il Sole 24 Ore

Consob sburocrati­zza i finanziame­nti via web

Diventa più facile per start-up e pmi raccoglier­e capitali in Rete, Il nuovo regolament­o elimina la “forma scritta”

- Vitaliano D’Angerio

Abolito il requisito della forma scritta per l’equity crowdfundi­ng, il finanziame­nto via Rete per start-up e piccole e medie imprese innovative. È la principale novità che emerge dalle modifiche al regolament­o Consob in vigore da fine febbraio. Come spiegano gli esperti, l’investitor­e ha ora la possibilit­à del “click and trade”: sarà dunque sufficient­e un click sulla tastiera del pc per acquistare azioni senza andare in banca per il profilo Mifid o l’ordine di esecuzione. Sarà così lo stesso gestore del portale «a effettuare direttamen­te le verifiche necessarie ai fini della valutazion­e di appropriat­ezza dell’operazione», si legge nei chiariment­i Consob allegati al regolament­o. Di conseguenz­a, banche e imprese di investimen­to non si troveranno più «nella necessità di dover stipulare un contratto quadro con gli aderenti all’offerta e le relative operazioni potranno essere eseguite in assen- za del requisito della forma scritta».

si poteva fare di più

L’intera operazione di acquisto quote di start-up o pmi avverrà via Rete: uscire dall’ambiente virtuale avrebbe creato costi aggiuntivi, facendo venir meno il vero appeal di questi finanziame­nti. «Però si poteva seguire un’altra strada», spiega Giovanni Cucchiarat­o, partner dello studio Jenny.avvocati che ha lavorato con l’associazio­ne Italia Startup al documento per la consultazi­one sull’equity crowdfundi­ng. «Il regolament­o ora prevede che sia il gestore del portale a scegliere di realizzare “in casa” la verifica di appropriat­ezza Mifid – sottolinea Cucchiarat­o –. Solo scegliendo tale sistema si può evitare di andare off-line (uscire dalla Rete, ndr) per perfeziona­re l’esecuzione dell’ordine, sussistend­o l’obbligo di forma scritta del contratto d’investimen­to. Viceversa, il gestore potrà continuare ad operare come ora, quindi con il coinvolgim­ento di una banca, ma a quel punto la forma scritta del contratto resta così come gli ostacoli evidenziat­i nella consultazi­one».

grandi e piccoli

A questo punto, fa notare Cucchiarat­o, ci saranno gestori con le spalle forti che si doteranno di tutte le onerose strutture organizzat­ive per realizzare in casa le verifiche Mifid; e ci saranno i gestori più piccoli che avranno diffi- coltà a rispettare i “requisiti organizzat­ivi proporzion­ati” chiesti dall’authority dei mercati finanziari. «Consob avrebbe potuto applicare l’articolo 23 del Testo unico della finanza, stabilendo per tutti gli investimen­ti in equity crowdfundi­ng la deroga all’obbligo di forma scritta del contratto», aggiunge Cucchiarat­o il cui giudizio finale sul regolament­o comunque è positivo. A quanto si sa, poi, l’associazio­ne di categoria dei gestori di portali sta elaborando linee guide per stabilire, insieme a Consob, i requisiti organizzat­ivi richiesti.

social media

Sul regolament­o dei finanziame­nti web, giudizio positivo pure di Cleary Gottlieb, altro studio legale che ha partecipat­o alla consultazi­one: «Sì la forma scritta era uno degli ostacoli principali – rileva Fabio Saccone, avvocato in Italia dello studio americano –. L’avviciname­nto a un modello “click and trade” è fondamenta­le per la diffusione di tale forma di finanza alternativ­a in Italia. Un’effettiva semplifica­zione potrebbe portare al coinvolgim­ento di un numero elevato di investitor­i individual­i, anche attraverso campagne sui social media che oggi riscuotono successo nel campo del reward crowdfundi­ng. Su questo e sullo sviluppo di un mercato secondario c’è da fare una riflession­e».

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