Sanzioni parametrate al fatturato
Tra le novità diritto all’oblio ed estensione dell’oblazione
Una sanzione non è per sempre. E quando la Consob “punisce” un operatore del mercato, c’è anche il diritto all’oblio, ovvero far sparire, per quanto possibile, dalla rete i riferimenti alla sanzione dopo che è passato un congruo periodo da quando è stata inflitta. In settimana la Consob ha pubblicato un documento con le modifiche regolamentari al procedimento di applicazione delle sanzioni da parte dell’authority, dando così attuazione al decreto legislativo 72/2015. Un intervento complesso che si presta a diverse chiavi di lettura. Innanzitutto i tetti massimi delle sanzioni vengono commisurati al fatturato, in modo che abbiano un impatto non dissimile a seconda delle dimensioni della società. Un inasprimento quindi, soprattutto per gli enti di maggiori dimensioni che potevano magari essere non troppo sensibili a un massimo uguale per tutti. Il tetto parametrato al fatturato in realtà ha una matrice europea. Più precisamente deriva dalla direttiva Crd IV ( capital requirements directive).
Ma accanto a questo inasprimento ci sono tutta una serie di misure di modulazione dell’intervento sanzionatorio. Una di queste è rappresentata dall’alleggerimento della posizione delle persone fisiche che agiscono come rappresentanti della società. Saranno infatti chiamati in causa solamente nel caso in cui la loro posizione verrà ritenuta tale da aver arrecato « grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l’integrità e il corret- to funzionamento del mercato » .
In alcuni casi ci sarà anche la possibilità di evitare alla radice una sanzione pecuniaria, visto che la Consob potrà invece emanare un ordine di rimozione delle irregolarità accertate. Un elemento di flessibilità che può giovare al mercato, in alcuni casi, più che l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Anche se solo apparentemente si tratta di una modalità priva di riflessi economici, ma - fanno osservare dall’authority - che in realtà potrebbe avere riflessi sull’organizzazione interna della società destinataria dell’ordine e quindi essere in realtà non priva di contenuto pecuniario. Ovviamente la sanzione sotto forma di importo da pagare arriva se la società interessata non adempie all’ordine impartito dall’autorità garante. In questo caso infatti arriva la sanzione prevista per la violazione compiuta, aumentata fino a un terzo. Quindi meglio non scherzarci.
Esteso anche l’ambito applicativo dell’oblazione, ovvero del pagamento ridotto della sanzione ( due volte il minimo), a patto però che il soggetto colpito dalla sanzione non abbia già usufruito dell’agevolazione nei 12 mesi precedenti.
Quanto al diritto all’oblio, cui si faceva riferimento all’inizio, la Consob, in pratica conferma una sua prassi sulla quale aveva avuto già il via libera dal Garante della Privacy, ovvero non tanto l’eliminazione del documento che dava conto dell’irrogazione della sanzione, quanto la sua deindicizzazione dai motori di ricerca. In pratica se si farà una ricerca su Google o altro motore, con il nome della società interessata, il documento non verrà più ritrovato tra gli esiti della ricerca stessa.