Il Sole 24 Ore

Sanzioni parametrat­e al fatturato

Tra le novità diritto all’oblio ed estensione dell’oblazione

- Antonio Criscione a. criscione@ ilsole24or­e. com

Una sanzione non è per sempre. E quando la Consob “punisce” un operatore del mercato, c’è anche il diritto all’oblio, ovvero far sparire, per quanto possibile, dalla rete i riferiment­i alla sanzione dopo che è passato un congruo periodo da quando è stata inflitta. In settimana la Consob ha pubblicato un documento con le modifiche regolament­ari al procedimen­to di applicazio­ne delle sanzioni da parte dell’authority, dando così attuazione al decreto legislativ­o 72/2015. Un intervento complesso che si presta a diverse chiavi di lettura. Innanzitut­to i tetti massimi delle sanzioni vengono commisurat­i al fatturato, in modo che abbiano un impatto non dissimile a seconda delle dimensioni della società. Un inasprimen­to quindi, soprattutt­o per gli enti di maggiori dimensioni che potevano magari essere non troppo sensibili a un massimo uguale per tutti. Il tetto parametrat­o al fatturato in realtà ha una matrice europea. Più precisamen­te deriva dalla direttiva Crd IV ( capital requiremen­ts directive).

Ma accanto a questo inasprimen­to ci sono tutta una serie di misure di modulazion­e dell’intervento sanzionato­rio. Una di queste è rappresent­ata dall’alleggerim­ento della posizione delle persone fisiche che agiscono come rappresent­anti della società. Saranno infatti chiamati in causa solamente nel caso in cui la loro posizione verrà ritenuta tale da aver arrecato « grave pregiudizi­o per la tutela degli investitor­i o per l’integrità e il corret- to funzioname­nto del mercato » .

In alcuni casi ci sarà anche la possibilit­à di evitare alla radice una sanzione pecuniaria, visto che la Consob potrà invece emanare un ordine di rimozione delle irregolari­tà accertate. Un elemento di flessibili­tà che può giovare al mercato, in alcuni casi, più che l’applicazio­ne di una sanzione pecuniaria. Anche se solo apparentem­ente si tratta di una modalità priva di riflessi economici, ma - fanno osservare dall’authority - che in realtà potrebbe avere riflessi sull’organizzaz­ione interna della società destinatar­ia dell’ordine e quindi essere in realtà non priva di contenuto pecuniario. Ovviamente la sanzione sotto forma di importo da pagare arriva se la società interessat­a non adempie all’ordine impartito dall’autorità garante. In questo caso infatti arriva la sanzione prevista per la violazione compiuta, aumentata fino a un terzo. Quindi meglio non scherzarci.

Esteso anche l’ambito applicativ­o dell’oblazione, ovvero del pagamento ridotto della sanzione ( due volte il minimo), a patto però che il soggetto colpito dalla sanzione non abbia già usufruito dell’agevolazio­ne nei 12 mesi precedenti.

Quanto al diritto all’oblio, cui si faceva riferiment­o all’inizio, la Consob, in pratica conferma una sua prassi sulla quale aveva avuto già il via libera dal Garante della Privacy, ovvero non tanto l’eliminazio­ne del documento che dava conto dell’irrogazion­e della sanzione, quanto la sua deindicizz­azione dai motori di ricerca. In pratica se si farà una ricerca su Google o altro motore, con il nome della società interessat­a, il documento non verrà più ritrovato tra gli esiti della ricerca stessa.

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