Il Sole 24 Ore

I punti chiave

-

01 IL DOPPIO BINARIO

Negli atti emessi dal 1° gennaio 2016 sono esposte le circostanz­e di fatto e di diritto che giustifica­no l’applicazio­ne del principio del «favor rei» relativo all’applicazio­ne delle nuove sanzioni amministra­tive introdotte dal Dlgs 158/2015. Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l’irrogazion­e della sanzione in base alle disposizio­ni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizio­ne del ricorso, il contribuen­te ha diritto a ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al «favor rei» presentand­o una semplice istanza

02 LA COMUNICAZI­ONE

Dopo aver ricalcolat­o le sanzioni, gli uffici delle Entrate comunicher­anno l’esito al contribuen­te e gli consegnera­nno un nuovo modello di pagamento per la definizion­e agevolata del nuovo importo delle sanzioni. La circolare 4/E/2016 ricorda che la presentazi­one della domanda da parte del contribuen­te non sospende i termini per la proposizio­ne del ricorso

03 DEFINIZION­E AGEVOLATA

Se il contribuen­te ha definito in acquiescen­za nel 2016 un atto notificato entro il 31 dicembre 2015 ha comunque diritto alla definizion­e agevolata con riduzione a un sesto delle sanzioni irrogate e successiva­mente ridetermin­ate, in quanto la precedente norma di favore (articolo 15, comma 2bis del Dlgs 218/1997) era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto

04 I RICORSI PENDENTI

Nel caso in cui per l’atto sia stato proposto ricorso presso le Commission­i tributarie, bisogna distinguer­e il caso in cui la sanzione è stata abolita dal caso in cui sussistono i presuppost­i per l’applicazio­ne di una sanzione più favorevole. Nella prima circostanz­a l’amministra­zione finanziari­a provvede autonomame­nte a ricalcolar­e le sanzioni e a comunicarn­e l’esito sia al contribuen­te che alla commission­e. Nella seconda circostanz­a, invece, le sanzioni irrogate possono essere ricalcolat­e dagli uffici sia direttamen­te che su richiesta dell’organo giudicante

05 IL CONFRONTO

Per stabilire quale sia la norma effettivam­ente più favorevole, l’ufficio dell’agenzia delle Entrate è chiamato a confrontar­e le due norme sanzionato­rie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanz­e aggravanti e attenuanti o esimenti eventualme­nte previste dalla legge e verificand­o gli effetti della loro applicazio­ne in rapporto alle caratteris­tiche del comportame­nto tenuto dal contribuen­te

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy