I punti chiave
01 IL DOPPIO BINARIO
Negli atti emessi dal 1° gennaio 2016 sono esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del «favor rei» relativo all’applicazione delle nuove sanzioni amministrative introdotte dal Dlgs 158/2015. Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto a ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al «favor rei» presentando una semplice istanza
02 LA COMUNICAZIONE
Dopo aver ricalcolato le sanzioni, gli uffici delle Entrate comunicheranno l’esito al contribuente e gli consegneranno un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata del nuovo importo delle sanzioni. La circolare 4/E/2016 ricorda che la presentazione della domanda da parte del contribuente non sospende i termini per la proposizione del ricorso
03 DEFINIZIONE AGEVOLATA
Se il contribuente ha definito in acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro il 31 dicembre 2015 ha comunque diritto alla definizione agevolata con riduzione a un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto la precedente norma di favore (articolo 15, comma 2bis del Dlgs 218/1997) era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto
04 I RICORSI PENDENTI
Nel caso in cui per l’atto sia stato proposto ricorso presso le Commissioni tributarie, bisogna distinguere il caso in cui la sanzione è stata abolita dal caso in cui sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione più favorevole. Nella prima circostanza l’amministrazione finanziaria provvede autonomamente a ricalcolare le sanzioni e a comunicarne l’esito sia al contribuente che alla commissione. Nella seconda circostanza, invece, le sanzioni irrogate possono essere ricalcolate dagli uffici sia direttamente che su richiesta dell’organo giudicante
05 IL CONFRONTO
Per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’ufficio dell’agenzia delle Entrate è chiamato a confrontare le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti e attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche del comportamento tenuto dal contribuente