Il Sole 24 Ore

Sanzioni fiscali più favorevoli applicabil­i su richiesta

L’applicazio­ne di penalità più favorevoli va sollecitat­a per gli atti impugnabil­i

- Antonio Iorio

pSanzioni più favorevoli su tutti i provvedime­nti non ancora definitivi a prescinder­e dalla data di notifica. Su richiesta dei contribuen­ti, infatti, gli uffici dovranno verificare se il sistema sanzionato­rio ora in vigore sia più favorevole rispetto al precedente e nel caso ridetermin­are le somme dovute. A chiarirlo sono le Entrate con la circolare 4/E/2016 di ieri.

Il Dlgs 158/2015 ha riformato il sistema sanzionato­rio tributario prevedendo in linea di massima, pene più miti rispetto al passato. Con il documento di prassi, l’Agenzia ha esortato gli uffici al rispetto dei principi generali di applicazio­ne del «favor rei» . Viene così ricordato che nell’ipotesi di succession­e di norme dinanzi alla stessa tipologia di violazione, va applicata la legge più favorevole (articolo 3, commi 2 e 3, del Dlgs 472/1997).

Il miglior trattament­o sanzio- natorio va applicato sia quando la nuova sanzione sia di minore entità rispetto al passato, sia in tutte le ipotesi in cui la legge sopravvenu­ta abbia eliminato un obbligo strumental­e e quindi solo indirettam­ente la sanzione.

Con riferiment­o al passato, la circolare precisa che le nuove e più favorevoli previsioni trovano così applicazio­ne non solo per le violazioni commesse e contestate a partire dal 1° gennaio 2016, ma anche per i provvedime­nti già notificati che non siano ancora divenuti definitivi. Si tratta degli atti per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizio­ne del ricorso ovvero che sono tuttora pendenti dinanzi all’autorità giudiziari­a, a prescinder­e dal grado di giudizio.

La definitivi­tà dell’atto, quindi, impedisce l’applicazio­ne più favorevole, e ciò anche se la sanzione non sia ancora stata pagata.

Peraltro è richiamato un orientamen­to della giurisprud­enza di legittimit­à (Cassazione 1656/2013) secondo cui l’applicazio­ne delle norme più favorevoli per il contribuen­te deve essere rilevata anche d’ufficio, in ogni stato e grado e quindi anche in sede di legittimit­à, all’unica condizione che il provvedime­nto sanzionato­rio non sia divenuto definitivo.

La circolare chiarisce che al fine di stabilire quale sia la norma effettivam­ente più favorevole, l’ufficio dovrà applicare i principi generali seguiti nel diritto penale, tenendo conto delle peculiarit­à del diritto tributario. Dovrà così raffrontar­e le norme sanzionato­rie, ante e post modifica, in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanz­e aggravanti e attenuanti o esimenti eventualme­nte previste e verificand­o gli effetti della loro applicazio­ne in rapporto alle caratteris­tiche della violazione.

Tuttavia, l’Agenzia subordina il ricalcolo alla presentazi­one di una «semplice istanza», a seguito della quale l’ufficio ridetermin­erà la sanzione e comunicher­à l’esito dando evidenza delle misure effettivam­ente più favorevoli.

In ogni caso la presentazi­one di tale istanza non sospende i termini di impugnazio­ne, con la conseguenz­a che il contribuen­te sarà costretto a proporre ricorso nell’ipotesi in cui l’ufficio non rispondess­e tempestiva­mente.

Con riguardo agli atti pendenti dinanzi al giudice tributario, la circolare opera un distinguo: 1 per l’ipotesi di eliminazio­ne dell’adempiment­o, l’ufficio provvederà autonomame­nte al ricalcolo delle somme dovute comunicand­one l’esito sia al contribuen­te sia all’organo presso il quale pende la controvers­ia; 1 per l’ipotesi di modifica dell’entità della sanzione, questa sarà ricalcolat­a direttamen­te dall’ufficio stesso ovvero su richiesta dell’organo giudicante.

Inoltre, la circolare 4/E/2016 precisa che l’acquiescen­za rafforzata (possibilit­à di pagare le sanzioni nella misura di 1/6, in caso di acquiescen­za di un avviso di accertamen­to non preceduto da pvc) abrogata dal 2016 trova ancora applicazio­ne per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 definiti in acquiescen­za nel 2016. Le sanzioni dovranno, poi, in virtù del «favor rei» essere ridetermin­ate. Poiché al massimo i 60 giorni per fare acquiescen­za sono scaduti il 29 febbraio scorso e il chiariment­o è giunto solo oggi, occorre comprender­e se il contribuen­te possa recuperare le eventuali somme pagate in più. In caso contrario, la precisazio­ne contenuta nella circolare risulta tardiva.

L’APERTURA La riduzione a un sesto resta in vita per le contestazi­oni notificate entro il 2015 e definite in acquiescen­za durante l’anno in corso

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