Sanzioni fiscali più favorevoli applicabili su richiesta
L’applicazione di penalità più favorevoli va sollecitata per gli atti impugnabili
pSanzioni più favorevoli su tutti i provvedimenti non ancora definitivi a prescindere dalla data di notifica. Su richiesta dei contribuenti, infatti, gli uffici dovranno verificare se il sistema sanzionatorio ora in vigore sia più favorevole rispetto al precedente e nel caso rideterminare le somme dovute. A chiarirlo sono le Entrate con la circolare 4/E/2016 di ieri.
Il Dlgs 158/2015 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario prevedendo in linea di massima, pene più miti rispetto al passato. Con il documento di prassi, l’Agenzia ha esortato gli uffici al rispetto dei principi generali di applicazione del «favor rei» . Viene così ricordato che nell’ipotesi di successione di norme dinanzi alla stessa tipologia di violazione, va applicata la legge più favorevole (articolo 3, commi 2 e 3, del Dlgs 472/1997).
Il miglior trattamento sanzio- natorio va applicato sia quando la nuova sanzione sia di minore entità rispetto al passato, sia in tutte le ipotesi in cui la legge sopravvenuta abbia eliminato un obbligo strumentale e quindi solo indirettamente la sanzione.
Con riferimento al passato, la circolare precisa che le nuove e più favorevoli previsioni trovano così applicazione non solo per le violazioni commesse e contestate a partire dal 1° gennaio 2016, ma anche per i provvedimenti già notificati che non siano ancora divenuti definitivi. Si tratta degli atti per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso ovvero che sono tuttora pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, a prescindere dal grado di giudizio.
La definitività dell’atto, quindi, impedisce l’applicazione più favorevole, e ciò anche se la sanzione non sia ancora stata pagata.
Peraltro è richiamato un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione 1656/2013) secondo cui l’applicazione delle norme più favorevoli per il contribuente deve essere rilevata anche d’ufficio, in ogni stato e grado e quindi anche in sede di legittimità, all’unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
La circolare chiarisce che al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’ufficio dovrà applicare i principi generali seguiti nel diritto penale, tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario. Dovrà così raffrontare le norme sanzionatorie, ante e post modifica, in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti e attenuanti o esimenti eventualmente previste e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della violazione.
Tuttavia, l’Agenzia subordina il ricalcolo alla presentazione di una «semplice istanza», a seguito della quale l’ufficio rideterminerà la sanzione e comunicherà l’esito dando evidenza delle misure effettivamente più favorevoli.
In ogni caso la presentazione di tale istanza non sospende i termini di impugnazione, con la conseguenza che il contribuente sarà costretto a proporre ricorso nell’ipotesi in cui l’ufficio non rispondesse tempestivamente.
Con riguardo agli atti pendenti dinanzi al giudice tributario, la circolare opera un distinguo: 1 per l’ipotesi di eliminazione dell’adempimento, l’ufficio provvederà autonomamente al ricalcolo delle somme dovute comunicandone l’esito sia al contribuente sia all’organo presso il quale pende la controversia; 1 per l’ipotesi di modifica dell’entità della sanzione, questa sarà ricalcolata direttamente dall’ufficio stesso ovvero su richiesta dell’organo giudicante.
Inoltre, la circolare 4/E/2016 precisa che l’acquiescenza rafforzata (possibilità di pagare le sanzioni nella misura di 1/6, in caso di acquiescenza di un avviso di accertamento non preceduto da pvc) abrogata dal 2016 trova ancora applicazione per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 definiti in acquiescenza nel 2016. Le sanzioni dovranno, poi, in virtù del «favor rei» essere rideterminate. Poiché al massimo i 60 giorni per fare acquiescenza sono scaduti il 29 febbraio scorso e il chiarimento è giunto solo oggi, occorre comprendere se il contribuente possa recuperare le eventuali somme pagate in più. In caso contrario, la precisazione contenuta nella circolare risulta tardiva.
L’APERTURA La riduzione a un sesto resta in vita per le contestazioni notificate entro il 2015 e definite in acquiescenza durante l’anno in corso