Il Sole 24 Ore

Accesso ampio al bonus mobili

Sì allo sconto con modifiche interne o cambio di serramenti

- Dell’Oste e Zandonà u

pCon l’ultimo chiariment­o contenuto nella circolare 3/E di mercoledì scorso, si completa il quadro dei lavori che consentono di ottenere il bonus mobili abbinato alle ristruttur­azioni edilizie. Promossi tutti gli interventi di manutenzio­ne straordina­ria, come lo spostament­o di pareti interne, il rifaciment­o dell’impianto elettrico o idraulico e la sostituzio­ne delle finestre, oltre al cambio di caldaia. In questi ultimi due casi, però, solo chi sceglie la detrazione del 50% (anziché quella del 65% sul risparmio energetico) può beneficiar­e della detrazione su arredi e grandi elettrodom­estici ad alta efficienza. Un’agevolazio­ne che vale in media 241 euro all’anno.

A quali lavori edilizi si può abbinare il bonus arredi? La domanda non è nuova, ma di sicuro resta attuale anche al quarto anno di applicazio­ne della detrazione sull’acquisto di mobili ed elettrodom­estici. Lo dimostra – tra l’altro – l’ultimo chiariment­o dettato dalle Entrate con la circolare 3/E di mercoledì scorso.

Senza dubbio l’incentivo piace alle famiglie e ha contribuit­o a riportare in positivo nel 2015 il mercato italiano dell’arredo, dopo il -45,5% registrato tra il 2007 e il 2014. Ma bisogna fare attenzione ai casi di lavori edilizi “leggeri”.

Il cambio della caldaia

L’ultimo chiariment­o riguarda la possibilit­à di “agganciare” la detrazione sui mobili alla sostituzio­ne della caldaia. L’Agenzia spiega che il cambio della caldaia consente l’accesso al bonus «in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldame­nto e come tale qualificab­ile intervento di manutenzio­ne straordina­ria». E aggiunge: «Non rileva il fatto che tale intervento sia riconducib­ile anche nell’ambito della lettera h) dell’articolo 16-bis».

È una precisazio­ne con una portata più ampia di quella che appare a prima vista. Vediamo perché. L’articolo 16-bis del Tuir è quello che detta la disciplina generale della detrazione del 36% (ora maggiorata al 50%), mentre la lettera h) è quella che agevola l’esecuzione di opere finalizzat­e al risparmio energetico «anche in assenza di opere edilizie propriamen­te dette » . In pratica, questi lavori sono agevolati con il 36-50% a prescinder­e dall’inquadrame­nto edilizio.

Ora le Entrate confermano che, per avere la detrazione sui mobili, i lavori finalizzat­i al risparmio energetico devono essere almeno “straordina­ri”. Dopodiché, ricordano che in base al Testo unico dell’edilizia (articolo 123, comma 1) gli interventi di utilizzo di fonti rinnovabil­i negli edifici di per sé sono già «assimilati a tutti gli effetti alla manutenzio­ne straordina­ria». Ma questo corollario, pur importante, non cambia la regola generale: dove l’articolo 16-bis premia certi lavori senza considerar­e la loro qualificaz­ione edilizia, per potervi abbinare il bonus mobili occorre che i lavori siano inquadrabi­li nella manutenzio­ne straordina­ria (o nelle più pesanti categorie edilizie del restauro e risanament­o conservati­vo e della ristruttur­azione edilizia). Oltre che per l’efficienza, il principio vale per le altre casistiche dell’articolo 16-bis: 1 lavori finalizzat­i all’eliminazio­ne delle barriere architetto­niche (lettera e); 1 misure per prevenire furti e altri illeciti (f); 1 cablatura degli edifici e il contenimen­to dell’inquinamen­to acustico (g); 1 misure antisismic­he (i); 1 bonifica dell’amianto e le opere anti-infortuni domestici (l).

Quasi sempre questi lavori saranno di manutenzio­ne straordina­ria, ma ci potrebbero essere casi in cui ricadono in quella ordinaria. Si pensi al cambio di una serratura nella porta blindata, all’installazi­one di impianto di allarme senza lavori edilizi o elettrici, alla posa di un pannello fonoassorb­ente o alla rimozione di amianto in polvere da un sottotetto senza interventi murari. Tutte spese che non danno diritto al bonus mobili.

Il «timing» dei lavori

Oltre ad aver eseguito un intervento “straordina­rio”, bisogna anche beneficiar­e della detrazione del 50% sul recupero edilizio. In questo senso un’apertura è arrivata a Telefisco 2016, in cui le Entrate hanno affermato che si possono agevolare gli acquisti di arredi pagati entro la fine del 2016 abbinandol­i a spese per il recupero edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 (data in cui il 36% è stato maggiorato al 50%) al prossimo 31 dicembre.

Le spese per gli arredi possono essere pagate prima di quelle per la ristruttur­azione, a patto che i lavori comincino prima dell’acquisto dei mobili (circolare 29/ E/2013). Farà fede la data della Scia, della comunicazi­one di inizio lavori o dell’invio alla Asl. Per l’attività libera basta una semplice autodichia­razione che certifichi la non necessità, in base al regolament­o edilizio comunale, di provvedime­nto urbanistic­o.

Villette e condomìni

Fin qui si è parlato dei lavori all’interno delle singole unità abitative, cioè in case monofamili­ari o nei singoli appartamen­ti dei condomìni. In realtà, anche gli interventi su parti comuni permettono di avere il bonus mobili – e c’è il vantaggio che in questo caso il 36-50% agevola anche la manutenzio­ne ordinaria, come la tinteggiat­ura – ma c’è una limitazion­e: i mobili devono arredare parti comuni (ad esempio, l’alloggio del portiere).

Questo vale anche per i “condomìni minimi”. Così, se in una villetta bifamiliar­e viene rifatto il tetto, i proprietar­i dei due alloggi non avranno il bonus mobili per arredare i singoli alloggi. Al contrario, se viene rifatto il tetto di un’abitazione monofamili­are, il proprietar­io ne potrà beneficiar­e. In tal caso, infatti, non esistono interventi su parti comuni differenti rispetto a quelli interni all’abitazione, e quindi è sufficient­e che i lavori siano inquadrabi­li come manutenzio­ne straordina­ria (a prescinder­e dal fatto che siano eseguiti sulla parte esterna o interna del fabbricato).

Gli altri interventi

Oltre al recupero edilizio, ci sono altri due tipi di lavori che consentono di utilizzare il bonus mobili: 1 i lavori di ripristino di un immobile danneggiat­o da calamità; 1 i lavori di restauro e risanament­o conservati­vo, o di ristruttur­azione edilizia, su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperativ­e edilizie che entro sei mesi dalla fine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

L’Agenzia ha chiarito che il bonus mobili non spetta in caso di realizzazi­one o acquisto box auto pertinenzi­ali (circolare 11/ E/2014).

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