Accesso ampio al bonus mobili
Sì allo sconto con modifiche interne o cambio di serramenti
pCon l’ultimo chiarimento contenuto nella circolare 3/E di mercoledì scorso, si completa il quadro dei lavori che consentono di ottenere il bonus mobili abbinato alle ristrutturazioni edilizie. Promossi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, come lo spostamento di pareti interne, il rifacimento dell’impianto elettrico o idraulico e la sostituzione delle finestre, oltre al cambio di caldaia. In questi ultimi due casi, però, solo chi sceglie la detrazione del 50% (anziché quella del 65% sul risparmio energetico) può beneficiare della detrazione su arredi e grandi elettrodomestici ad alta efficienza. Un’agevolazione che vale in media 241 euro all’anno.
A quali lavori edilizi si può abbinare il bonus arredi? La domanda non è nuova, ma di sicuro resta attuale anche al quarto anno di applicazione della detrazione sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Lo dimostra – tra l’altro – l’ultimo chiarimento dettato dalle Entrate con la circolare 3/E di mercoledì scorso.
Senza dubbio l’incentivo piace alle famiglie e ha contribuito a riportare in positivo nel 2015 il mercato italiano dell’arredo, dopo il -45,5% registrato tra il 2007 e il 2014. Ma bisogna fare attenzione ai casi di lavori edilizi “leggeri”.
Il cambio della caldaia
L’ultimo chiarimento riguarda la possibilità di “agganciare” la detrazione sui mobili alla sostituzione della caldaia. L’Agenzia spiega che il cambio della caldaia consente l’accesso al bonus «in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria». E aggiunge: «Non rileva il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) dell’articolo 16-bis».
È una precisazione con una portata più ampia di quella che appare a prima vista. Vediamo perché. L’articolo 16-bis del Tuir è quello che detta la disciplina generale della detrazione del 36% (ora maggiorata al 50%), mentre la lettera h) è quella che agevola l’esecuzione di opere finalizzate al risparmio energetico «anche in assenza di opere edilizie propriamente dette » . In pratica, questi lavori sono agevolati con il 36-50% a prescindere dall’inquadramento edilizio.
Ora le Entrate confermano che, per avere la detrazione sui mobili, i lavori finalizzati al risparmio energetico devono essere almeno “straordinari”. Dopodiché, ricordano che in base al Testo unico dell’edilizia (articolo 123, comma 1) gli interventi di utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici di per sé sono già «assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria». Ma questo corollario, pur importante, non cambia la regola generale: dove l’articolo 16-bis premia certi lavori senza considerare la loro qualificazione edilizia, per potervi abbinare il bonus mobili occorre che i lavori siano inquadrabili nella manutenzione straordinaria (o nelle più pesanti categorie edilizie del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia). Oltre che per l’efficienza, il principio vale per le altre casistiche dell’articolo 16-bis: 1 lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (lettera e); 1 misure per prevenire furti e altri illeciti (f); 1 cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico (g); 1 misure antisismiche (i); 1 bonifica dell’amianto e le opere anti-infortuni domestici (l).
Quasi sempre questi lavori saranno di manutenzione straordinaria, ma ci potrebbero essere casi in cui ricadono in quella ordinaria. Si pensi al cambio di una serratura nella porta blindata, all’installazione di impianto di allarme senza lavori edilizi o elettrici, alla posa di un pannello fonoassorbente o alla rimozione di amianto in polvere da un sottotetto senza interventi murari. Tutte spese che non danno diritto al bonus mobili.
Il «timing» dei lavori
Oltre ad aver eseguito un intervento “straordinario”, bisogna anche beneficiare della detrazione del 50% sul recupero edilizio. In questo senso un’apertura è arrivata a Telefisco 2016, in cui le Entrate hanno affermato che si possono agevolare gli acquisti di arredi pagati entro la fine del 2016 abbinandoli a spese per il recupero edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 (data in cui il 36% è stato maggiorato al 50%) al prossimo 31 dicembre.
Le spese per gli arredi possono essere pagate prima di quelle per la ristrutturazione, a patto che i lavori comincino prima dell’acquisto dei mobili (circolare 29/ E/2013). Farà fede la data della Scia, della comunicazione di inizio lavori o dell’invio alla Asl. Per l’attività libera basta una semplice autodichiarazione che certifichi la non necessità, in base al regolamento edilizio comunale, di provvedimento urbanistico.
Villette e condomìni
Fin qui si è parlato dei lavori all’interno delle singole unità abitative, cioè in case monofamiliari o nei singoli appartamenti dei condomìni. In realtà, anche gli interventi su parti comuni permettono di avere il bonus mobili – e c’è il vantaggio che in questo caso il 36-50% agevola anche la manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura – ma c’è una limitazione: i mobili devono arredare parti comuni (ad esempio, l’alloggio del portiere).
Questo vale anche per i “condomìni minimi”. Così, se in una villetta bifamiliare viene rifatto il tetto, i proprietari dei due alloggi non avranno il bonus mobili per arredare i singoli alloggi. Al contrario, se viene rifatto il tetto di un’abitazione monofamiliare, il proprietario ne potrà beneficiare. In tal caso, infatti, non esistono interventi su parti comuni differenti rispetto a quelli interni all’abitazione, e quindi è sufficiente che i lavori siano inquadrabili come manutenzione straordinaria (a prescindere dal fatto che siano eseguiti sulla parte esterna o interna del fabbricato).
Gli altri interventi
Oltre al recupero edilizio, ci sono altri due tipi di lavori che consentono di utilizzare il bonus mobili: 1 i lavori di ripristino di un immobile danneggiato da calamità; 1 i lavori di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperative edilizie che entro sei mesi dalla fine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
L’Agenzia ha chiarito che il bonus mobili non spetta in caso di realizzazione o acquisto box auto pertinenziali (circolare 11/ E/2014).