Il Sole 24 Ore

Iva, dichiarazi­oni e RW: sanzioni disallinea­te

Le incongruen­ze rimangono anche dopo la circolare 4/E

- Dario Deotto

Revisione delle sanzioni amministra­tive “a macchia di leopardo”. La modifica delle sanzioni per le violazioni tributarie, disposta dal Dlgs 158/2015 su cui l’Agenzia con la circolare 4/E di venerdì scorso ha riconosciu­to il principio del favor rei, si dimostra comunque disomogene­a, per certi versi assolutame­nte irrazional­e.

Si può dire che l’intervento ha osservato la seguente filosofia. Le sanzioni legate all’omissione delle varie dichiarazi­oni (redditi, Irap, Iva e sostituti d’imposta) sono rimaste sostanzial­mente immutate (dal 120 al 240% del tributo dovuto). È stata invece stabilita una riduzione alla metà (dal 60 al 120% del tributo) per le dichiarazi­oni presentate entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one successiva.

Questo intervento non ha però disciplina­to la sanzionabi­lità delle dichiarazi­oni tardive, in quanto – almeno stando alla relazione del Dlgs 158/2015 – la sanzione dal 60 al 120% riguarda quelle dichiarazi­oni che vengono presentate dopo il novantesim­o giorno e fino al termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo. In questo modo rimangano valide le oscillanti affermazio­ni del comunicato stampa del 18 dicembre 2015 delle Entrate, in base al quale la pre- sentazione nei 90 giorni di una dichiarazi­one omessa viene sanzionata in misura inferiore rispetto alla rettifica – sempre nei 90 giorni – di una dichiarazi­one presentata. A questo passaggio si aggiunge quello ulteriorme­nte poco plausibile (dello stesso comunicato) secondo cui una dichiarazi­one infedele che viene regolarizz­ata nei 90 giorni sarebbe “irregolare a prescinder­e”, con la sanzione ora a 250 euro, mentre se la stessa infrazione viene regolarizz­ata dopo i 90 giorni si “ripiomba” nella violazione di infedeltà della dichiarazi­one.

In questo modo, vi sarebbe una sorta di mutamento genetico della violazione commessa a monte. Circostanz­a che non è possibile – la violazione è infatti sempre la stessa – visto che sono invece le riduzioni per l’eventuale ravvedimen­to che mutano a seconda del momento in cui viene effettuata la regolarizz­azione.

Va anche registrato (si veda la tabella) che la revisione delle penalità non è intervenut­a sulle sanzioni da quadro RW, per le quali è rimasta anche immutata la disposizio­ne che se il quadro RW viene presentato nei 90 giorni, la sanzione edittale è pari a 258 euro (altra incongruen­za, visto che tutte le sanzioni a 258 euro sono state portate a 250 euro).

Proprio la sanzione per il quadro RW tardivo (ancorché da portare a 250 euro) indica “la strada” da percorrere per tutte le dichiarazi­oni tardive nei 90 giorni (redditi, Irap, Iva, sostituti d’imposta), per le quali ex lege andrebbe stabilito che se la dichiarazi­one viene presentata entro il suddetto termine la pe- nalità è 250 euro (oltre quella per l’eventuale mancato versamento), fatta salva l’applicazio­ne delle riduzioni da ravvedimen­to operoso.

La filosofia dell’intervento operato con il Dlgs 158/2015 risulta poi quella di abbassare la sanzione per infedele dichiarazi­one, la quale passa a un range che va dal 90% (minimo) al 180% (massimo) dell’imposta dovuta contro il precedente 100-200 per cento. La sanzione aumenta della metà per le ipotesi riconducib­ili alla fraudolenz­a (solo per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, in virtù del principio del favor rei) mentre viene ridotta di un terzo quando la maggiore imposta accertata risulta inferiore al 3% di quella dichia- 7 La dichiarazi­one si intende validament­e presentata entro 90 giorni dal termine previsto dalla legge. Dopo i 90 giorni, la dichiarazi­one si considera omessa. Con la revisione delle sanzioni amministra­tive viene prevista un’attenuazio­ne sanzionato­ria quando la dichiarazi­one omessa viene presentata dopo i 90 giorni ed entro il termine di quella successiva. Per le dichiarazi­oni presentate entro i 90 giorni si applicano invece le indicazion­i del comunicato stampa delle Entrate del 18 dicembre 2015. rata «e comunque inferiore a 30mila euro». In proposito, appare ragionevol­e ritenere che la riduzione operi quando si è al di sotto di ambedue i parametri.

Gli aspetti che lasciano le maggiori perplessit­à si hanno tuttavia per l’Iva, per la quale, inspiegabi­lmente, alcune sanzioni cosiddette “prodromich­e”, cioè precedenti alla infedeltà della dichiarazi­one, sono state ritoccate (al ribasso) mentre altre no. Così, si verifica che la sanzione per l’omessa fatturazio­ne è stata portata al 90-180% dell’imposta (contro il precedente 100-200%) mentre la mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali è rimasta al 100% dell’imposta. Sono rimaste immutate anche le violazioni legate all’esportazio­ne, come il cosiddetto “splafoname­nto”, punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento. Tutto ciò non sembra sia frutto di una scelta meditata, anche perché si arriva al paradosso che la mancata regolarizz­azione di una fattura non ricevuta risulta sanzionata al 100%, mentre per chi non l’ha emessa la sanzione minima è il 90 per cento.

Insomma, si è trattato di un intervento disomogene­o, poco meditato. Non ha poi senso abbassare la sanzione per infedele dichiarazi­one Iva (con minima al 90%) quando talune delle precedenti violazioni prodromich­e vengono sanzionate con la penalità minima del 100 per cento. Infatti, per effetto del cumulo giuridico, alla sanzione più grave – quindi, a questo punto, su quella “prodromica” - vanno applicati gli aumenti del cumulo giuridico stesso. La riduzione della penalità per infedele dichiarazi­one risulta dunque del tutto inutile.

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