Iva, dichiarazioni e RW: sanzioni disallineate
Le incongruenze rimangono anche dopo la circolare 4/E
Revisione delle sanzioni amministrative “a macchia di leopardo”. La modifica delle sanzioni per le violazioni tributarie, disposta dal Dlgs 158/2015 su cui l’Agenzia con la circolare 4/E di venerdì scorso ha riconosciuto il principio del favor rei, si dimostra comunque disomogenea, per certi versi assolutamente irrazionale.
Si può dire che l’intervento ha osservato la seguente filosofia. Le sanzioni legate all’omissione delle varie dichiarazioni (redditi, Irap, Iva e sostituti d’imposta) sono rimaste sostanzialmente immutate (dal 120 al 240% del tributo dovuto). È stata invece stabilita una riduzione alla metà (dal 60 al 120% del tributo) per le dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
Questo intervento non ha però disciplinato la sanzionabilità delle dichiarazioni tardive, in quanto – almeno stando alla relazione del Dlgs 158/2015 – la sanzione dal 60 al 120% riguarda quelle dichiarazioni che vengono presentate dopo il novantesimo giorno e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In questo modo rimangano valide le oscillanti affermazioni del comunicato stampa del 18 dicembre 2015 delle Entrate, in base al quale la pre- sentazione nei 90 giorni di una dichiarazione omessa viene sanzionata in misura inferiore rispetto alla rettifica – sempre nei 90 giorni – di una dichiarazione presentata. A questo passaggio si aggiunge quello ulteriormente poco plausibile (dello stesso comunicato) secondo cui una dichiarazione infedele che viene regolarizzata nei 90 giorni sarebbe “irregolare a prescindere”, con la sanzione ora a 250 euro, mentre se la stessa infrazione viene regolarizzata dopo i 90 giorni si “ripiomba” nella violazione di infedeltà della dichiarazione.
In questo modo, vi sarebbe una sorta di mutamento genetico della violazione commessa a monte. Circostanza che non è possibile – la violazione è infatti sempre la stessa – visto che sono invece le riduzioni per l’eventuale ravvedimento che mutano a seconda del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.
Va anche registrato (si veda la tabella) che la revisione delle penalità non è intervenuta sulle sanzioni da quadro RW, per le quali è rimasta anche immutata la disposizione che se il quadro RW viene presentato nei 90 giorni, la sanzione edittale è pari a 258 euro (altra incongruenza, visto che tutte le sanzioni a 258 euro sono state portate a 250 euro).
Proprio la sanzione per il quadro RW tardivo (ancorché da portare a 250 euro) indica “la strada” da percorrere per tutte le dichiarazioni tardive nei 90 giorni (redditi, Irap, Iva, sostituti d’imposta), per le quali ex lege andrebbe stabilito che se la dichiarazione viene presentata entro il suddetto termine la pe- nalità è 250 euro (oltre quella per l’eventuale mancato versamento), fatta salva l’applicazione delle riduzioni da ravvedimento operoso.
La filosofia dell’intervento operato con il Dlgs 158/2015 risulta poi quella di abbassare la sanzione per infedele dichiarazione, la quale passa a un range che va dal 90% (minimo) al 180% (massimo) dell’imposta dovuta contro il precedente 100-200 per cento. La sanzione aumenta della metà per le ipotesi riconducibili alla fraudolenza (solo per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, in virtù del principio del favor rei) mentre viene ridotta di un terzo quando la maggiore imposta accertata risulta inferiore al 3% di quella dichia- 7 La dichiarazione si intende validamente presentata entro 90 giorni dal termine previsto dalla legge. Dopo i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa. Con la revisione delle sanzioni amministrative viene prevista un’attenuazione sanzionatoria quando la dichiarazione omessa viene presentata dopo i 90 giorni ed entro il termine di quella successiva. Per le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni si applicano invece le indicazioni del comunicato stampa delle Entrate del 18 dicembre 2015. rata «e comunque inferiore a 30mila euro». In proposito, appare ragionevole ritenere che la riduzione operi quando si è al di sotto di ambedue i parametri.
Gli aspetti che lasciano le maggiori perplessità si hanno tuttavia per l’Iva, per la quale, inspiegabilmente, alcune sanzioni cosiddette “prodromiche”, cioè precedenti alla infedeltà della dichiarazione, sono state ritoccate (al ribasso) mentre altre no. Così, si verifica che la sanzione per l’omessa fatturazione è stata portata al 90-180% dell’imposta (contro il precedente 100-200%) mentre la mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali è rimasta al 100% dell’imposta. Sono rimaste immutate anche le violazioni legate all’esportazione, come il cosiddetto “splafonamento”, punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento. Tutto ciò non sembra sia frutto di una scelta meditata, anche perché si arriva al paradosso che la mancata regolarizzazione di una fattura non ricevuta risulta sanzionata al 100%, mentre per chi non l’ha emessa la sanzione minima è il 90 per cento.
Insomma, si è trattato di un intervento disomogeneo, poco meditato. Non ha poi senso abbassare la sanzione per infedele dichiarazione Iva (con minima al 90%) quando talune delle precedenti violazioni prodromiche vengono sanzionate con la penalità minima del 100 per cento. Infatti, per effetto del cumulo giuridico, alla sanzione più grave – quindi, a questo punto, su quella “prodromica” - vanno applicati gli aumenti del cumulo giuridico stesso. La riduzione della penalità per infedele dichiarazione risulta dunque del tutto inutile.