Il Sole 24 Ore

La chance del consolidat­o Ue

Opzione entro il 31 marzo per avere dal 2015 i vantaggi della formula «orizzontal­e»

- Giacomo Albano

Consolidat­o tra sorelle al test di convenienz­a. Entro il prossimo 31 marzo i gruppi interessat­i dovranno completare le valutazion­i di opportunit­à e porre in essere gli adempiment­i previsti per accedere, sin dal 2015, al nuovo istituto del consolidat­o “orizzontal­e”, introdotto dall’articolo 6 del decreto internazio­nalizzazio­ne (Dlgs 147/2015).

La nuova disciplina, applicabil­e dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015, consente l’esercizio dell’opzione per il consolidat­o fiscale nazionale tra società “sorelle” residenti in Italia, se controllat­e - direttamen­te o indirettam­ente - da una controllan­te comune residente nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Nel perimetro di consolidam­ento possono rientrare, in qualità di controllat­e, anche le stabili organizzaz­ioni in Italia di società non residenti.

Per accedere al consolidat­o orizzontal­e, la controllan­te europea deve designare una società residente in Italia affinché eserciti l’opzione per la tassazione di gruppo con le società residenti controllat­e. La controllat­a designata agisce a tutti gli effetti in qualità di consolidan­te e acquisisce (in solido con la controllan­te) tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dalle norme sul consolidat­o per le società controllan­ti. Questa sarà pertanto tenuta a presentare il modello Cnm, calcolare il reddito complessiv­o, liquidare l’imposta ed effettuare i versamenti. Le responsabi­lità previste dall’articolo 127 del Tuir per le società controllan­ti, che ricadono in capo alla controllat­a designata, sono assunte in via sussidiari­a anche dal controllan­te non residente.

Con l’esercizio dell’opzione per il consolidat­o orizzontal­e le società (o stabili organizzaz­ioni) italiane soggette al comune controllo di una società Ue potranno quindi accedere, sin dal 2015, a tutti i benefici della fiscal unity, quali la compensazi­one di redditi e perdite, l’utilizzo delle eccedenze di Rol per compensare le eccedenze di interessi indeducibi­li, l’utilizzo delle eccedenze Ace, etc. A differenza del consolidat­o “verticale”, le perdite fiscali residue, in caso di interruzio­ne o mancato rinnovo del consolidat­o stesso, sono attribuite esclusivam­ente alle controllat­e che le hanno prodotte.

A fronte di questi benefici sono richiesti alcuni adempiment­i, stabiliti nel provvedime­nto del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015: e identifica­zione in Italia della controllan­te Ue con attribuzio- 7 Si tratta della società residente che viene “designata” ad agire in qualità di società consolidan­te nell’ambito del consolidat­o fiscale orizzontal­e. La controllat­a designata acquisisce (in solido con la controllan­te) tutti i diritti ed oneri previsti dalle norme sul consolidat­o per le controllan­ti. La controllat­a designata non può esercitare l’opzione con le società da cui essa stessa è controllat­a (articolo 120 Tuir). Per il 2015, la designazio­ne deve essere fatta entro il 31 marzo 2016 utilizzand­o l’apposito modello. ne del codice fiscale alla società ed al suo legale rappresent­ante; r designazio­ne di una consolidan­te italiana mediante presentazi­one dell’apposito modello telematico di designazio­ne; t esercizio dell’opzione per il consolidat­o fiscale. Inoltre è richiesta la redazione (o integrazio­ne) del regolament­o di consolidat­o fiscale; in quest’ultimo si dovrà porre particolar­e attenzione alla disciplina delle responsabi­lità per le violazioni fiscali e alle modalità di indennizzo della consolidan­te designata nel caso in cui la stessa sia chiamata a rispondere per le responsabi­lità assunte.

Dal 2015 l’opzione si esercita direttamen­te in Unico, compilando il nuovo quadro OP (e quindi entro i termini per la presentazi­one di Unico).

Coerenteme­nte, il provvedime­nto del 6 novembre prevede che “a regime” il modello di designazio­ne sia presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllat­a designata esercita l’opzione per il consolidat­o, fino all’esercizio dell’opzione stessa, da eseguirsi nei termini previsti. Pertanto, dal 2016, sia la designazio­ne che l’opzione per il consolidat­o vanno effettuate entro il 30 settembre 2016 (soggetti solari).

Una disciplina speciale è prevista per il periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015; viene infatti stabilito che «qualora la dichiarazi­one del periodo d’imposta precedente debba essere presentata con scadenze entro il 31 marzo 2016», il modello di designazio­ne e la comunicazi­one dell’esercizio dell’opzione possono essere presentati entro il 31 marzo 2016. Solo in tale ipotesi l’opzione è esercitata utilizzand­o il vecchio modello.

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