La chance del consolidato Ue
Opzione entro il 31 marzo per avere dal 2015 i vantaggi della formula «orizzontale»
Consolidato tra sorelle al test di convenienza. Entro il prossimo 31 marzo i gruppi interessati dovranno completare le valutazioni di opportunità e porre in essere gli adempimenti previsti per accedere, sin dal 2015, al nuovo istituto del consolidato “orizzontale”, introdotto dall’articolo 6 del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015).
La nuova disciplina, applicabile dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015, consente l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale tra società “sorelle” residenti in Italia, se controllate - direttamente o indirettamente - da una controllante comune residente nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Nel perimetro di consolidamento possono rientrare, in qualità di controllate, anche le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti.
Per accedere al consolidato orizzontale, la controllante europea deve designare una società residente in Italia affinché eserciti l’opzione per la tassazione di gruppo con le società residenti controllate. La controllata designata agisce a tutti gli effetti in qualità di consolidante e acquisisce (in solido con la controllante) tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dalle norme sul consolidato per le società controllanti. Questa sarà pertanto tenuta a presentare il modello Cnm, calcolare il reddito complessivo, liquidare l’imposta ed effettuare i versamenti. Le responsabilità previste dall’articolo 127 del Tuir per le società controllanti, che ricadono in capo alla controllata designata, sono assunte in via sussidiaria anche dal controllante non residente.
Con l’esercizio dell’opzione per il consolidato orizzontale le società (o stabili organizzazioni) italiane soggette al comune controllo di una società Ue potranno quindi accedere, sin dal 2015, a tutti i benefici della fiscal unity, quali la compensazione di redditi e perdite, l’utilizzo delle eccedenze di Rol per compensare le eccedenze di interessi indeducibili, l’utilizzo delle eccedenze Ace, etc. A differenza del consolidato “verticale”, le perdite fiscali residue, in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato stesso, sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte.
A fronte di questi benefici sono richiesti alcuni adempimenti, stabiliti nel provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015: e identificazione in Italia della controllante Ue con attribuzio- 7 Si tratta della società residente che viene “designata” ad agire in qualità di società consolidante nell’ambito del consolidato fiscale orizzontale. La controllata designata acquisisce (in solido con la controllante) tutti i diritti ed oneri previsti dalle norme sul consolidato per le controllanti. La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui essa stessa è controllata (articolo 120 Tuir). Per il 2015, la designazione deve essere fatta entro il 31 marzo 2016 utilizzando l’apposito modello. ne del codice fiscale alla società ed al suo legale rappresentante; r designazione di una consolidante italiana mediante presentazione dell’apposito modello telematico di designazione; t esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale. Inoltre è richiesta la redazione (o integrazione) del regolamento di consolidato fiscale; in quest’ultimo si dovrà porre particolare attenzione alla disciplina delle responsabilità per le violazioni fiscali e alle modalità di indennizzo della consolidante designata nel caso in cui la stessa sia chiamata a rispondere per le responsabilità assunte.
Dal 2015 l’opzione si esercita direttamente in Unico, compilando il nuovo quadro OP (e quindi entro i termini per la presentazione di Unico).
Coerentemente, il provvedimento del 6 novembre prevede che “a regime” il modello di designazione sia presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato, fino all’esercizio dell’opzione stessa, da eseguirsi nei termini previsti. Pertanto, dal 2016, sia la designazione che l’opzione per il consolidato vanno effettuate entro il 30 settembre 2016 (soggetti solari).
Una disciplina speciale è prevista per il periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015; viene infatti stabilito che «qualora la dichiarazione del periodo d’imposta precedente debba essere presentata con scadenze entro il 31 marzo 2016», il modello di designazione e la comunicazione dell’esercizio dell’opzione possono essere presentati entro il 31 marzo 2016. Solo in tale ipotesi l’opzione è esercitata utilizzando il vecchio modello.