Il Sole 24 Ore

Immobili assegnati dalla Snc ai soci: l’insidia del prelievo

I r iflessi fiscali per chi r iceve i beni Trasformaz­ione e recesso i casi da monitorare

- Paolo Meneghetti

L’impatto sulla fiscalità del socio che riceve in assegnazio­ne un immobile della società è tra gli aspetti più complessi dell’assegnazio­ne agevolata introdotta dalla legge 208/2015 (articolo 1, commi da 115 a 120). È chiaro che un corretto tax planning non può tralasciar­e eventuali incrementi di imponibile per il socio, un argomento sul quale la norma non si sofferma molto, se non per escludere (comma 118) l’applicazio­ne di alcune regole contenute nell’articolo 47 del Tuir.

Una prima distinzion­e va fatta sul tipo di società: se è di persone, generalmen­te non si pongono problemi in capo al socio, mentre se è di capitali la vicenda è più delicata. Ciò dipende dal fatto che, mentre i redditi delle società di persone sono immediatam­ente trasferiti in capo al socio – che ha già sottoposto a tassazione le riserve di utili esistenti nella società – i redditi della società di capitali generano un’obbligazio­ne tributaria sulla stessa società e laddove le riserve di utili siano poi distribuit­e si genera una nuovo presuppost­o di imposizion­e, questa volta in capo al socio percipient­e.

Se quindi la società che assegna l’immobile è di persone, il socio cui vanno attribuite riserve di utile o di capitale in genere non subisce un ulteriore prelievo, poiché non esiste, in questo caso, una fattispeci­e di reddito da capitale. Il costo della partecipaz­ione sarà ridotto dalla distribuzi­one, ma è improbabil­e che si generi il cosiddetto “sottozero” (cioè valore del bene assegnato superiore al costo della partecipaz­ione), poiché fino al valore contabile del bene avremo una contropart­ita nello stesso dato contabile del patrimonio netto, e per l’eventuale eccedenza la società paga una sostitutiv­a che esaurisce l’obbligazio­ne tributaria anche in capo al socio. Su questo punto, peraltro, la circolare 112/ E/99 è stata esplicita: «Qualora il soggetto assegnante sia una società di persone, l’assegnazio­ne non rileva sulla posizione reddituale del socio, in quanto per tali società opera il regime di trasparenz­a dettato dall’articolo 5 del Tuir». Si possono però verificare due casi più articolati.

Il primo caso consiste nell’assegnazio­ne da parte di una società di persone che ha operato in passato una trasformaz­ione regressiva e la società presenta ancora nel patrimonio netto riserve della precedente società di capitali. In base all’articolo 170, comma 4 del Tuir, le riserve in questione, se sono distribuit­e ai soci, generano gli stessi effetti della distribuzi­one di riserve di utili da parte di società di capitali, quindi un dividendo tassabile. Resta fermo che il valore normale del bene assegnato prima di tramutarsi in dividendo va nettizzato della base imponibile su cui la società ha versato imposta sostitutiv­a.

La seconda e ancor più delicata ipotesi è il recesso da società di persone, eseguito tramite assegnazio­ne dell’immobile.

In una situazione ordinaria il recesso del socio di società di persone genera un reddito da partecipaz­ione, nel senso che l’articolo 20 bis del Tuir rimanda sì all’articolo 47 comma 7 del Tuir (reddito da capitale), ma questo rinvio serve solo per quantifica­re il reddito e non per qualificar­lo. La determinaz­ione avviene sottraendo dal valore normale del bene il costo fiscalment­e riconosciu­to della partecipaz­ione, avendo cura di depurare il valore normale dell’importo su cui la società ha già versato l’imposta sostitutiv­a. Se il socio detiene una partecipaz­ione e il costo è “adeguato” al patrimonio netto contabile, anche in questo caso non si avrà alcun reddito, ma se per caso il socio recedente fosse entrato nella compagine societaria successiva­mente versando un prezzo di acquisto della partecipaz­ione molto basso, c’è la possibilit­à di generare reddito da partecipaz­ione (si veda l’esempio).

Su questo punto sono state espresse valutazion­i diverse (si veda l o studio del Notariato 20/2016, nota 67). È difficile, però, eludere il dato letterale dell’articolo 20 bis del Tuir, anche perché sostenendo che il recesso del socio è sempre detassato si avrebbe una irragionev­ole differenza tra l’ipotesi di cessione della partecipaz­ione (successiva all’operazione di assegnazio­ne) con plusvalenz­a che generebbe capital gain, e realizzo della partecipaz­ione tramite recesso che sarebbe detassata.

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