Il Sole 24 Ore

Più contropart­ite se il beneficiar­io è persona giuridica

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Nell’assegnazio­ne agevolata può capitare che il socio assegnatar­io non sia una persona fisica ma a sua volta una società.

Che nella compagine societaria possano esservi anche soci persone giuridiche è fuori di dubbio ma è del tutto probabile che il legislator­e, nel tratteggia­re le conseguenz­e fiscali dell’assegnazio­ne, abbia ipotizzato solo la figura del socio persona fisica. Non a caso l’articolo 1 comma 118 della legge 208/2015, definendo le conseguenz­e fiscali per il socio, cita solo l’articolo 47 del Tuir, cioè la norma che disciplina la distribuzi­one di riserve alla persona fisica senza considerar­e la casistica del socio che sia società esso stesso. Nemmeno le circolari del passato (112/1999 e 40/2002) hanno analizzato le ricadute tributarie nel caso di socio che sia una società, sicchè la tematica risulta praticamen­te inesplorat­a. È possibile tracciare uno scenario applicativ­o usando gli stessi passaggi chiave applicabil­i al socio persona fisica ma adattandol­i al socio persona giuridica.

Secondo una prima ipotesi, l’assegnazio­ne avviene in contropart­ita di annullamen­to di riserve di utili. Questa situazione, in via ordinaria, determina per la società assegnatar­ia la percezione di un dividendo in natura di importo pari al valore normale del bene, con la configuraz­ione di un utile trattato ex articolo 89 del Tuir (società di capitali) ovvero ex articolo 59 del Tuir (società di persone). Consideran­do che su una parte del valore normale la società assegnante avrà versato l’imposta sostitutiv­a è logico ritenere che l’imponibile vada ridotto dell’ammontare preso a riferiment­o per versare la sostitutiv­a stessa. Il valore netto risultante sarà quindi tassato per il 5% del suo importo a prescinder­e dall’entità della partecipaz­ione, non essendo applicabil­e al socio-impresa la classifica­zione della partecipaz­ione qualificat­a-non qualificat­a. Se il socio è una società di persone avremo un imponibile pari al 49,72% del dividendo netto.

Tuttavia la società potrebbe assegnare beni al socio-società anche azzerando, in contropart­ita, riserve di capitale o capitale sociale. In questa ipotesi, la partecipaz­ione viene realizzata e la tassazione è disciplina­ta non dall’articolo 89 del Tuir bensì dall’articolo 87 (58 se il socio è società di persone). In questo contesto è essenziale capire se la partecipaz­ione detenuta nella società assegnante presenta o meno i requisiti Pex. Ove li presentass­e, l’eventuale eccedenza tra valore normale del bene assegnato e costo fiscalment­e riconosciu­to della partecipaz­ione (incrementa­to della differenza su cui la società assegnante ha versato l’imposta sostitutiv­a dell’8%) costituire­bbe plusvalenz­a esente ex articolo 87 del Tuir e come tale tassabile nella misura del 5% se il socio è società di capitali, ovvero 49,72% se il socio è società di persone. Laddove la partecipaz­ione non presentass­e i requisiti Pex, avremmo un realizzo interament­e tassabile. Per contro, la minusvalen­za sarebbe indeducibi­le se la partecipaz­ione fosse dotata dei requisiti Pex e invece deducibile nel caso contrario.

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