Più contropartite se il beneficiario è persona giuridica
Nell’assegnazione agevolata può capitare che il socio assegnatario non sia una persona fisica ma a sua volta una società.
Che nella compagine societaria possano esservi anche soci persone giuridiche è fuori di dubbio ma è del tutto probabile che il legislatore, nel tratteggiare le conseguenze fiscali dell’assegnazione, abbia ipotizzato solo la figura del socio persona fisica. Non a caso l’articolo 1 comma 118 della legge 208/2015, definendo le conseguenze fiscali per il socio, cita solo l’articolo 47 del Tuir, cioè la norma che disciplina la distribuzione di riserve alla persona fisica senza considerare la casistica del socio che sia società esso stesso. Nemmeno le circolari del passato (112/1999 e 40/2002) hanno analizzato le ricadute tributarie nel caso di socio che sia una società, sicchè la tematica risulta praticamente inesplorata. È possibile tracciare uno scenario applicativo usando gli stessi passaggi chiave applicabili al socio persona fisica ma adattandoli al socio persona giuridica.
Secondo una prima ipotesi, l’assegnazione avviene in contropartita di annullamento di riserve di utili. Questa situazione, in via ordinaria, determina per la società assegnataria la percezione di un dividendo in natura di importo pari al valore normale del bene, con la configurazione di un utile trattato ex articolo 89 del Tuir (società di capitali) ovvero ex articolo 59 del Tuir (società di persone). Considerando che su una parte del valore normale la società assegnante avrà versato l’imposta sostitutiva è logico ritenere che l’imponibile vada ridotto dell’ammontare preso a riferimento per versare la sostitutiva stessa. Il valore netto risultante sarà quindi tassato per il 5% del suo importo a prescindere dall’entità della partecipazione, non essendo applicabile al socio-impresa la classificazione della partecipazione qualificata-non qualificata. Se il socio è una società di persone avremo un imponibile pari al 49,72% del dividendo netto.
Tuttavia la società potrebbe assegnare beni al socio-società anche azzerando, in contropartita, riserve di capitale o capitale sociale. In questa ipotesi, la partecipazione viene realizzata e la tassazione è disciplinata non dall’articolo 89 del Tuir bensì dall’articolo 87 (58 se il socio è società di persone). In questo contesto è essenziale capire se la partecipazione detenuta nella società assegnante presenta o meno i requisiti Pex. Ove li presentasse, l’eventuale eccedenza tra valore normale del bene assegnato e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (incrementato della differenza su cui la società assegnante ha versato l’imposta sostitutiva dell’8%) costituirebbe plusvalenza esente ex articolo 87 del Tuir e come tale tassabile nella misura del 5% se il socio è società di capitali, ovvero 49,72% se il socio è società di persone. Laddove la partecipazione non presentasse i requisiti Pex, avremmo un realizzo interamente tassabile. Per contro, la minusvalenza sarebbe indeducibile se la partecipazione fosse dotata dei requisiti Pex e invece deducibile nel caso contrario.