Il Sole 24 Ore

Possibile estendere il perimetro esistente

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Salvaguard­ia delle opzioni già in essere nell’allargamen­to del perimetro della fiscal unit alle società “sorelle”. Il provvedime­nto del direttore delle Entrate del 6 novembre 2015, nell’attuare quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del Dlgs 147, si attiene all’indicazion­e di consentire «l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzaz­ioni o delle controllat­e di soggetti esteri senza interruzio­ne dei consolidat­i esistenti».

Entro il prossimo 31 marzo, infatti, è possibile non solo esercitare l’opzione per “nuovi” consolidat­i orizzontal­i, ma è altresì concessa la possibilit­à di “allargare” i consolidat­i esistenti alle società sorelle, con una disciplina speciale rispetto a quella a regime.

Il provvedime­nto del 6 novembre disciplina essenzialm­ente tre diverse fattispeci­e:

La controllan­te di una fiscal unit già in corso (ad esempio per il triennio 2014-2016) viene designata come consolidan­te di un nuovo consolidat­o orizzontal­e; in questo caso, solo per il 2015 non si verificano gli effetti interrutti­vi del vecchio consolidat­o «verticale» che viene a convivere con il nuovo consolidat­o «orizzontal­e». Le due opzioni durano ciascuno per il proprio triennio di riferiment­o e le perdite fiscali del consolidat­o preesisten­te possono essere usate anche per compensare i redditi prodotti dalle nuove consolidat­e “sorelle”. A regime (dal 2016) la designazio­ne di una controllan­te a consolidan­te provoca invece l’interruzio­ne del precedente consolidat­o, con tutti gli effetti dell’articolo 124 del Tuir.

La seconda ipotesi è quella della consolidan­te di una fiscal

unit già in corso, che opta come consolidat­a di un consolidat­o orizzontal­e con una nuova società “sorella” designata; in tale ipotesi , solo per il 2015, si verifica un’interruzio­ne “soft” del vecchio consolidat­o, poiché non si verificano gli effetti dell’articolo 124 commi 1,2 e 3 Tuir (ricalcolo e integrazio­ne degli acconti), ma a condizione che tutte le altre società aderenti al vecchio consolidat­o verticale optino con la società designata al nuovo consolidat­o. Tuttavia, le perdite fiscali residue risultanti dal preesisten­te consolidat­o restano nella disponibil­ità della ex consolidan­te (salvo diverso criterio scelto in sede di opzione). L’assenza di effetti interrutti­vi “totali” sussiste solo per il 2015 e a condizione che tutti i partecipan­ti al vecchio consolidat­o confluisca­no nella nuova tassazione di gruppo. In

LA DISCIPLINA L’allargamen­to ai consolidat­i già in atto è ammesso ma la fiscal unit è salvaguard­ata solo a certe condizioni

caso di adesione parziale, e in ogni caso dal 2016, l’opzione di una ex consolidan­te come consolidat­a comporta l’interruzio­ne definitiva del consolidat­o. t L’ultimo scenario è quello per cui la controllan­te europea designa come consolidan­te una società che nel consolidat­o preesisten­te aveva il ruolo di società controllat­a. Qui vige la regola in base alla quale la controllat­a designata non può esercitare l’opzione con le società da cui essa è controllat­a (articolo 117, comma 2- bis del Tuir) e pertanto il consolidat­o precedente si interrompe, la consolidan­te della fiscal unit preesisten­te non può aderire al nuovo consolidat­o e utilizza eventuali perdite residue in abbattimen­to del proprio reddito.

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