Possibile estendere il perimetro esistente
Salvaguardia delle opzioni già in essere nell’allargamento del perimetro della fiscal unit alle società “sorelle”. Il provvedimento del direttore delle Entrate del 6 novembre 2015, nell’attuare quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del Dlgs 147, si attiene all’indicazione di consentire «l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti».
Entro il prossimo 31 marzo, infatti, è possibile non solo esercitare l’opzione per “nuovi” consolidati orizzontali, ma è altresì concessa la possibilità di “allargare” i consolidati esistenti alle società sorelle, con una disciplina speciale rispetto a quella a regime.
Il provvedimento del 6 novembre disciplina essenzialmente tre diverse fattispecie:
La controllante di una fiscal unit già in corso (ad esempio per il triennio 2014-2016) viene designata come consolidante di un nuovo consolidato orizzontale; in questo caso, solo per il 2015 non si verificano gli effetti interruttivi del vecchio consolidato «verticale» che viene a convivere con il nuovo consolidato «orizzontale». Le due opzioni durano ciascuno per il proprio triennio di riferimento e le perdite fiscali del consolidato preesistente possono essere usate anche per compensare i redditi prodotti dalle nuove consolidate “sorelle”. A regime (dal 2016) la designazione di una controllante a consolidante provoca invece l’interruzione del precedente consolidato, con tutti gli effetti dell’articolo 124 del Tuir.
La seconda ipotesi è quella della consolidante di una fiscal
unit già in corso, che opta come consolidata di un consolidato orizzontale con una nuova società “sorella” designata; in tale ipotesi , solo per il 2015, si verifica un’interruzione “soft” del vecchio consolidato, poiché non si verificano gli effetti dell’articolo 124 commi 1,2 e 3 Tuir (ricalcolo e integrazione degli acconti), ma a condizione che tutte le altre società aderenti al vecchio consolidato verticale optino con la società designata al nuovo consolidato. Tuttavia, le perdite fiscali residue risultanti dal preesistente consolidato restano nella disponibilità della ex consolidante (salvo diverso criterio scelto in sede di opzione). L’assenza di effetti interruttivi “totali” sussiste solo per il 2015 e a condizione che tutti i partecipanti al vecchio consolidato confluiscano nella nuova tassazione di gruppo. In
LA DISCIPLINA L’allargamento ai consolidati già in atto è ammesso ma la fiscal unit è salvaguardata solo a certe condizioni
caso di adesione parziale, e in ogni caso dal 2016, l’opzione di una ex consolidante come consolidata comporta l’interruzione definitiva del consolidato. t L’ultimo scenario è quello per cui la controllante europea designa come consolidante una società che nel consolidato preesistente aveva il ruolo di società controllata. Qui vige la regola in base alla quale la controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui essa è controllata (articolo 117, comma 2- bis del Tuir) e pertanto il consolidato precedente si interrompe, la consolidante della fiscal unit preesistente non può aderire al nuovo consolidato e utilizza eventuali perdite residue in abbattimento del proprio reddito.