Sanità, esenti da Iva le «in house»
La Ctr Lombardia affronta il caso dei servizi di un’azienda costituita da un Comune e da una Comunità montana La società a controllo pubblico che svolge anche attività a scopo di lucro non perde il beneficio
pL’esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali si applica anche alle cosiddette società in house providing che siano costituite per il soddisfacimento di interessi pubblici assistenziali. A tal proposito, a nulla rileva che l’ente svolga anche altre attività a scopo di lucro. Ad affermarlo è la Ctr di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 1017/67/16 del 22 febbraio 2016 (presidente Montanari, relatore Vicini).
Una Srl aveva ricevuto un accertamento con cui l’Agenzia contestava la mancata applicazione dell’Iva su operazioni imponibili, effettuate invece in regime di esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 27-ter, del Dpr 633/72.
In particolare, tale norma prevede che sono esenti da Iva, tra le altre, le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese da organismi di diritto pubblico. La società contribuente, ritenendo di possedere i requisiti prescritti dalla norma aveva beneficiato di tale esenzione, censurata però dall’ufficio.
Avverso l’atto impositivo veniva presentato ricorso in Ctp che lo accoglieva.
I giudici di primo grado rilevavano che la norma dispone l’esenzione per prestazioni sociosanitarie ed assistenziali non solo ad opera di organismi di diritto pubblico, ma anche di altri organismi cui lo Stato riconosce caratteri e finalità sociali, comprese le società di capitali se interamente possedute da enti pubblici. Nella specie, si trattava di una società in house, costituita da un Comune e da una Comunità montana, unici soci che esercitano su di essa controllo gestionale e finanziario. Aveva inoltre ad oggetto la gestione di servizi assistenziali riferiti ai bisogni della persona e della famiglia.
L’Agenzia proponeva appello sostenendo che il predetto articolo 10 contiene un’elencazione tassativa dei soggetti che possono godere dell’esenzione, che non comprende società di capitali che svolgano prestazioni di tipo assistenziale.
La Ctr ha respinto il gravame, ricordando che la norma tributaria ricomprende tra i soggetti esenti gli organismi di diritto pubblico, intesi ai sensi della Direttiva Ue 92/50 come «qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale».
Successivamente, la legislazione italiana di recepimento aveva qualificato gli organismi di diritto pubblico come qualunque ente dotato di personalità giuridica, sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza della nomina degli organi, ed istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale. La definizione era stata confermata anche dal Dlgs 163/2003, Codice degli appalti, applicabile in materia tributaria.
Inoltre, la Corte di giustizia Ue (sentenza 15/5/2003, causa C214/2000) ha precisato che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico pur rivestendo Per si intende la fattispecie nella quale, per la gestione di un servizio, una pubblica amministrazione si avvale di una società esterna che però presenti caratteristiche tali da poter essere qualificata come una derivazione o una longa manus dell’ente stesso. In particolare, deve trattarsi di società a totale (o quasi) partecipazione pubblica, che realizzino la parte più importante della propria attività a favore dell’amministrazione committente e che siano controllate amministrativamente dalla Pa. una forma di diritto privato, poiché rileva l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di bisogni collettivi.
Nella specie, la società rispettava i requisiti richiesti dalla norma: personalità giuridica, dominanza pubblica, nonché la costituzione per il soddisfacimento di interessi pubblici.
Inoltre, la Ctr specifica che non preclude il beneficio dell’esenzione Iva il fatto che la società abbia emesso anche fatture nei confronti di terzi: è indifferente, oltre allo scopo assistenziale generale, che l’ente svolga anche altre attività a scopo di lucro (Corte Ue, causa C-393/06).
I REQUISITI Per i giudici tributari contano l’effettiva realtà interna dell’ente e la finalizzazione al soddisfacimento di bisogni collettivi