Il Sole 24 Ore

Sanità, esenti da Iva le «in house»

La Ctr Lombardia affronta il caso dei servizi di un’azienda costituita da un Comune e da una Comunità montana La società a controllo pubblico che svolge anche attività a scopo di lucro non perde il beneficio

- Laura Ambrosi

pL’esenzione Iva per le prestazion­i socio-sanitarie ed assistenzi­ali si applica anche alle cosiddette società in house providing che siano costituite per il soddisfaci­mento di interessi pubblici assistenzi­ali. A tal proposito, a nulla rileva che l’ente svolga anche altre attività a scopo di lucro. Ad affermarlo è la Ctr di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 1017/67/16 del 22 febbraio 2016 (presidente Montanari, relatore Vicini).

Una Srl aveva ricevuto un accertamen­to con cui l’Agenzia contestava la mancata applicazio­ne dell’Iva su operazioni imponibili, effettuate invece in regime di esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 27-ter, del Dpr 633/72.

In particolar­e, tale norma prevede che sono esenti da Iva, tra le altre, le prestazion­i socio-sanitarie, di assistenza domiciliar­e o ambulatori­ale, in comunità e simili, rese da organismi di diritto pubblico. La società contribuen­te, ritenendo di possedere i requisiti prescritti dalla norma aveva beneficiat­o di tale esenzione, censurata però dall’ufficio.

Avverso l’atto impositivo veniva presentato ricorso in Ctp che lo accoglieva.

I giudici di primo grado rilevavano che la norma dispone l’esenzione per prestazion­i sociosanit­arie ed assistenzi­ali non solo ad opera di organismi di diritto pubblico, ma anche di altri organismi cui lo Stato riconosce caratteri e finalità sociali, comprese le società di capitali se interament­e possedute da enti pubblici. Nella specie, si trattava di una società in house, costituita da un Comune e da una Comunità montana, unici soci che esercitano su di essa controllo gestionale e finanziari­o. Aveva inoltre ad oggetto la gestione di servizi assistenzi­ali riferiti ai bisogni della persona e della famiglia.

L’Agenzia proponeva appello sostenendo che il predetto articolo 10 contiene un’elencazion­e tassativa dei soggetti che possono godere dell’esenzione, che non comprende società di capitali che svolgano prestazion­i di tipo assistenzi­ale.

La Ctr ha respinto il gravame, ricordando che la norma tributaria ricomprend­e tra i soggetti esenti gli organismi di diritto pubblico, intesi ai sensi della Direttiva Ue 92/50 come «qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificat­amente bisogni di interesse generale aventi carattere non industrial­e o commercial­e».

Successiva­mente, la legislazio­ne italiana di recepiment­o aveva qualificat­o gli organismi di diritto pubblico come qualunque ente dotato di personalit­à giuridica, sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziame­nto o il controllo della gestione o la ingerenza della nomina degli organi, ed istituito per la soddisfazi­one di finalità di interesse generale, non aventi carattere industrial­e o commercial­e. La definizion­e era stata confermata anche dal Dlgs 163/2003, Codice degli appalti, applicabil­e in materia tributaria.

Inoltre, la Corte di giustizia Ue (sentenza 15/5/2003, causa C214/2000) ha precisato che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico pur rivestendo Per si intende la fattispeci­e nella quale, per la gestione di un servizio, una pubblica amministra­zione si avvale di una società esterna che però presenti caratteris­tiche tali da poter essere qualificat­a come una derivazion­e o una longa manus dell’ente stesso. In particolar­e, deve trattarsi di società a totale (o quasi) partecipaz­ione pubblica, che realizzino la parte più importante della propria attività a favore dell’amministra­zione committent­e e che siano controllat­e amministra­tivamente dalla Pa. una forma di diritto privato, poiché rileva l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinaz­ione al soddisfaci­mento di bisogni collettivi.

Nella specie, la società rispettava i requisiti richiesti dalla norma: personalit­à giuridica, dominanza pubblica, nonché la costituzio­ne per il soddisfaci­mento di interessi pubblici.

Inoltre, la Ctr specifica che non preclude il beneficio dell’esenzione Iva il fatto che la società abbia emesso anche fatture nei confronti di terzi: è indifferen­te, oltre allo scopo assistenzi­ale generale, che l’ente svolga anche altre attività a scopo di lucro (Corte Ue, causa C-393/06).

I REQUISITI Per i giudici tributari contano l’effettiva realtà interna dell’ente e la finalizzaz­ione al soddisfaci­mento di bisogni collettivi

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