Il Sole 24 Ore

Nel rito tributario vietate le notifiche via Pec

- Sara Mecca

pE sclusa nel processo tributario la possibilit­à per l’avvocato di notificare atti all’Agenzia a mezzo Pec. Ad affermarlo è la Ctr di Bologna, con la sentenza 2065/01/15 del 21 ottobre 2015 (presidente Lamberti, relatore Trerè).

Un contribuen­te presentava ricorso innanzi la Ctp avverso un diniego di rimborso Irpef, trattenuta sulla pensione privilegia­ta per infermità dipendente da causa di servizio. La Ctp accoglieva il ricorso, ritenendo che le pensioni privilegia­te fos- sero equiparabi­li a quelle di guerra, e dunque esenti dal pagamento dell’imposta.

L’Agenzia proponeva appello ed il contribuen­te, costituend­osi in giudizio, eccepiva preliminar­mente l’inammissib­ilità per decadenza dei termini di impugnazio­ne.

La sentenza della Ctp era stata, infatti, notificata dal difensore all’ufficio a mezzo Pec in data 20 novembre 2014; l’appello a sua volta era stato notificato dall’Agenzia in data 26 gennaio 2015. Era, dunque, spirato il termine breve previsto dalla legge (60 giorni) per proporre impugnazio­ne.

La Ctr di Bologna ha accolto l’appello dell’Agenzia, rigettando la preliminar­e eccezione di inammissib­ilità.

Il collegio ha ritenuto che la notifica della sentenza all’ufficio era da ritenersi illegittim­a poiché effettuata a mezzo Pec, strumento non contemplat­o per le notifiche nel processo tributario. In particolar­e, il difensore aveva utilizzato la notificazi­one riservata agli avvocati dalla legge 53/1994, secondo la quale al legale, munito di apposita autorizzaz­ione del consiglio dell’Ordine, è consentito di notificare atti in materia civile, amministra­tiva e stragiudiz­iale non solo tramite il servizio postale, ma anche a mezzo Pec.

Tuttavia, dal tenore testuale della norma, tale procedura di notifica non è applicabil­e al processo tributario.

I giudici bolognesi hanno richiamato, a sostegno della loro tesi, una sentenza della Ctr di Benevento (n. 395/2013) la quale aveva affermato che nel rito tributario sono previste attualment­e solo le notifiche di atti di cancelleri­a via Pec, mentre non esi- ste nessun decreto ministeria­le che consente l’utilizzo della posta elettronic­a per gli atti di parte.

La Cassazione, sul punto, con l’ordinanza 6811/2011, aveva precisato che in tema di contenzios­o tributario la notifica a mezzo posta equivale in tutto e per tutto a quella effettuata con ufficiale giudiziari­o. Tuttavia, tale pronuncia si riferiva esclusivam­ente alle raccomanda­te a/r e non alle missive tramite Pec, introdotte solo nel 2013.

Peraltro, eventuali dubbi in proposito, sono stati in ogni caso risolti con l’articolo 46, comma 2, del Dl 90/2014 il quale, in estrema sintesi, dispone che le norme tecniche previste per il processo civile telematico non possono applicarsi al processo amministra­tivo, nel quale va ricompreso anche quello tributario. Per quest’ultimo, infatti, l’uso della telematica è consentito con regole tecniche ad hoc, la cui attuazione dipende dall’emanazione di appositi decreti ministeria­li.

Respinta l’eccezione preliminar­e, la Ctr nel merito ha affermato che le pensioni privilegia­te non possono considerar­si equiparate a quelle di guerra e, dunque, non sono esenti da Irpef.

Da qui l’accoglimen­to integrale del ricorso del fisco.

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