Il «raddoppio» è giustificato solo se è prevista la denuncia
pLa notifica di un avviso di accertamento oltre i termini ordinari è subordinata alla verifica del legittimo utilizzo di questo maggior termine da parte dell’amministrazione finanziaria, e ciò è possibile attraverso il controllo dell’effettiva sussistenza dell’obbligo di denuncia penale da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio. È il principio affermato dalla Ctp di Brescia nella sentenza 51/5/2016 depositata il 13 gennaio scorso (presidente Macca, relatore Fracascio).
Nel caso specifico, nel 2015 l’agenzia delle Entrate notificava a una società un atto impositivo relativo all’anno 2006 con cui veniva contestata, ai fi- ni Iva, l’indebita detrazione dell’imposta, perché riferita a una presunta operazione soggettivamente inesistente. La società resisteva in giudizio e contestava, oltre al difetto di prova sulla pretesa erariale avanzata, l’intervenuta decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo, ritenendo non esistente nel caso specifico alcun obbligo di denuncia penale.
La società eccepiva in particolare l’utilizzo meramente pretestuoso della disciplina prevista sul raddoppio dei termini di accertamento, dal momento che l’ufficio non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’effettiva sussistenza della violazione penale tributaria che era stata contestata, ovvero la presentazione di una dichiarazione infedele ai fini Iva in violazione dell’articolo 8 del Dpr 322/98.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso nel presupposto che, per poter giustificare il raddoppio dei termini di accertamento, il reato tributario deve essere ipotizzabile nei suoi elementi soggettivi e oggettivi. Nel caso specifico, invece, la presunta violazione contestata dall’ufficio era al di sotto dei limiti imposti dalla legge ai fini della astratta configurabilità del reato di evasione dell’imposta e, in quanto tale, questa non poteva certamente giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
Il principio enunciato dalla sentenza si aggiunge alla ricca giurisprudenza che, in passa- to, si è già espressa sulla stessa questione (tra le altre: Ctp Milano 231/40/11; Ctp Brescia 40/2012; Ctp Lecco 74/01/12; Ctp Reggio Emilia 135/2012; Ctp Ravenna 191/02/2013) e, ormai, è riferibile ai soli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. Infatti, con riferimento agli atti di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, l’articolo 1, commi 130-132, della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha abrogato la previsione del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di una violazione che comporti un obbligo di denuncia per un reato fiscale. A fronte di ciò, l’ordinario termine di accertamento è stato aumentato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero al settimo anno in caso di dichiarazione omessa o nulla).