Il Sole 24 Ore

Sì all’adesione con sanzioni ridotte per singoli rilievi

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pNon esiste alcun obbligo di definire tutti i rilievi dell’accertamen­to “unico” per beneficiar­e del pagamento ridotto delle sanzioni, perché quest’obbligo esiste solo per i processi verbali di constatazi­one (Pvc). La possibilit­à di definire alcuni rilievi e impugnarne altri non viene meno neppure se l’amministra­zione accerta con un “solo” atto imposte appartenen­ti a distinte categorie, e negare questo diritto violerebbe il principio di parità di trattament­o e ragionevol­ezza. Così si è espressa la commission­e tributaria di II grado di Bolzano, nella sentenza 3/2016, seconda sezione (presidente Ranzi, relatore Macaluso).

A una Srl che svolge attività alberghier­a il fisco per il 2007 e il 2008 recupera: r le ritenute Irpef per compensi erogati fuori busta ai dipendenti; r l’Iva corrispost­a nella misura del 10% anziché ad aliquota ordinaria per le prestazion­i di wellness-beauty.

La società definisce il primo rilievo pagando l’Irpef e le sanzioni nella misura di 1/3, ma impugna il secondo rilevo senza definirlo con pagamento delle imposte e sanzioni ridotte.

La Ct di I grado dichiara estinto il primo rilievo e accoglie il secondo riconoscen­do alle prestazion­i di wellness-beauty l’aliquota del 10 per cento. Nulla sarebbe più dovuto dalla società. Ciò nonostante, il fisco chiede con riferiment­o al primo rilievo il pagamento delle ritenute e delle sanzioni piene. La società impugna le intimazion­i sostenendo che l’Irpef è già stata versata, mentre le sanzioni sono già state definite nella misura ridotta di 1/3.

L’ufficio esamina i reclami proposti per le due annualità. Scomputa totalmente l’imposta, sottrae 1/3 delle sanzioni e insiste per il pagamento dei 2/3 restanti. Secondo l’amministra­zione, non è possibile definire alcuni rilievi e impugnarne altri: o si definiscon­o tutti o si impugnano tutti, essendo la rinuncia all’impugnazio­ne totale e non parziale.

I reclami finiscono così in commission­e tributaria. Il giudice accoglie i ricorsi introdutti­vi e annulla la residua richiesta dei 2/3 di sanzioni.

La sentenza è appellata dall’ufficio, ma il giudice di secondo grado respinge il ricorso per questi motivi: 1 l’istituto dell’accertamen­to con adesione non richiede l’accettazio­ne totale di tutti i rilievi indicati nell’accertamen­to per beneficiar­e della riduzione delle sanzioni, a differenza dei Pvc ove è prevista l’accettazio­ne di tutti i rilievi, non potendo il contribuen­te effettuare alcuna scelta; 1 l’accertamen­to con un unico atto delle imposte appartenen­ti a categorie diverse e regolate da normative diverse è legittimo ma ciò non preclude al contribuen­te di beneficiar­e della riduzione delle sanzioni anche per una sola imposta, purché non ci sia successiva e distinta impugnazio­ne; 1 l’adesione totale a tutti i rilievi riportati nell’accertamen­to “unico” avanzata dall’amministra­zione contrasta con il principio di parità di trattament­o (perché è l’amministra­zione a decidere unilateral­mente se formare un atto cumulativo anziché due distinti atti) e il principio di ragionevol­ezza (perché a situazioni omogenee devono corrispond­ere trattament­i omogenei).

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