Sì all’adesione con sanzioni ridotte per singoli rilievi
pNon esiste alcun obbligo di definire tutti i rilievi dell’accertamento “unico” per beneficiare del pagamento ridotto delle sanzioni, perché quest’obbligo esiste solo per i processi verbali di constatazione (Pvc). La possibilità di definire alcuni rilievi e impugnarne altri non viene meno neppure se l’amministrazione accerta con un “solo” atto imposte appartenenti a distinte categorie, e negare questo diritto violerebbe il principio di parità di trattamento e ragionevolezza. Così si è espressa la commissione tributaria di II grado di Bolzano, nella sentenza 3/2016, seconda sezione (presidente Ranzi, relatore Macaluso).
A una Srl che svolge attività alberghiera il fisco per il 2007 e il 2008 recupera: r le ritenute Irpef per compensi erogati fuori busta ai dipendenti; r l’Iva corrisposta nella misura del 10% anziché ad aliquota ordinaria per le prestazioni di wellness-beauty.
La società definisce il primo rilievo pagando l’Irpef e le sanzioni nella misura di 1/3, ma impugna il secondo rilevo senza definirlo con pagamento delle imposte e sanzioni ridotte.
La Ct di I grado dichiara estinto il primo rilievo e accoglie il secondo riconoscendo alle prestazioni di wellness-beauty l’aliquota del 10 per cento. Nulla sarebbe più dovuto dalla società. Ciò nonostante, il fisco chiede con riferimento al primo rilievo il pagamento delle ritenute e delle sanzioni piene. La società impugna le intimazioni sostenendo che l’Irpef è già stata versata, mentre le sanzioni sono già state definite nella misura ridotta di 1/3.
L’ufficio esamina i reclami proposti per le due annualità. Scomputa totalmente l’imposta, sottrae 1/3 delle sanzioni e insiste per il pagamento dei 2/3 restanti. Secondo l’amministrazione, non è possibile definire alcuni rilievi e impugnarne altri: o si definiscono tutti o si impugnano tutti, essendo la rinuncia all’impugnazione totale e non parziale.
I reclami finiscono così in commissione tributaria. Il giudice accoglie i ricorsi introduttivi e annulla la residua richiesta dei 2/3 di sanzioni.
La sentenza è appellata dall’ufficio, ma il giudice di secondo grado respinge il ricorso per questi motivi: 1 l’istituto dell’accertamento con adesione non richiede l’accettazione totale di tutti i rilievi indicati nell’accertamento per beneficiare della riduzione delle sanzioni, a differenza dei Pvc ove è prevista l’accettazione di tutti i rilievi, non potendo il contribuente effettuare alcuna scelta; 1 l’accertamento con un unico atto delle imposte appartenenti a categorie diverse e regolate da normative diverse è legittimo ma ciò non preclude al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni anche per una sola imposta, purché non ci sia successiva e distinta impugnazione; 1 l’adesione totale a tutti i rilievi riportati nell’accertamento “unico” avanzata dall’amministrazione contrasta con il principio di parità di trattamento (perché è l’amministrazione a decidere unilateralmente se formare un atto cumulativo anziché due distinti atti) e il principio di ragionevolezza (perché a situazioni omogenee devono corrispondere trattamenti omogenei).