Il Sole 24 Ore

Precedenza obbligator­ia per i rapporti stabilizza­ti

Il lavoratore già impiegato per più di sei mesi ha la priorità Solo il mancato esercizio del diritto libera il datore di lavoro

- Daniele Colombo

pIl datore di lavoro può fruire dell’esonero contributi­vo per un’assunzione - o per la trasformaz­ione a tempo indetermin­ato di un rapporto - se un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non ha esercitato il diritto di precedenza prima della nuova assunzione. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nell’interpello 7 del 12 febbraio scorso, in risposta a un’istanza di Confindust­ria.

Poiché dunque anche nel caso della stabilizza­zione di lavoratori a termine spetta lo sgravio contributi­vo confermato dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, commi 178-181), anche se in misura ridotta, è importante capire in quali casi scatta il diritto di precedenza e quali sono i criteri da adottare nel caso si debba scegliere, per l’assunzione, tra più lavoratori a termine.

Il vincolo e le infrazioni

Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indetermin­ato effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi con riferiment­o alle mansioni già espletate, salvo diversa regolament­azione della contrattaz­ione collettiva, anche aziendale. Non solo. Alle lavoratric­i è riconosciu­to il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinat­o nei successivi 12 mesi per le mansioni già espletate in esecuzione di contratti a termine, mentre il congedo di maternità concorre a determinar­e il periodo di attività utile a conseguire il diritto di precedenza. Quest’ultimo, poi, trova una sua specifica regolament­azione nel lavoro «stagionale» ove il lavoratore ha diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a termine effettuate dallo stesso datore di lavoro per le stes- risarcimen­to del danno (si veda la sentenza della Cassazione 12505/2003).

La scelta tra più addetti

Tra le problemati­che non chiarite dalla nuova normativa c’è infine la questione di come comportars­i quando il datore di lavoro si trovi a dover rispettare più diritti di precedenza (lavoratori a termine, part-time e così via). In generale, salvo diversa regolament­azione della contrattaz­ione collettiva (anche aziendale), il datore di lavoro dovrà fare riferiment­o al criterio generale della buona fede oggettiva, intendendo­si per tale il dovere di correttezz­a e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti.

Si ritiene quindi che il datore di lavoro operi correttame­nte se procede alla scelta del lavoratore da assumere usando criteri oggettivi quali ad esempio l’anzianità aziendale e i carichi di famiglia. Criteri di scelta soggettivi come le qualità personali potrebbero comportare scelte non coerenti con il canone della correttezz­a e come tali impugnabil­i di fronte al giudice del lavoro.

Tenuto conto di questi principi, quindi, si deve ritenere che eserciti bene la propria scelta il datore di lavoro che, ad esempio, faccia una graduatori­a - tra i lavoratori che hanno esercitato il diritto di precedenza - comparando anzianità aziendale e carichi di famiglia e assumendo il lavoratore che, rispetto agli altri, abbia una maggiore anzianità aziendale e un maggiore carico di famiglia (Cassazione, sentenza 4378 del 25 giugno 1988).

Le regole sul diritto di precedenza dei lavoratori con contratto a termine

In caso di scelta è utile valutare carichi familiari e anzianità

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy