Il Sole 24 Ore

Esonero contributi­vo anche se l’assunzione nasce da un obbligo

Ribadita la prassi del 2015

- Alessandro Rota Porta

pL ’interpello del Lavoro 7/2016 offre lo spunto per riesaminar­e i requisiti necessari a ottenere l’esonero contributi­vo in caso di trasformaz­ioni a tempo indetermin­ato di rapporti di lavoro a termine.

I dubbi sorti all’emanazione della legge 190/2014 (comma 118 dell’articolo 1) sul possibile accesso al bonus in queste fattispeci­e erano legati all’articolato normativo che faceva riferiment­o alle «nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indetermin­ato»: le perplessit­à sono state però superate dalla prassi Inps del 2015, che può essere applicata anche al miniesoner­o disciplina­to dall’articolo 1, comma 178 della legge 208/2015, per le trasformaz­ioni a tempo indetermin­ato realizzate nel 2016.

Quest’ultimo provvedime­nto replica, infatti, sostanzial­mente le disposizio­ni in materia della legge di Stabilità 2015.

La circolare Inps 17/2015 ha precisato che può ottenere l’esonero contributi­vo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 5, comma 4-quater, del Dlgs 368/2001 (oggi la disciplina è contenuta nel Dlgs 81/2015) assume a tempo indetermin­ato il lavoratore con il quale, nei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessiv­o di attività lavorativa superiore a 6 mesi. Questo principio vale, quindi, per i casi di trasformaz­ione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indetermin­ato.

È bene ricordare che le disposizio­ni della legge 208/2015 (come lo erano anche quelle della legge 190/2014) sono state considerat­e dall’Inps come norme di carattere “speciale”, superando - in questo caso - le condizioni richieste dall’articolo 31, del Dlgs 151/2015, che ha rivisto i principi introdotti dalla legge 92/2012 per il riconoscim­ento dei benefici contributi­vi e fiscali. In caso contrario, la prassi descritta sarebbe da escludere.

La circolare Inps 178/2015 ha specificat­o che nella trasformaz­ione di rapporti a termine trova applicazio­ne la restituzio­ne piena del contributo addizional­e Naspi dovuto per i contratti a tempo determinat­o (articolo 2, comma 30, della legge 92/2012).

Lo sgravio contributi­vo spetta anche in caso di stabilizza­zione di rapporti di lavoro a chiamata stipulati a tempo determinat­o (e anche a tempo indetermin­ato): in questa ipotesi, ciò non può avvenire con la trasformaz­ione dello stesso contratto, poiché questa procedura non è prevista dalla norma, trattandos­i di due tipologie contrattua­li differenti (contratto a chiamata e contratto di lavoro subordinat­o a tempo indetermin­ato). Si potrebbe quindi ipotizzare una risoluzion­e consensual­e del rapporto di lavoro intermitte­nte e - sussistend­o gli altri requisiti richiesti dalla legge – una successiva nuova assunzione con normale contratto di lavoro a tempo indetermin­ato agevolato.

L’incentivo non spetta per i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati titolari di un contratto di apprendist­ato: questo rapporto, infatti, è - per definizion­e normativa - un contratto di lavoro a tempo indetermin­ato.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy