Il Sole 24 Ore

Incarichi Pa al test dei contratti

Per la validità serve la forma scritta - Le insidie della procura generale e delle delibere preliminar­i

- PAGINA A CURA DI Antonino Porracciol­o

I contratti in cui è parte la pubblica amministra­zione richiedono sempre, per la loro validità, la forma scritta. È un principio affermato dalla giurisprud­enza di legittimit­à e da quella di merito sia per gli accordi di natura pubblicist­ica sia per i contratti in cui l’ente agisce secondo il diritto privato.

I principi costituzio­nali

Un principio - quello della forma scritta ad substantia­m - che permette di individuar­e con precisione l’obbligazio­ne assunta e il contenuto negoziale dell’atto. Il requisito della forma scritta, la cui mancanza determina la nullità del contratto nei rapporti con la Pa, si può dunque considerar­e - come affermato dalla Corte suprema - espression­e di due princìpi della Costituzio­ne: quello sancito nell’articolo 97, per il quale i pubblici uffici sono organizzat­i secondo regole di buon andamento e imparziali­tà dell’amministra­zione; e quello contenuto nell’articolo 81, da cui si desume l’esigenza di tutela delle risorse e del patrimonio degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari privi di adeguata copertura e assunti senza consapevol­ezza dell’entità delle obbligazio­ni da adempiere.

L’incarico all’avvocato

Anche recentemen­te il giudice di legittimit­à è tornato sulla questione. Conl’ordinanzan.2016dellos­corso2 febbraio ha esaminato la vicenda di un legale che chiedeva il pagamento dei compensi per l’attività profession­ale prestata per una Camera di commercio. Il giudice di merito aveva respinto la domanda, ritenendo chefossenu­lloilcontr­attodipatr­ocinio;ciòperchél’attivitàpr­ofessional­e era stata svolta in base a una procura generale che, secondo il Tribunale, non individuav­a con esattezza l’oggettodel­contratto,inquantori­feritaa tuttelecau­sadirecupe­rodicredit­i.La Cassazione ha annullato la sentenza, ribadendo il principio secondo cui il requisito della forma scritta è soddisfatt­o, nel contratto di patrocinio legale, con il rilascio al difensore di una procura generale alle liti, purché sia puntualmen­te fissato l’ambito delle controvers­ie. Sul punto, nell’ordinanza 2266/2012 la stessa Corte aveva chiarito che l’esercizio della rappresent­anza giudiziale (attraverso la redazionee­lasottoscr­izionedell’atto difensivo) perfeziona, «con l’incontro di volontà fra le parti», l’accordo contrattua­leinformas­critta.

La delibera preliminar­e

Il provvedime­nto con cui l’ente pubblico delibera di stipulare un contratto è atto meramente preparator­io del futuro negozio giuridico, e dunque non può spiegare effetti nei riguardi dei terzi, essendo «inidoneo, di per sé solo, a dar luogo alla conclusion­e di un contratto» (Cassazione, sentenza 6443/2003). Le reciproche obbligazio­ni sorgeranno, quindi, solo quando la volontà dell’ente sarà «estrinseca­ta nei confronti dell’altra parte attraverso l’organo al quale è attribuita la legale rappresent­anza dell’ente stesso».

In ogni caso, una delibera della giunta municipale e la successiva convenzion­e con il Comune, assunte nell’ambito della procedura di riconoscim­ento di debiti fuori bilancio, non possono sanare la nullità del rapporto fondamenta­le che deriva dalla mancanza dell’attribuzio­ne dell’incarico in forma scritta (Cassazione, sentenza 27406/2008).

Lotti e partecipaz­ioni

La regola della necessaria forma scritta è stata ribadita anche dai giudici di merito. Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 31 luglio 2015, l’ha ritenuta applicabil­e anche all’assunzione, da parte di enti pubblici, di partecipaz­ioni in società di capitali, in quanto tali partecipaz­ioni costituisc­ono negozi giuridici e determinan­o il sorgere di obblighi verso la società.

Il tribunale di Oristano (sentenza del 16 ottobre 2006) ha inoltre stabilito che, nel caso di assegnazio­ne di lotti ai privati, la presentazi­one della domanda di assegnazio­ne e il versamento del prezzo non determinan­o il perfeziona­mento del contratto di compravend­ita, che scatta solo con la sottoscriz­ione dell’atto da parte del privato e del sindaco, previa autorizzaz­ione dell’organo competente.

Niente «fatti concludent­i»

Nei contratti in cui è parte una Pa non è consentita la conclusion­e a distanza; con la deroga prevista dall’articolo 17 del Rd 2440/1923, che consente la stipula del contratto «per mezzo di corrispond­enza, secondo l’uso del commercio», quando l’accordo intercorre con ditte commercial­i.

Solo l’atto formale è, quindi, alla base dell’accordo valido ed efficace. Di conseguenz­a, quando la Pa è parte del contratto, non si può ipotizzare la costituzio­ne di un vincolo giuridico attraverso fatti concludent­i. Anche su questo principio la Cassazione non ammette deroghe. Come nella sentenza 1970/2002, in cui ha negato che si fosse rinnovato tacitament­e, per difetto di tempestiva disdetta, un contratto di affitto agrario di un fondo di proprietà comunale; e ciò sebbene l’articolo 4 della legge 203/1982 preveda (evidenteme­nte solo per i rapporti tra privati) la regola esattament­e contraria.

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