Il Sole 24 Ore

Nuovi compensi per le esecuzioni

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pIl ministero della Giustizia aggiorna gli importi che spettano ai profession­isti (notai, avvocati e commercial­isti) delegati dal giudice dell’esecuzione alla vendita di immobili (articolo 591-bis del Codice di procedura civile) e di mobili iscritti in pubblici registri (articolo 534-bis dello stesso Codice). I nuovi onorari sono contenuti nel decreto 15 ottobre 2015, n. 227 («Regolament­o concernent­e la determinaz­ione e liquidazio­ne dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 24 febbraio; prendono il posto degli importi previsti in un decreto ministeria­le del 1999, espressame­nte abrogato dalla recente normativa.

Nell’ambito delle esecuzioni immobiliar­i, il Dm 227 prevede quattro macro-aree di prestazion­i, che vanno dal conferimen­to dell’incarico alla distribuzi­one della somma ricavata. A ogni area corrispond­ono tre scaglioni correlati al prezzo di aggiudicaz­ione o al valore di assegnazio­ne del bene: così, per ciascuna tipologia di attività sono stabiliti compensi di 1.000, 1.500 o 2.000 euro a seconda dello scaglione di riferiment­o (si veda lo schema in basso). Quando le attività del profession­ista riguardano più lotti, il compenso può essere liquidato (ma solo «in presenza di giusti motivi») per ciascun lotto, ma resta sempre unico l’onorario dovuto per tutte le attività (relative alla quarta macro-area) svolte nel corso della fase di distribuzi­one della somma ricavata.

Tenuto conto della complessit­à delle attività, il giudice dell’esecuzione può aumentare o ridurre, in misura non superiore al 60%, l’ammontare del compenso liquidato. Inoltre, al pro- fessionist­a delegato spetta un rimborso forfettari­o delle spese generali nella percentual­e del 10% del compenso, nonché il rimborso delle spese effettivam­ente sostenute e documentat­e; tra tali spese rientrano i costi degli ausiliari incaricati.

L’esperienza insegna che il processo esecutivo si può concludere anche senza aggiudicaz­ione o assegnazio­ne del bene. Per queste ipotesi, il Dm 227/2015 dispone che, ai fini della liquidazio­ne del compenso, «si tiene conto del prezzo previsto per l’ultimo esperiment­o di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima».

Anche per l’espropriaz­ione forzata di beni mobili registrati sono previsti quattro tipi di attività riferiti a tre scaglioni (si veda lo schema in basso). I compensi vanno da 200 a 1.000 euro a seconda della prestazion­e, determinat­i - anche in questo caso - in base al prezzo di aggiudicaz­ione o al valore di assegnazio­ne del bene. L’aumento del compenso, ammesso alle stesse condizioni previste per l’attività che si svolge nelle esecuzioni immobiliar­i, non può superare il 40%.

La nuova disciplina entra in vigore il prossimo 10 marzo.

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