Iter violato, rispondono i funzionari
Se l’ente locale acquisisce beni o servizi in assenza dell’impegno contabile o dell’attestazione di copertura finanziaria e senza aver prima stipulato un contratto scritto, chi deve pagare? Per casi come il conferimento di incarichi per progettazioni, direzioni dei lavori di opere pubbliche, richiesta di forniture, è prevista dagli anni 80 (oggi articolo 191 del Dlgs 267/2000) una regola categorica: se sono acquisiti beni e servizi senza il rispetto dell’iter previsto per la legittimità della spesa, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l’amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la fornitura. Infatti, in questi casi - Cassazione, sentenza 17257/2003 - si ha una frattura nel rapporto organico tra l’amministratore e l’ente. La ratio è impedire il formarsi del disavanzo, disponendo che a ogni obbligazione faccia «riscontro l’impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio».
L’obbligazione sorge direttamente a carico dell’amministratore anche se l’ente, nell’affidare l’incarico, subordina il pagamento alla concessione di un finanziamento. Ciò perché - Sezioni unite, sentenza 26657/2014 - dal contratto sorge comunque un’obbligazione di pagamento, ancorché condizionata.
Il contratto, dunque, non produce effetti nei confronti dell’ente ma conserva validità tra i soggetti (privato e amministratore) che l’hanno stipulato. E il fornitore, potendo chiedere il pagamento direttamente all’amministratore, non può agire nei confronti dell’ente con l’azione di indebito arricchimento (articolo 2041 Codice civile): tale azione non è proponibile se il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare (articolo 2042).