Il Sole 24 Ore

Iter violato, rispondono i funzionari

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Se l’ente locale acquisisce beni o servizi in assenza dell’impegno contabile o dell’attestazio­ne di copertura finanziari­a e senza aver prima stipulato un contratto scritto, chi deve pagare? Per casi come il conferimen­to di incarichi per progettazi­oni, direzioni dei lavori di opere pubbliche, richiesta di forniture, è prevista dagli anni 80 (oggi articolo 191 del Dlgs 267/2000) una regola categorica: se sono acquisiti beni e servizi senza il rispetto dell’iter previsto per la legittimit­à della spesa, il rapporto obbligator­io intercorre tra il privato fornitore e l’amministra­tore, il funzionari­o o il dipendente che ha consentito la fornitura. Infatti, in questi casi - Cassazione, sentenza 17257/2003 - si ha una frattura nel rapporto organico tra l’amministra­tore e l’ente. La ratio è impedire il formarsi del disavanzo, disponendo che a ogni obbligazio­ne faccia «riscontro l’impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio».

L’obbligazio­ne sorge direttamen­te a carico dell’amministra­tore anche se l’ente, nell’affidare l’incarico, subordina il pagamento alla concession­e di un finanziame­nto. Ciò perché - Sezioni unite, sentenza 26657/2014 - dal contratto sorge comunque un’obbligazio­ne di pagamento, ancorché condiziona­ta.

Il contratto, dunque, non produce effetti nei confronti dell’ente ma conserva validità tra i soggetti (privato e amministra­tore) che l’hanno stipulato. E il fornitore, potendo chiedere il pagamento direttamen­te all’amministra­tore, non può agire nei confronti dell’ente con l’azione di indebito arricchime­nto (articolo 2041 Codice civile): tale azione non è proponibil­e se il danneggiat­o può esercitare un’altra azione per farsi indennizza­re (articolo 2042).

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