Addio incentivi per i progettisti
I premi si spostano su programmazione, gare ed esecuzione
Stop agli incentivi per i progettisti. Con il nuovo Codice degli appalti è finita la corsa agli incarichi di progettazione da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Al contrario, i premi vengono indirizzati alle attività tecnico-burocratiche un tempo non contemplate (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, verifica della conformità eccetera). Non è certo un caso che gli storici incentivi alla progettazione si trasformino in premi per funzioni tecniche; è una spinta per la pubblica amministrazione sui suoi compiti di realizzazione delle opere, lasciandole però progettare all’esterno.
L’impianto complessivo ripercorre le disposizioni vigenti: gli incentivi vanno finanziati all’interno degli oneri messi a disposizione per la realizzazione dell’opera nel limite massimo del 2% dell’importo a base di gara, limite rimesso alla discrezionalità dell’ente che può anche azzerare l’incentivo. Non è più previsto che in sede di definizione della percentua- le effettiva si debba tenere conto della complessità dell’opera.
L’80% è destinato al responsabile unico del procedimento, agli incaricati di funzioni tecniche e ai collaboratori. Le modalità e i criteri di ripartizione dei premi sono oggetto di contrattazione decentrata e vanno recepiti in un regolamento ad hoc. Anche in questo caso è stato espunto dalla norma l’obbligo di prevedere la distribuzione dei premi in funzione delle responsabilità non connesse al profilo professionale e della complessità dell’opera. Non sono più espressamente citate le attività manutentive. Al contrario sono confermate le penalizzazioni collegate al mancato rispetto dei tempi e dei costi dell’opera; non costituiscono più espliciti esimenti le cause di forza maggiore.
Tornano in gioco anche i dirigenti, ma limitatamente alle attività di collaudo e di verifica di conformità, in passato completamente esclusi da qualsiasi premio. Sia per i dipendenti sia per i dirigenti il fondo deve finanziare anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ente; ancora una volta si perde l’occasione per chiarire il tema dell’Irap, lasciando aperta la strada del contenzioso.
Il rimanente 20% viene destinato, come in passato, all’acquisto di beni e tecnologie per gli uffici tecnici, con particolare riferimento alle attività di controllo volte al miglioramento della capacità di spesa. A questo si aggiunge una nuova modalità di utilizzo che prevede l’attivazione di tirocini formativi e di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici. Le risorse collegate all’attività svolta da soggetti esterni, un tempo economia di bilancio, si sommeranno al 20% destinato al miglioramento della strumentazione tecnica.
A circa due anni dall’ultima modifica delle norme in materia di compensi Merloni, si ripropone un nuovo punto zero che imporrà la riscrittura del relativo contratto decentrato oltre all’approvazione del conseguente regolamento. Il paradosso consiste nel fatto che molti enti, ad oggi, non hanno ancora recepito dal modifica normativa del 2014: è da ricordare che senza l’approvazione di questi adempimenti è preclusa la corresponsione degli incentivi.
Che cosa succederà da ora in avanti? Fino all’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti si applica, per chi l’ha adottato, il regolamento vigente. Dopo si dovrebbero bloccare ancora tutti gli incentivi, fino all’adozione dei regolamenti, sperando che successive modiche non facciano ripartire da capo il processo.
In tutta questa confusione sarà necessario definire puntualmente la norma e il regolamento da applicare ratione temporis in sede di liquidazione dei compensi. L’orientamento costante della Corte dei conti ritiene che i compensi vadano erogati con riferimento alle disposizioni vigenti nel momento in cui l’attività premiata è effettivamente resa.
LE QUOTE Resta il tetto massimo del 2% rispetto al valore dell’opera L’80% va al personale e il resto rimane finalizzato alle dotazioni degli uffici