Commissari a sorteggio dagli elenchi Anac
I componenti della commissione giudicatrice dovranno essere scelti tra gli esperti inclusi in un elenco tenuto dall’Anac, ma per le gare sottosoglia e per le procedure telematiche potranno essere individuati tra i dipendenti della stazione appaltante.
Il nuovo Codice degli appalti ridisegna nell’articolo 77 dello schema approvato dal Consiglio dei ministri le modalità composizione dei collegi costituiti per la valutazione delle offerte nelle gare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, definendo un sistema differenziato in relazione al valore e alla complessità delle procedure. Il numero dei commissari deve essere sempre dispari, con un massimo di cin- que soggetti.
La stazione appaltante deve individuare i componenti e nominarli (dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte) mediante sorteggio pubblico da una lista di candidati in numero almeno doppio a quello dei membri da nominare, richiedendo questa lista all’Anac, che la elabora e la comunica entro cinque giorni all’amministrazione richiedente.
Il presidente della commissione è individuato dalla stazione appaltante tra gli esperti sorteggiati: sia per lui sia per gli altri componenti vale l’incompatibilità funzionale, in quanto non possono aver svolto né possono essere destinati a svolgere alcun altro incarico in relazione all’appalto; sono poi prefigurati obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi (da dichiarare al momento dell’accettazione della nomina).
La novità ha anche un’importante conseguenza operativa: le stazioni appaltanti dovranno formalizzare gli incarichi agli esperti, con relativi impegni di spesa, dovendo pertanto prevedere le risorse nel quadro economico dell’appalto, facendo riferimento al compenso massimo che verrà stabilito con decreto ministeriale. Lo stesso decreto definirà la quota che i commissari dovranno pagare per l’iscrizione all’albo, fatta eccezione per i dipendenti pubblici che potranno essere iscritti gratuitamente. Se però sono scelti per gare della propria stazione appaltante, non riceveranno alcun compenso.
Per le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria oppure per quelle di non particolare complessità (individuate dalla stessa norma come le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) la stazione appaltante può nominare come componenti propri dipendenti.
La definizione e la gestione dell’albo saranno definite dall’Anac con proprie determina- zioni: potranno iscriversi soggetti interessati in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, oltre che di comprovata esperienza e professionalità nel settore per cui si propongono.
Fino alla definizione dell’albo e alla sua effettiva attivazione, le stazioni appaltanti potranno continuare a nominare i componenti delle commissioni giudicatrici, dovendo in ogni caso rispettare regole di trasparenza e di competenza da definire preventivamente.
L’importanza di nominare nei collegi soggetti con elevata professionalità viene evidenziata anche dal rafforzamento qualitativo delle competenze della commissione, che può anche giudicare inammissibile un’offerta quando ritenga che sussistano gli estremi per la segnalazione alla Procura della Repubblica in relazione a fenomeni di corruzione o collusivi.
LA GESTIONE Le amministrazioni dovranno formalizzare gli incarichi agli esperti parametrando gli impegni di spesa al compenso massimo