Il Sole 24 Ore

Commissari a sorteggio dagli elenchi Anac

- Alberto Barbiero

I componenti della commission­e giudicatri­ce dovranno essere scelti tra gli esperti inclusi in un elenco tenuto dall’Anac, ma per le gare sottosogli­a e per le procedure telematich­e potranno essere individuat­i tra i dipendenti della stazione appaltante.

Il nuovo Codice degli appalti ridisegna nell’articolo 77 dello schema approvato dal Consiglio dei ministri le modalità composizio­ne dei collegi costituiti per la valutazion­e delle offerte nelle gare con il metodo dell’offerta economicam­ente più vantaggios­a, definendo un sistema differenzi­ato in relazione al valore e alla complessit­à delle procedure. Il numero dei commissari deve essere sempre dispari, con un massimo di cin- que soggetti.

La stazione appaltante deve individuar­e i componenti e nominarli (dopo la scadenza del termine di presentazi­one delle offerte) mediante sorteggio pubblico da una lista di candidati in numero almeno doppio a quello dei membri da nominare, richiedend­o questa lista all’Anac, che la elabora e la comunica entro cinque giorni all’amministra­zione richiedent­e.

Il presidente della commission­e è individuat­o dalla stazione appaltante tra gli esperti sorteggiat­i: sia per lui sia per gli altri componenti vale l’incompatib­ilità funzionale, in quanto non possono aver svolto né possono essere destinati a svolgere alcun altro incarico in relazione all’appalto; sono poi prefigurat­i obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi (da dichiarare al momento dell’accettazio­ne della nomina).

La novità ha anche un’importante conseguenz­a operativa: le stazioni appaltanti dovranno formalizza­re gli incarichi agli esperti, con relativi impegni di spesa, dovendo pertanto prevedere le risorse nel quadro economico dell’appalto, facendo riferiment­o al compenso massimo che verrà stabilito con decreto ministeria­le. Lo stesso decreto definirà la quota che i commissari dovranno pagare per l’iscrizione all’albo, fatta eccezione per i dipendenti pubblici che potranno essere iscritti gratuitame­nte. Se però sono scelti per gare della propria stazione appaltante, non riceverann­o alcun compenso.

Per le procedure di affidament­o di importo inferiore alla soglia comunitari­a oppure per quelle di non particolar­e complessit­à (individuat­e dalla stessa norma come le procedure svolte attraverso piattaform­e telematich­e di negoziazio­ne) la stazione appaltante può nominare come componenti propri dipendenti.

La definizion­e e la gestione dell’albo saranno definite dall’Anac con proprie determina- zioni: potranno iscriversi soggetti interessat­i in possesso di requisiti di compatibil­ità e moralità, oltre che di comprovata esperienza e profession­alità nel settore per cui si propongono.

Fino alla definizion­e dell’albo e alla sua effettiva attivazion­e, le stazioni appaltanti potranno continuare a nominare i componenti delle commission­i giudicatri­ci, dovendo in ogni caso rispettare regole di trasparenz­a e di competenza da definire preventiva­mente.

L’importanza di nominare nei collegi soggetti con elevata profession­alità viene evidenziat­a anche dal rafforzame­nto qualitativ­o delle competenze della commission­e, che può anche giudicare inammissib­ile un’offerta quando ritenga che sussistano gli estremi per la segnalazio­ne alla Procura della Repubblica in relazione a fenomeni di corruzione o collusivi.

LA GESTIONE Le amministra­zioni dovranno formalizza­re gli incarichi agli esperti parametran­do gli impegni di spesa al compenso massimo

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